Cassazione Civile, Sentenza n. 129/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato l'ordinanza ingiunzione con la quale il Comune aveva sanzionato la USB per 533,60 euro per l'affissione senza autorizzazione di una locandina su una pensilina di fermata riportante "11 marzo sciopero generale generalizzato" con l'indicazione "USB". La USB ha dedotto errata applicazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981 (responsabilità solidale) e violazione dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), sostenendo che non era provata la riconducibilità del manifesto all'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza ingiunzione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto ricorso a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.: non era provata la proprietà del manifesto né la riconducibilità esclusiva dell'affissione alla USB (lo sciopero era stato indetto da più sigle). Di conseguenza è stata accolta l'opposizione originaria e compensate le spese del giudizio.
Norme richiamate
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 24
Prevede che le violazioni in materia di pubblicità sono sanzionate con le norme della legge n. 689/1981; la sanzione contestata era fondata su questa disposizione e sul regolamento comunale
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 6
Disciplina la responsabilità solidale: oltre alla responsabilità per proprietà della cosa che servì alla violazione (1° comma), il 3° comma prevede la solidarietà dell'ente/persona giuridica quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente nell'esercizio delle funzioni; la giurisprudenza estende la solidarietà anche ai casi di affidamento o avvalimento purché sia comprovata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario. Non è sufficiente il mero giovamento
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 20, comma 1 (introdotto dalla legge n. 296/2006)
Stabilisce che gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi gravano sui soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa dichiarazione
codice civile, art. 2729
Regola le presunzioni: il giudizio presuntivo deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che le presunzioni usate dal giudice di merito non avessero tali requisiti
codice civile, artt. 2697 e 2727
Riguardano l'onere della prova e le regole sulle prove: la Corte ha ricordato che spetta all'Amministrazione provare gli elementi necessari per l'attribuzione della responsabilità amministrativa e, in particolare, per far operare la presunzione di proprietà o di riconducibilità dell'attività pubblicitaria
Massime di principio
- Per ritenere la responsabilità solidale di un ente per affissioni abusive non basta il mero fatto che l'ente abbia potuto trarne vantaggio: è necessario provare che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario (committente/autore) o che esista un rapporto documentato con l'autore della trasgressione (affidamento/avvalimento).
- La presunzione di proprietà del materiale pubblicitario (art. 6 L. 689/1981, 1° comma) richiede indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.; il semplice riferimento al nome dell'organizzazione sul manifesto non è di per sé sufficiente quando l'evento (es. sciopero) riguarda più soggetti.
- Sull'onere della prova: l'amministrazione che applica la sanzione deve provare gli elementi costitutivi della responsabilità; solo una volta dimostrata la titolarità (es. proprietà del materiale) spetta al presunto responsabile provare che l'utilizzo è avvenuto contro la sua volontà.
- In casi analoghi raccogliere e conservare prove (commesse di stampa, pagamenti, consegne del materiale, comunicazioni interne, testimonianze) è cruciale per dimostrare o escludere la riconducibilità dell'affissione all'organizzazione.
- La responsabilità solidale ha anche funzione dissuasiva ma i suoi presupposti devono essere rigorosamente accertati e motivati, evitando inferenze basate su indizi deboli o non selettivi.
Testo integrale
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