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Circolare

Circolare numero 91 del 22-7-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull'art. 74 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, relativo alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro occasionale in agricoltura. Rettifica quanto indicato nella precedente circolare n. 22 dell'8 febbraio 2005, precisando che la nozione di attività agricola non va limitata ai soli coltivatori diretti. La disposizione può quindi trovare applicazione anche in favore di altri imprenditori agricoli, inclusi gli imprenditori agricoli a titolo principale.

Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 74 del D.lgs. n. 276/2003 alle prestazioni occasionali in agricoltura

Art. 74 D.lgs. n. 276/2003 - prestazioni occasionali in agricoltura

La circolare interviene per fornire un chiarimento interpretativo sull'ambito di applicazione dell'art. 74 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, norma relativa alle "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro" e riferita, nel caso di specie, alle attività agricole. Il documento ha natura correttiva rispetto a quanto già indicato in una precedente circolare INPS del 2005.

Chiarimento interpretativo sul concetto di attività agricola

In parziale rettifica della circolare 8 febbraio 2005, n. 22, viene riportato il precisato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo cui non esistono elementi interpretativi oggettivi per identificare la nozione di attività agricola con la sola figura del coltivatore diretto, escludendo gli imprenditori agricoli a titolo principale. Ne deriva un'interpretazione più ampia della disposizione, coerente con il contesto del lavoro occasionale in agricoltura.

Soggetti a cui si applica la disciplina

La circolare chiarisce che la norma deve intendersi riferita alle prestazioni svolte non solo in favore dei coltivatori diretti, ma anche degli altri imprenditori agricoli. Tra questi sono espressamente ricompresi gli imprenditori agricoli a titolo principale, che pertanto non devono essere esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 74.

Correzione della precedente circolare

Il terzo e il quarto periodo del punto 3 della circolare n. 22/2005 sono da considerarsi cassati. La precedente limitazione soggettiva viene quindi superata e sostituita dall'interpretazione ministeriale richiamata nella presente circolare. Il contenuto utile del provvedimento consiste essenzialmente in questa rettifica, che amplia l'ambito dei destinatari della disciplina sulle prestazioni occasionali in agricoltura.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La circolare interviene sull'art. 74 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dedicato alle "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro", nell'ambito delle attività agricole e del lavoro occasionale in agricoltura.

Rettifica della circolare n. 22/2005

Viene parzialmente rettificato quanto affermato nel punto 3 della circolare INPS 8 febbraio 2005, n. 22. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che non vi sono elementi interpretativi oggettivi per restringere la nozione di attività agricola ai soli coltivatori diretti.

Estensione dei soggetti beneficiari

La disciplina dell'art. 74 deve intendersi applicabile non soltanto alle prestazioni rese in favore dei coltivatori diretti, ma anche a quelle svolte in favore degli altri imprenditori agricoli, compresi gli imprenditori agricoli a titolo principale.

Effetti sulla precedente formulazione

Il terzo e il quarto periodo del punto 3 della circolare n. 22/2005 sono espressamente considerati cassati, con conseguente superamento della precedente interpretazione restrittiva.

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