Sentenza n. 344/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'istanza di autotutela sull'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, aggiudicazione alla controinteressata e applicazione a quest'ultima di una penale contrattuale di € 804,30
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 56,148 punti rispetto agli 88 punti dell'aggiudicataria, contestava il diniego comunale del 2 aprile 2026 di annullare in autotutela l'aggiudicazione dell'8 novembre 2025. Dopo la stipula del contratto il 18 dicembre 2025, era emerso che l'aggiudicataria aveva impiegato per 15 giorni tre autobus acquistati con contributi regionali e vincolati all'uso esclusivo per il trasporto pubblico locale; il Comune aveva applicato una penale di € 804,30. La ricorrente sosteneva che l'aggiudicataria fosse priva, sin dall'avvio del servizio, di un requisito essenziale di esecuzione e che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificarne il possesso prima dell'aggiudicazione, a tutela della par condicio. Deduceva violazione dei principi in materia di autotutela, travisamento dei fatti e violazione dei principi di correttezza, lamentando anche la lesione dell'affidamento a conseguire l'appalto. Chiedeva l'annullamento degli atti, l'inefficacia del contratto, l'aggiudicazione e il subentro oppure il risarcimento: in memoria quantificava il lucro cessante in € 19.810,01, oltre alle ulteriori voci di danno prospettate. Il Comune e l'aggiudicataria eccepivano l'irricevibilità dell'impugnazione tardiva dell'aggiudicazione e il difetto di giurisdizione sull'applicazione della penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che l'istanza di annullamento in autotutela è una sollecitazione all'esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non coercibile; tuttavia, la ragione decisiva è che la ricorrente non aveva impugnato l'aggiudicazione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a., sicché non poteva più ottenerne l'annullamento né conseguire l'aggiudicazione. In ogni caso, il disciplinare non imponeva di indicare nell'offerta tecnica gli autobus da utilizzare, né tale indicazione era oggetto di valutazione; l'art. 5 del capitolato collocava la produzione dei documenti di disponibilità dei mezzi nella verifica successiva all'aggiudicazione e, prima della stipula, la documentazione assicurativa, mentre gli ulteriori obblighi richiamati riguardavano la fase esecutiva. Non sussisteva quindi la dedotta carenza di un requisito di partecipazione o di capacità essenziale che imponesse la decadenza dall'aggiudicazione; inoltre, l'annullamento in autotutela non avrebbe potuto essere disposto dal Comune, essendo l'aggiudicazione stata adottata dalla Centrale di committenza. Il TAR ha conseguentemente respinto le domande impugnatorie e di accertamento, nonché le domande risarcitorie, escludendo un danno ingiusto. La motivazione afferma inoltre che, una volta decorso il termine di impugnazione dell'aggiudicazione, la ricorrente non poteva sindacare in questa sede neppure la determinazione di applicazione della penale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente: € 2.000,00, oltre accessori, a favore del Comune e altrettanti a favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Comunque, il provvedimento di aggiudicazione non avrebbe potuto essere annullato ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, peraltro dalla Centrale di committenza Unione Lucana del Lagonegrese e non dal Comune di Latronico, né il Comune di Latronico avrebbe potuto dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione per la carenza di un requisito essenziale di esecuzione
L'istanza di autotutela non rende doveroso l'annullamento dell'aggiudicazione; nel caso concreto, inoltre, il Comune non era l'organo che avrebbe potuto annullare l'atto adottato dalla Centrale di committenza e la violazione emersa atteneva a obblighi di esecuzione, non a un requisito essenziale tale da giustificare la decadenza.
artt. 31 e 117 c.p.a.
poiché le istanze, volte ad ottenere un provvedimento di autotutela vanno qualificate come “mere sollecitazioni” all’esercizio del potere amministrativo, non sussiste alcun obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere su tali istanze e da ciò discende che l’esercizio del potere di autotutela, essendo di natura ampiamente discrezionale, non risulta coercibile anche con il rito del silenzio inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm..
Le istanze di autotutela costituiscono mere sollecitazioni e non danno luogo a un obbligo di provvedere coercibile attraverso l'azione contro il silenzio-inadempimento.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Poiché la ricorrente non ha impugnato entro il termine decadenziale ex art. 120, comma 2, cod. proc. amm. di 30 giorni il provvedimento di aggiudicazione, non può più pretendere l’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa e non può sindacare l’applicazione della penale contrattuale con la contestata Determinazione n. 66 del 10.2.2026.
L'aggiudicazione deve essere impugnata entro il termine decadenziale di 30 giorni; una volta decorso, il concorrente non può più pretenderne l'annullamento e, secondo la decisione, non può utilizzare la contestazione della successiva penale contrattuale per riaprire la controversia sull'aggiudicazione.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.; artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Le spese sono regolate secondo la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
Massime di principio
- L'istanza con cui un privato sollecita l'amministrazione ad esercitare l'autotutela non determina, di regola, un obbligo di provvedere azionabile con il rito sul silenzio: l'autotutela resta un potere discrezionale e la relativa istanza una sollecitazione.
- L'impugnazione dell'aggiudicazione è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a.; decorso tale termine, il concorrente non può più conseguire l'annullamento dell'aggiudicazione e l'affidamento.
- La violazione di obblighi riferiti alla fase esecutiva del contratto non comporta automaticamente la carenza di un requisito di partecipazione o la decadenza dall'aggiudicazione: occorre distinguere gli obblighi di disponibilità documentale previsti prima della stipula dagli obblighi che il capitolato colloca nella fase di esecuzione.
- L'annullamento in autotutela di un'aggiudicazione deve essere adottato dall'amministrazione competente rispetto all'atto; nel caso esaminato, il TAR ha escluso che il Comune potesse annullare un'aggiudicazione adottata dalla Centrale di committenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →