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Circolare

Circolare numero 92 del 26-7-2005

p Decreto Legislativo n.276/2003; p Legge n.266/2002; p Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; p Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni; p Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni; p Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni; p Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modifiche ed integrazioni; p Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni; p Decreto Legislativo n.196/2003.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il DURC, certificato che attesta in modo unitario la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Definisce i casi di utilizzo, i soggetti legittimati a richiederlo, i requisiti di regolarità per ciascun ente, le modalità di richiesta e rilascio, i termini procedimentali e la validità della certificazione. Vengono inoltre chiariti gli effetti del DURC su appalti pubblici, lavori privati in edilizia, attestazione SOA, subappalto e recupero di eventuali somme dovute.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): ambito, requisiti, procedimento e validità

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): disciplina operativa, ambito e regole di rilascio

La circolare definisce il funzionamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva, istituito in attuazione della normativa che ha previsto convenzioni tra INPS, INAIL e Casse Edili. Il DURC è concepito come certificazione unitaria della regolarità di un’impresa rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, con particolare rilievo per gli appalti pubblici e per i lavori privati in edilizia.

Ambito di applicazione

La regolarità oggetto del DURC riguarda:

  • tutti gli appalti pubblici, intesi in senso ampio e quindi comprensivi non solo dei lavori pubblici in senso stretto ma anche di servizi e forniture;
  • la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione;
  • i lavori privati in edilizia soggetti a concessione o denuncia di inizio attività (DIA).

La circolare precisa inoltre che il DURC può essere utilizzato anche ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori e in tutti i casi in cui sia richiesto per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

Soggetti legittimati a richiedere il DURC

Il richiedente principale è l’impresa, anche per il tramite di consulenti del lavoro e associazioni di categoria muniti di delega. Sono legittimati a richiederlo anche:

  • le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
  • gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • le SOA.

Casi in cui il DURC deve essere rilasciato

Per gli appalti pubblici, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi fino all’aggiudicazione, ma la dichiarazione deve essere verificata mediante rilascio del DURC secondo i requisiti indicati dalla circolare. Nei lavori pubblici in edilizia il certificato è richiesto in più fasi:

  • verifica della dichiarazione;
  • aggiudicazione dell’appalto, se prevista;
  • stipula del contratto;
  • pagamento degli stati di avanzamento lavori;
  • collaudo e pagamento del saldo finale.

L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste. Il direttore dei lavori può comunque richiederlo in sede di emissione dei certificati di pagamento per SAL e saldo finale.

Per i lavori privati in edilizia il DURC deve essere rilasciato prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o DIA. Per l’attestazione SOA, il documento va richiesto prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi competenti.

Requisiti di regolarità contributiva

La circolare chiarisce che la regolarità contributiva coincide con la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre che con il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale. La verifica è effettuata alla data indicata nella richiesta o, in mancanza, alla data di redazione del certificato, purché nei termini previsti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.

Per la verifica dell’autocertificazione è necessario che la regolarità esista già alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione; eventuali regolarizzazioni successive non rilevano.

Requisiti INPS

Ai fini INPS, l’impresa è regolare quando:

  • vi è correntezza negli adempimenti mensili o periodici;
  • i versamenti corrispondono all’importo del saldo denunciato entro il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
  • non esistono inadempienze in atto;
  • non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L’impresa è considerata regolare anche in presenza di:

  • richiesta di rateazione favorevolmente valutata dalla struttura periferica competente;
  • sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative, ad esempio per calamità naturali;
  • istanza di compensazione con credito documentato;
  • crediti iscritti a ruolo con sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, la regolarità può essere dichiarata:

  • in pendenza di contenzioso amministrativo, solo se il ricorso riguarda questioni controverse o interpretative, è adeguatamente motivato e non appare dilatorio o pretestuoso;
  • in pendenza di contenzioso giudiziario, in considerazione dell’art. 24 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo cui l’accertamento impugnato davanti al giudice consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di provvedimento esecutivo.

