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Sentenza

Sentenza n. 2564/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di accesso agli atti relativi a un esposto, all’avvio del controllo edilizio e ai verbali e allegati di due sopralluoghi, motivato con il deferimento dei fatti alla Procura della Repubblica e con l’asserita operatività del segreto previsto dall’art. 329 c.p.p.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, comproprietaria pro quota degli immobili interessati, aveva chiesto copia dell’esposto presentato dall’altra comproprietaria, dell’atto di avvio del controllo edilizio e dei verbali dei sopralluoghi del 26 febbraio e 17 marzo 2026, con relativi allegati. Il Comune ha negato l’accesso perché i fatti erano stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catania e gli atti sarebbero stati coperti dal segreto investigativo. La ricorrente ha dedotto: (I) violazione degli artt. 1, 2, 22 e 24 l. 241/1990, dell’art. 32 l.r. Sicilia 7/2019, dell’art. 116 c.p.a., degli artt. 2, 24 e 97 Cost. e dell’art. 329 c.p.p., sostenendo che il diniego non specificava la natura degli atti, né l’esistenza di sequestro o di un provvedimento di segretazione; (II) violazione degli artt. 3 e 25, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 3 l.r. Sicilia 7/2019, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e violazione della proporzionalità, poiché il Comune avrebbe richiamato l’art. 329 c.p.p. senza verificare in concreto la sussistenza di un segreto opponibile; (III) violazione delle garanzie di partecipazione di cui agli artt. 7, 9 e 10 l. 241/1990, del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché l’indisponibilità degli atti ostacolava la difesa nel procedimento edilizio e la tutela giurisdizionale. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse, assumendo che fossero scaduti i termini per impugnare la determinazione sanzionatoria del 10 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare del Comune: la scadenza dei termini per impugnare il provvedimento edilizio non elimina l’interesse attuale all’accesso, né spetta all’amministrazione anticipare una valutazione sull’ammissibilità dei rimedi che il richiedente potrà eventualmente esperire dopo aver ottenuto i documenti. L’interesse permane anche per valutare istanze di autotutela, azioni risarcitorie, correttezza dell’istruttoria o difese in procedimenti connessi. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei limiti precisati in motivazione. Il mero deferimento dei fatti alla Procura non rende automaticamente segreti tutti gli atti amministrativi connessi: il segreto dell’art. 329 c.p.p. riguarda gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, mentre gli atti formati dal Comune nell’esercizio della propria attività istituzionale conservano natura amministrativa, salvo che siano stati compiuti quale attività di polizia giudiziaria su delega o siano stati sequestrati, o ricorra altra causa ostativa accertata. Nel caso concreto non risultava dimostrata la natura investigativa o segreta degli atti richiesti. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato al Comune di ostendere entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza i documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dell’istanza: esposto, atto di avvio del controllo edilizio e verbali dei sopralluoghi con allegati. Non ha invece ordinato l’ostensione della documentazione richiesta al punto 4, ritenuta allo stato generica. L’ostensione resta salva in presenza di cause ostative concretamente accertate dal Comune. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, lettera a), l. 241/1990

    L’art. 24 della L. 241/1990 elenca i casi di esclusione del diritto di accesso e tra questi individua al comma 1, lettera a), i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.

    L’esclusione dall’accesso opera quando una legge prevede espressamente il segreto o il divieto di divulgazione; il mero collegamento degli atti a fatti deferiti all’autorità giudiziaria non basta a integrare tale presupposto.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Al successivo comma 7, l’art. 24 contiene la clausola di salvaguardia dell’accesso difensivo, in base alla quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo va garantito per i documenti amministrativi necessari alla cura o alla difesa di interessi giuridici, ferma la verifica di un’effettiva causa legale di esclusione.

  • art. 329 c.p.p.

    Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p, di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.

    Il segreto investigativo riguarda gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria; gli atti amministrativi autonomamente formati dall’ente nell’esercizio delle sue funzioni non diventano segreti per il solo fatto che i medesimi fatti siano stati denunciati all’autorità giudiziaria.

  • art. 114 c.p.p.

    I documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p., in base alla quale essi sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari; inoltre, tali atti soggiacciono alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall’art. 114 c.p.p.

    Gli atti di polizia giudiziaria ricadono anche nel divieto di pubblicazione previsto dall’art. 114 c.p.p.; la sentenza non estende tale regime agli atti amministrativi autonomi soltanto connessi ai fatti investigati.

  • art. 22 l. 241/1990

    In definitiva, a fronte di atti prodromici alla adozione dei provvedimenti di demolizione e di ripristino che a pieno titolo rientrano nella istruttoria procedimentale nell’ambito del procedimento edilizio repressivo del Comune e rispetto ai quali sussiste l’esigenza di tutela, va tutelato il diritto della parte interessata, comproprietaria del bene in questione, ad acquisirne la piena conoscenza, non essendo configurabile ex se la causa di esclusione all’accesso richiamata nel diniego impugnato;

    La persona interessata, in quanto comproprietaria destinataria del procedimento edilizio repressivo, ha titolo a conoscere gli atti istruttori amministrativi necessari alla propria tutela; il loro collegamento con una denuncia penale non determina di per sé l’esclusione dall’accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    Con ricorso notificato il 18 maggio 2026 e depositato il 28 maggio 2026, la ricorrente agisce, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Nicolosi, recante “Riscontro richiesta accesso atti Prot. n. -OMISSIS-”, con cui l’Amministrazione comunale ha opposto il proprio diniego all’accesso agli atti

    L’art. 116 c.p.a. è indicato quale rito per contestare il diniego di accesso; la sentenza decide la domanda annullando il diniego e ordinando l’ostensione nei limiti individuati.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento penale o il deferimento dei fatti alla Procura non sottrae automaticamente all’accesso tutti i documenti amministrativi connessi: il segreto investigativo riguarda gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non gli atti autonomamente formati dall’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
  • La trasmissione di atti all’autorità giudiziaria, da sola, non prova la sussistenza del segreto né giustifica il diniego di accesso; l’amministrazione deve verificare e indicare in concreto se gli atti siano coperti da segreto, sequestrati o altrimenti soggetti a una specifica causa legale di esclusione.
  • La scadenza del termine per impugnare il provvedimento cui i documenti si riferiscono non fa venir meno, di per sé, l’interesse attuale all’accesso. L’amministrazione detentrice non può negare l’ostensione anticipando una valutazione sull’esperibilità dei rimedi, che compete al richiedente dopo la conoscenza dei documenti.
  • L’accesso difensivo spetta all’interessato per gli atti amministrativi istruttori necessari alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici; una richiesta generica può tuttavia non essere accolta, mentre l’ostensione dei documenti individuati può essere subordinata alla verifica di concrete cause ostative.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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