L.R. Puglia 25/2023
Circolazione dei crediti d’imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge pugliese promuove l’acquisto e la circolazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, per sostenere famiglie, professionisti e imprese e favorire l’occupazione nel settore edile. Prevede regole per l’acquisizione da parte di enti e società regionali, il monitoraggio tramite piattaforma, un tavolo tecnico e atti attuativi della Giunta entro 15 e 60 giorni. In vigore dal 23 ottobre 2023.
Circolazione dei crediti d’imposta in Puglia
Circolazione dei crediti d’imposta
La legge disciplina, nel territorio della Regione Puglia, misure per favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi agevolati. L’obiettivo è sostenere famiglie, liberi professionisti e imprese colpite dal blocco della cessione dei crediti, nonché salvaguardare i livelli occupazionali del comparto edile e dell’indotto.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove l’acquisizione di crediti d’imposta da parte di enti pubblici regionali e società controllate dalla Regione, purché non compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009. I crediti devono derivare dalle opzioni di cessione o sconto previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 e riguardare interventi effettuati da imprese con sede legale e/o operativa in Puglia, su immobili ubicati nel medesimo territorio.
Soggetti abilitati e modalità di acquisto dei crediti
Gli enti e le società regionali indicati dalla legge possono acquisire i crediti:
- dalle banche;
- dagli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB;
- dalle società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo ex art. 64 TUB;
- dalla banca capogruppo.
L’acquisizione è ammessa solo se tali soggetti hanno un rapporto di conto corrente con l’ente acquirente e se il credito è destinato all’utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria. L’operazione deve avvenire a condizioni di mercato e comunque a un prezzo inferiore al valore nominale del credito, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. La cessione da parte delle banche avviene con garanzia ex art. 1267 c.c., anche in caso di sequestro preventivo del credito disposto dall’autorità giudiziaria.
Misure regionali per il trasferimento e il reimpiego dei crediti
Per attuare la disciplina, la Regione:
- monitora l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali, anche mediante una piattaforma elettronica per la registrazione di committenti, professionisti e imprese e per la pubblicazione/consultazione di domande e offerte di acquisto;
- può avvalersi di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- favorisce, tramite enti pubblici economici regionali e società partecipate non ricompresi nell’elenco ex art. 1, comma 2, l. n. 196/2009, il trasferimento dei crediti per massimizzarne il realizzo;
- promuove l’acquisto dei crediti anche per utilizzo diretto in compensazione;
- avvia il confronto e il coordinamento con comuni, province e consorzi per agevolare l’acquisto dei crediti in Regione da parte di altri soggetti non inclusi nel medesimo elenco.
Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inoltre garantire l’immediato reimpiego, sul territorio, della capacità fiscale liberata, acquisendo ulteriori crediti d’imposta relativi a interventi su immobili ubicati in Puglia ed effettuati da imprese aventi sede legale e/o operativa nella Regione alla data di avvio dei lavori.
Criteri di valutazione della capienza fiscale
Per consentire l’acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate, la Regione definisce criteri per valutare la consistenza della capacità di compensazione annua o mensile tramite modello F24. La disciplina richiama la necessità di verificare la capacità di utilizzo in compensazione degli enti coinvolti.
Atti attuativi e gestione della fase negoziale
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore, la Regione, sentita la commissione consiliare competente, deve disciplinare con propria deliberazione le modalità di attuazione degli articoli relativi a promozione, acquisizione e trasferimento dei crediti. Nello stesso termine, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti.
La fase negoziale con banche e intermediari finanziari è limitata ai soggetti che dichiarano di adottare i presidi e il modello organizzativo previsti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al d.lgs. n. 231/2007.
Tavolo tecnico regionale
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un tavolo tecnico di confronto per il monitoraggio delle problematiche connesse alla cessione dei crediti edilizi e per l’attuazione della legge. Il tavolo ha anche funzioni propositive per favorire l’incontro tra domanda e offerta nella circolazione dei crediti fiscali, agevolando l’acquisizione dei crediti anche da parte di operatori privati industriali e commerciali con sede in Puglia.
Il tavolo è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un delegato ed è composto da rappresentanti:
- degli enti e delle società richiamati dalla legge;
- della Commissione regionale ABI;
- delle associazioni di categoria.
Possono essere coinvolti, per specifiche attività, ulteriori rappresentanti di associazioni di categoria e altre professionalità in ragione della competenza ed esperienza. La partecipazione è gratuita, senza gettoni di presenza né rimborsi spese. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale deve definirne composizione, compiti e funzionamento.
Trasparenza e pubblicità delle adesioni
La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata in cui comunica le adesioni degli enti di cui alla legge alle attività disciplinate dal provvedimento.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
La legge dichiara che le attività previste si attuano con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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