Per le ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, le strutture territoriali competenti devono attivare i necessari contatti per verificare ogni singola posizione.

Requisiti INAIL

Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:

  • risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
  • ha dichiarato regolarmente le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti e alla dimensione aziendale;
  • ha versato premi e accessori dovuti.

L’impresa è inoltre regolare quando:

  • il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
  • vi è richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura o da quest’ultimo motivatamente trasmessa all’organo competente;
  • vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative o da norme speciali;
  • sono state effettuate compensazioni tramite modello F24, oppure la struttura accerta che l’azienda è creditrice di importi compensabili;
  • esistono crediti iscritti a ruolo con sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Anche per INAIL, in presenza di crediti non ancora iscritti a ruolo, la regolarità può essere dichiarata solo nei casi di contenzioso amministrativo con ricorso motivato su questioni controverse o interpretative e non dilatorio, oppure di contenzioso giudiziario secondo i principi richiamati dalla circolare.

Requisiti Cassa Edile

La verifica della Cassa Edile è effettuata dalla Cassa competente per territorio, con riferimento ai cantieri attivi e agli operai occupati nel territorio di competenza. Il certificato è rilasciato solo se la verifica territoriale è positiva e se, a livello nazionale, l’impresa non risulta segnalata come irregolare.

Ogni Cassa Edile deve trasmettere mensilmente alla banca dati nazionale l’elenco delle imprese non in regola e aggiornarlo con la stessa cadenza. La banca dati nazionale ha il compito di conservare l’elenco e rispondere tempestivamente alle richieste di verifica.

L’impresa è considerata regolare quando:

  • ha versato contributi e accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento al momento della richiesta;
  • nella denuncia alla Cassa Edile dichiara per ciascun operaio un numero di ore lavorate e non lavorate, con indicazione delle causali di assenza, non inferiore a quello contrattuale.

Per i lavori pubblici, in occasione del SAL o dello stato finale, la certificazione è rilasciata dalla Cassa Edile competente per il periodo e per il cantiere oggetto della richiesta. A tal fine l’impresa deve indicare nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, specificando per ciascun lavoratore il singolo cantiere di occupazione.

La certificazione ai sensi dell’art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 può essere rilasciata solo da Casse Edili regolarmente costituite su iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore edile.

Subappalto

Nel subappalto l’impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti generali e speciali richiesti all’impresa appaltatrice. Il DURC va quindi rilasciato sulla base dell’intera situazione aziendale, seguendo gli stessi criteri generali di verifica della regolarità. La circolare collega tale impostazione alla natura privatistica del rapporto tra appaltatrice e subappaltatrice e a esigenze di rigore e di interesse pubblico.

Procedimento di richiesta

Per la richiesta del DURC è previsto un modulo unificato, da compilare secondo le istruzioni allegate in base alla tipologia di richiesta. Il modulo è disponibile online, nei siti indicati dalla circolare, e può essere scaricato o compilato direttamente per l’inoltro telematico; è inoltre disponibile in forma cartacea presso le Strutture Territoriali degli enti convenzionati.

La richiesta può essere presentata:

  • in via telematica, che costituisce la modalità principale;
  • presso lo Sportello Unico istituito presso le Casse Edili.

Le stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti devono utilizzare esclusivamente la modalità telematica.

Canali telematici

L’accesso telematico può avvenire tramite:

  • Portale orizzontale www.sportellounicoprevidenziale.it, per aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica;
  • Portale verticale INAIL www.inail.it, per aziende e intermediari;
  • Portale verticale INPS www.inps.it, per aziende e intermediari;
  • Portale verticale Casse Edili, in corso di realizzazione.

Per l’accesso ai portali INPS e INAIL l’utente deve utilizzare le credenziali già rilasciate dai rispettivi enti. Se la richiesta è presentata tramite consulente o associazione di categoria, il riconoscimento della delega effettuato da uno degli enti convenzionati vale anche per gli altri ai fini del rilascio del DURC.

