L.R. Puglia 26/2023
Nuova disciplina in materia di tirocini extracurriculari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 26/2023 disciplina tirocini extracurriculari, destinatari, durata, soggetti promotori e ospitanti, limiti numerici e regole operative. Si applica ai tirocini svolti in Puglia, salvo scelta della disciplina della sede legale per soggetti con più sedi, e non riguarda tirocini curriculari, praticantati ordinistici, transnazionali o alcuni tirocini per stranieri.
Disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Puglia
Nuova disciplina dei tirocini extracurriculari in Puglia
La legge definisce il quadro regionale dei tirocini extracurriculari come misura di politica attiva per l’arricchimento delle competenze e l’inserimento o reinserimento lavorativo. La disciplina si applica ai tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, con alcune esclusioni specifiche e con regole operative su destinatari, durata, promotori, soggetti ospitanti e limiti di contingentamento.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La norma riguarda i tirocini comunque denominati, inclusi quelli formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo, nonché quelli finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. Sono esclusi:
- i tirocini curriculari, anche estivi, promossi da università, scuole e centri di formazione;
- la pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso enti sovranazionali;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi nell’ambito delle quote di ingresso previste dal d.P.R. n. 394/1999, ai quali si applicano le specifiche linee guida Stato-Regioni del 5 agosto 2014. Per i tirocini svolti in Puglia, la legge regionale è la disciplina ordinaria; se il soggetto ospitante opera su più regioni può applicare la disciplina della regione o provincia autonoma della sede legale, purché ciò sia indicato nella convenzione. In mancanza di tale indicazione, si applica la legge pugliese. Restano ferme le regole sulle comunicazioni obbligatorie accentrate.
Destinatari dei tirocini
I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione e formazione e rientrino in una delle categorie indicate dalla legge, tra cui:
- persone disoccupate;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- persone già occupate in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario;
- persone svantaggiate, richiedenti protezione internazionale, titolari di specifiche forme di protezione e vittime di tratta;
- persone con disabilità;
- persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari per tirocini di inclusione o riabilitazione;
- persone che hanno conseguito qualifiche, diplomi professionali o titoli di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi precedenti. Per i tirocini estivi di orientamento, per i tirocini destinati a persone svantaggiate e per quelli di inclusione/riabilitazione, l’attivazione è possibile anche dal sedicesimo anno di età, purché sia assolto l’obbligo di istruzione. La legge prevede inoltre l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati nei tirocini di inclusione ove ricorrano le condizioni indicate.
Durata, proroghe, rinnovo e sospensione
La durata del tirocinio è definita nel progetto formativo individuale, ma deve rispettare i limiti minimi e massimi fissati dalla legge. In via generale:
- la durata minima è di 2 mesi;
- per attività stagionali la durata minima scende a 1 mese;
- la durata massima è di 6 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima può arrivare a 12 mesi se l’integrazione del progetto formativo è stata preventivamente verificata e validata dal Centro per l’impiego competente o da un ente bilaterale qualificato. In ogni caso, i tirocini rivolti a persone svantaggiate possono durare fino a 12 mesi, mentre quelli per persone con disabilità o finalizzati all’inclusione sociale, autonomia e riabilitazione possono arrivare fino a 24 mesi. Per i tirocini estivi promossi dai servizi per l’impiego, la durata è compresa tra 14 giorni e 3 mesi. La proroga richiede motivazione, integrazione del progetto formativo, accettazione preventiva del tirocinante e trasmissione al soggetto promotore almeno 10 giorni prima della scadenza; va inoltre comunicata per iscritto al tirocinante e all’Ispettorato territoriale del lavoro. Il rinnovo è consentito una sola volta e deve prevedere nuove integrazioni formative. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, infortunio, malattia lunga, chiusure aziendali di almeno 15 giorni consecutivi o altre cause oggettive di impossibilità. La sospensione non si computa nei limiti di durata e non dà diritto all’indennità di partecipazione. Se supera il 50% della durata prevista, il tirocinio si intende interrotto, salvo prosecuzione autorizzata. Sono disciplinate anche le ipotesi di interruzione da parte del tirocinante o dei soggetti ospitante/promotore per gravi inadempienze o impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.
Soggetti promotori
Possono promuovere tirocini:
- ARPAL e Centri per l’impiego;
- università e istituti di alta formazione artistica e musicale;
- istituzioni scolastiche con titoli aventi valore legale;
- fondazioni ITS;
- soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale;
- soggetti autorizzati all’intermediazione o accreditati ai servizi per il lavoro secondo la normativa statale;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali iscritte negli albi regionali, se esistenti;
- servizi sociali professionali dei comuni associati e delle amministrazioni competenti in materia di sanità e giustizia, per tirocini di inclusione e riabilitazione;
- ANPAL;
- enti bilaterali con sede operativa nel territorio regionale. I soggetti promotori pubblici indicati dalla legge possono promuovere tirocini in mobilità interregionale; in tal caso vale la disciplina della regione in cui ha sede il soggetto ospitante. Il Ministero del lavoro e ANPAL possono attivare programmi di rilevanza nazionale tramite specifici accordi con la Regione. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.
Soggetti ospitanti, requisiti e limiti numerici
Il soggetto ospitante può essere pubblico o privato, persona fisica o giuridica, purché abbia sede legale o operativa in Puglia e possieda requisiti di regolarità e affidabilità, tra cui sicurezza sul lavoro, applicazione del CCNL di riferimento, rispetto della normativa sul collocamento dei disabili, assenza di procedure concorsuali e di determinate situazioni di integrazione salariale o licenziamenti recenti in attività equivalenti. I requisiti devono essere presenti al momento dell’attivazione e mantenuti per tutta la durata del tirocinio. Le pubbliche amministrazioni devono selezionare i tirocinanti con procedure di evidenza pubblica improntate a trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere. Sono previsti limiti di contingentamento per ciascuna unità operativa:
- 1 tirocinante fino a 5 dipendenti;
- fino a 2 tirocinanti da 6 a 20 dipendenti;
- oltre 20 dipendenti, massimo 10% dei dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. Per soggetti certificati per la parità di genere o per particolari imprese artigiane con maestro artigiano, le quote aumentano. Ai fini del calcolo si considerano i lavoratori a tempo indeterminato e i determinati con contratto in essere per tutta la durata del tirocinio; gli apprendisti sono esclusi. Sono previste deroghe che consentono ulteriori tirocini in presenza di assunzioni di tirocinanti con contratto subordinato di almeno 6 mesi, entro limiti graduati in rapporto alla percentuale di tirocinanti assunti nei 24 mesi precedenti. Non concorrono alle quote i tirocini attivati in deroga, i curriculari e quelli destinati a persone con disabilità o in percorsi di inclusione/riabilitazione individuati dalla legge. Per le pubbliche amministrazioni, l’attivazione è subordinata alla disponibilità di risorse e ai limiti di spesa per finalità formative.
Regole operative essenziali
La partecipazione al tirocinio non può superare l’orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. L’orario giornaliero è ordinariamente diurno; l’attività serale è ammessa solo se giustificata dall’organizzazione del lavoro. È vietata la fascia notturna definita dal contratto collettivo di riferimento. Il rispetto del limite settimanale vale anche quando il tirocinante svolge più tirocini contemporaneamente. Il numero delle ore giornaliere e settimanali deve essere indicato nel progetto formativo individuale.
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