L.R. Puglia 28/2023
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 13 novembre 2023, n. 28 interviene sulla l.r. 1/2023 in materia forestale, eliminando una previsione dell’art. 4, modificando alcune formulazioni degli artt. 6, 11 e 12 e ampliando la durata minima dei vincoli/strumenti previsti all’art. 11 da 10 a 20 anni. Non contiene discipline temporanee autonome: produce effetti dalla sua entrata in vigore.
Modifiche alla legge regionale toscana n. 1/2023 in materia di foreste e filiere forestali
Modifiche alla disciplina regionale in materia di foreste e filiere forestali
La legge regionale Toscana 13 novembre 2023, n. 28 apporta interventi puntuali alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1, che disciplina le foreste e le filiere forestali. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma di settore, ma riformula singole disposizioni della legge previgente.
Intervento sull’ambito applicativo e sulle definizioni della l.r. 1/2023
La prima modifica sopprime la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2023. Inoltre, nell’articolo 6:
- alla lettera c) del comma 1 sono eliminate le parole che escludevano dall’ambito applicativo determinate superfici o fattispecie non rientranti nella casistica prevista dagli articoli 4, comma 2, e 5;
- alla lettera b) del comma 2, la formulazione viene semplificata sostituendo le parole “le superfici destinate a” con “i”.
Durata minima e massima prevista per gli strumenti disciplinati dall’articolo 11
L’articolo 3 della legge regionale n. 28/2023 modifica il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 1/2023, stabilendo che la durata non sia più solo di massima dieci anni, ma sia compresa tra una durata minima di dieci anni e una durata massima di venti anni. La disposizione amplia quindi l’orizzonte temporale applicabile allo strumento regolato dall’articolo 11.
Aggiornamento del contenuto dell’articolo 12
All’articolo 12, comma 2, lettera k), della l.r. 1/2023, vengono soppresse le parole relative alla “trasformazione del bosco” e agli “interventi di natura compensativa di cui all’articolo 21”. La modifica incide sul perimetro delle attribuzioni o dei contenuti richiamati dalla norma, depurandola di tale riferimento specifico.
Decorrenza ed efficacia
La legge è indicata come vigente dal 13 novembre 2023 e opera nel solo ambito territoriale della Regione Toscana. Non prevede termini transitori o scadenze particolari ulteriori rispetto alla sua entrata in vigore.
Attualità della fonte
L’atto non risulta abrogato e, trattandosi di una legge di modifica ancora vigente, conserva utilità applicativa in quanto incide sul testo consolidato della l.r. 1/2023.
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