La procedura telematica consente la compilazione a video e l’inoltro della richiesta, con verifica formale automatica dei dati e attribuzione del C.I.P. (codice identificativo pratica), che identifica lo specifico appalto e deve essere utilizzato per le richieste successive relative allo stesso appalto.

Sportello Unico presso le Casse Edili

In alternativa, l’utente può presentarsi allo Sportello Unico o inoltrare la richiesta per posta. L’operatore verifica anzitutto la completezza formale del modulo; se mancano dati obbligatori, richiede l’integrazione assegnando un termine di 10 giorni, decorso il quale la domanda si considera non ammissibile.

L’operatore inserisce poi i dati in procedura, inoltra la richiesta e rilascia l’attestazione di avvenuto inoltro contenente anche il C.I.P. Una volta inseriti i dati, la pratica è immediatamente disponibile per l’istruttoria da parte degli enti convenzionati.

Istruttoria, rilascio e termini

Il DURC è rilasciato sulla base degli atti presenti presso le strutture competenti, rilevati alla data della richiesta o, in mancanza, alla data di redazione del certificato, purché entro i termini di rilascio o di silenzio-assenso.

Se gli atti necessari non sono temporaneamente disponibili, o in ogni altro caso ritenuto necessario, la struttura può chiedere all’impresa quietanze di versamento, ad esempio modello F24, o altra documentazione utile, assegnando 10 giorni per la risposta. Il termine per il rilascio del DURC è sospeso durante questa fase istruttoria; decorso inutilmente il termine, l’ente decide in base alle informazioni in suo possesso.

L’istruttoria è svolta separatamente da ciascun ente e validata dal funzionario responsabile, che inserisce l’esito nella procedura informatica per certificare la regolarità o irregolarità per la propria competenza.

La Cassa Edile competente emette il Documento Unico relativo alla posizione presso di sé e recepisce gli esiti degli altri enti. Il DURC viene prodotto dal sistema solo quando tutti gli enti hanno inserito l’esito istruttorio e, comunque, entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta, al netto delle sospensioni istruttorie.

Se anche uno solo degli enti dichiara l’impresa irregolare, viene rilasciato un DURC che attesta la non regolarità. Se decorrono 30 giorni senza pronuncia di INPS o INAIL, opera il silenzio-assenso per tali enti; tale meccanismo non si applica alle Casse Edili, data la loro natura privata. Se uno o entrambi gli enti non si pronunciano in tempo utile, la Cassa Edile deve comunque emettere il DURC entro i 30 giorni sulla base delle verifiche disponibili.

Prima del rilascio, il responsabile del procedimento deve verificare che non sia in corso alcuna sospensione a fini istruttori.

Forme di trasmissione e validità

Il DURC viene stampato in duplice originale, uno per il richiedente e uno da conservare agli atti, firmato dal responsabile del procedimento e trasmesso tramite posta raccomandata A/R. Se il richiedente è diverso dall’impresa, una copia va comunque inviata anche a quest’ultima.

Per i lavori privati in edilizia, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del D.lgs. n. 276/2003 hanno validità di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo di una dichiarazione non più rispondente al vero equivale a uso di atto falso ed è punito secondo il codice penale. Rimane inoltre ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il periodo di validità.

Precisazioni finali

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli enti convenzionati può essere richiesta la ristampa del DURC, possibile solo dopo l’emissione dell’originale da parte della struttura competente. Tramite il C.I.P. l’utente può controllare in ogni momento lo stato della pratica, sia accedendo alla procedura informatica in consultazione sia richiedendo il controllo a una qualunque struttura territoriale.

Se dopo il rilascio emergono circostanze che modificano sostanzialmente la situazione attestata, la struttura deve comunicarlo immediatamente al richiedente e, per conoscenza, alla stazione appaltante, adottando anche le iniziative necessarie per il recupero di quanto dovuto. La circolare ribadisce che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa, quindi resta impregiudicata l’azione per l’accertamento e il recupero di eventuali somme successivamente risultate dovute.

