L.R. Puglia 27/2023
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 27/2023 modifica la l.r. 28/2022 sulle compensazioni e misure di riequilibrio territoriale per nuovi impianti e infrastrutture energetiche. Rende la disciplina più ampia e flessibile, precisa il ricorso alla conferenza di servizi e al supporto ARERA, e conferma l’assenza di nuovi oneri finanziari. Vige dal 13 novembre 2023.
Modifiche alla disciplina pugliese sulle compensazioni per la transizione energetica
Modifiche alla disciplina regionale pugliese sulle compensazioni energetiche
La legge regionale Puglia 13 novembre 2023, n. 27 interviene sulla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, che disciplina le misure di incentivazione alla transizione energetica e le compensazioni territoriali connesse alla realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche. Il testo modifica soprattutto l’ambito applicativo, il procedimento e il ruolo degli enti coinvolti.
Ambito delle misure e soggetti interessati
La disciplina viene ricondotta, in modo più esplicito, ai nuovi impianti e infrastrutture energetiche e al potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese. Le misure possono essere previste a carico dei proponenti e, per quanto riguarda le compensazioni, anche dei produttori, vettori e gestori operanti sul territorio regionale.
Resta ferma la riferibilità alla Regione Puglia e agli impianti e infrastrutture insistenti sul suo territorio. La legge specifica inoltre che la disciplina opera nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge n. 239/2004.
Finalità e procedimento
La Regione, e non più la Giunta regionale in via esclusiva, è chiamata a definire le finalità della disciplina, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali interessati, in sede di conferenza di servizi. Viene così rafforzato il raccordo procedimentale con gli enti territoriali e con il procedimento autorizzatorio.
Tra le finalità resta la logica della compensazione e del riequilibrio territoriale, con la precisazione che non si tratta più di “obiettivi” in senso stretto ma di “finalità”. Viene inoltre eliminata, in un punto della disciplina, la formula “indennizzo anche a titolo di”.
Misure di compensazione per impianti e infrastrutture del gas
Per gli impianti e le infrastrutture energetiche del gas, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale è prevista fino al 3% del valore commerciale del volume di gas prodotto, trasportato o importato in Italia. La modifica sostituisce il precedente riferimento a una misura automatica e generalizzata con una previsione riferita ai nuovi impianti, alle infrastrutture nuove e agli interventi di potenziamento o trasformazione di impianti esistenti.
La misura è posta a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese.
Ruolo di ARERA e modalità operative
La Regione può avvalersi, ove possibile e previo eventuale accordo, del supporto dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per definire le modalità operative di attribuzione delle compensazioni. Viene quindi superato l’obbligo di stipulare un accordo in ogni caso, sostituendolo con una forma di collaborazione più flessibile, da attivare se possibile e se del caso mediante accordo.
Disciplina transitoria e limiti applicativi
La legge contiene una previsione riguardante gli impianti e le infrastrutture del gas che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, abbiano già acquisito il titolo per la costruzione e per i quali non siano state applicate misure compensative. Tale previsione è stata tuttavia oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale con sentenza 18 ottobre 2024, n. 165, nella parte indicata nel testo fornito.
Aspetti finanziari e decorrenza
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, quindi dal 13 novembre 2023.
Stato di attualità
La legge non risulta espressamente abrogata nel testo fornito, ma una sua parte è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Nel complesso, l’atto resta rilevante come legge modificativa della disciplina pugliese sulle compensazioni energetiche, con applicazione territoriale limitata alla Puglia.
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