Per i lavori privati in edilizia, la mancata regolarità contributiva sospende l’efficacia del titolo abilitativo per il quale il DURC è stato richiesto. Per INAIL, il modulo di richiesta può essere usato anche per la denuncia contestuale di nuovo lavoro.

Infine, ciascun ente è responsabile della correttezza dei contenuti delle attestazioni di propria competenza e le strutture devono adottare tutte le iniziative utili a evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso, adeguando la propria organizzazione alle nuove disposizioni.

Punti principali

Finalità e ambito del DURC

Il DURC nasce per verificare con una sola richiesta la regolarità di un’impresa rispetto agli obblighi verso INPS, INAIL e Cassa Edile, nell’ambito di appalti pubblici e lavori privati in edilizia soggetti a concessione o DIA. La circolare ne estende l’utilizzo anche all’attestazione SOA, all’iscrizione all’Albo dei Fornitori e ai casi di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

Soggetti richiedenti e casi di rilascio

Può richiederlo l’impresa, anche tramite consulenti del lavoro o associazioni di categoria delegate, oltre a Pubbliche Amministrazioni appaltanti, enti privati a rilevanza pubblica e SOA. Il rilascio è previsto in diversi momenti del rapporto contrattuale: partecipazione alla gara, aggiudicazione, stipula del contratto, stati di avanzamento lavori, collaudo e saldo finale, nonché prima dell’inizio dei lavori privati in edilizia e prima della domanda di attestazione SOA.

Requisiti di regolarità INPS, INAIL e Cassa Edile

La regolarità contributiva coincide con la correntezza di pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, riferita all’intera situazione aziendale e rilevata alla data della richiesta o del certificato. Per INPS e INAIL sono previste condizioni specifiche, tra cui assenza di inadempienze, eventuali rateazioni accolte, sospensioni di legge, compensazioni documentate e gestione dei contenziosi. Per la Cassa Edile la verifica riguarda cantieri, operai occupati, contributi e accantonamenti dovuti, correttezza delle denunce mensili e assenza di segnalazioni nazionali di irregolarità.

Subappalto e posizione dell’impresa subappaltatrice

Nel subappalto l’impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti generali e speciali richiesti all’appaltatrice. La regolarità va quindi verificata sull’intera situazione aziendale, con riferimento ai criteri ordinari previsti per il DURC, in ragione dell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico e della natura del rapporto tra appaltatrice e subappaltatrice.

Procedura di richiesta e rilascio

La richiesta avviene tramite un modulo unificato, utilizzabile in via telematica come modalità principale oppure presso lo Sportello Unico delle Casse Edili. Le stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica devono richiederlo esclusivamente per via telematica. La procedura attribuisce un C.I.P. che identifica la pratica e deve essere riportato nelle richieste successive riferite allo stesso appalto. In istruttoria possono essere richiesti documenti integrativi, con termine di 10 giorni, sospensivo dei termini di rilascio.

Tempi di rilascio, silenzio-assenso e validità

Il DURC deve essere emesso entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta, al netto delle sospensioni istruttorie. Se uno degli enti dichiara irregolarità, il documento attesta la non regolarità; se INPS o INAIL non si pronunciano nei termini, opera il silenzio-assenso solo nei loro confronti, non per le Casse Edili. Per i lavori privati in edilizia le dichiarazioni di regolarità hanno validità di un mese dalla data di rilascio.

Effetti successivi al rilascio e precisazioni operative

La circolare prevede la possibilità di ristampa del DURC, la consultazione dello stato della pratica tramite C.I.P. e la comunicazione di eventuali circostanze sopravvenute che modifichino la regolarità attestata. Il DURC non ha effetti liberatori: resta possibile il recupero di somme eventualmente dovute. Nei lavori privati in edilizia la mancata regolarità sospende l’efficacia del titolo abilitativo. Per INAIL, il modulo DURC può essere utilizzato anche per la denuncia di nuovo lavoro.

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