Circolare numero 94 del 26-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione della convenzione stipulata tra INPS e FNAMP-AMPI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972. Sono disciplinati i soggetti abilitati a rilasciare delega, le modalità di presentazione, la decorrenza e la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le responsabilità delle parti. La circolare contiene inoltre istruzioni contabili con l’istituzione di due nuovi conti e il relativo utilizzo.
Convenzione INPS-FNAMP/AMPI per la riscossione delle quote sindacali su pensione e istruzioni contabili
Convenzione INPS-FNAMP-AMPI per la riscossione delle quote sindacali su pensione
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 1 luglio 2005 tra INPS e FNAMP-AMPI per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle pensioni, ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Vengono fornite le istruzioni operative per l’acquisizione delle deleghe, la decorrenza degli effetti, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le scritture contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare precisa che la disciplina non è estensibile ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché l’art. 23-octies si riferisce esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta sindacale deve essere resa con delega sul modello predisposto dall’INPS, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale FNAMP-AMPI, con apposizione del timbro dell’associazione. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto.
Decorrenza della delega e gestione delle deleghe già presentate
Per i soggetti che sono già titolari di pensione, la delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua presentazione alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa decorre dalla stessa data di decorrenza della pensione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca.
Le deleghe devono essere trasmesse all’INPS dalla FNAMP-AMPI con elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazioni. Entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica consegna alla struttura locale FNAMP-AMPI l’elenco delle deleghe attivate e non attivate relative al trimestre precedente, specificando per quelle non attivate il motivo del mancato avvio, oltre all’elenco delle deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione e di quelle revocate.
Revoca della delega e pluralità di adesioni
La revoca della delega ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui perviene alla sede INPS competente. Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è efficace la prima delega pervenuta all’Istituto, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente.
La circolare segnala inoltre una modifica rispetto alle convenzioni precedenti: per le revoche pervenute direttamente all’INPS non sussiste più l’obbligo, per la sede, di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione della revoca stessa.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote applicabili sono:
- 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata secondo le stesse modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega e la trattenuta viene effettuata al momento del pagamento delle singole rate.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e la FNAMP-AMPI.
L’INPS versa all’associazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino a quando non siano stati elaborati i dati necessari per determinare tale importo, e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono corrisposti in via provvisoria nella misura di un tredicesimo del totale degli acconti versati nell’anno precedente, incrementato della percentuale di aumento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e acconti definitivi sono effettuati contestualmente al primo pagamento utile.
Per le pensioni di nuova liquidazione, l’associazione riceve un acconto quadrimestrale sulle trattenute operate in occasione del primo pagamento e delle rate successive dell’anno di liquidazione. L’importo dell’acconto è determinato riducendo del 3% l’importo delle trattenute calcolate dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I mesi di corresponsione degli acconti saranno stabiliti con successivo atto.
I conguagli tra gli acconti corrisposti e le trattenute effettivamente operate devono essere eseguiti, senza interessi o altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data l’INPS dispone rilevazioni contabili relative ad almeno il 97% delle pensioni in pagamento, può procedere a un conguaglio basato su tali rilevazioni, con riserva di successiva rideterminazione. Entro il secondo anno di validità della convenzione, le parti riconsidereranno la data del 30 giugno per i conguagli.
Le rimesse monetarie all’associazione sono effettuate dalla sede centrale secondo le modalità da questa indicate; l’INPS resta sollevato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dell’Istituto, fermo restando l’obbligo di tempestiva comunicazione all’associazione.
Spese, costi e responsabilità
La FNAMP-AMPI si impegna a corrispondere all’Istituto gli importi derivanti dalla revisione dei costi fin dalla stipula della convenzione; fino a quel momento si applicano i costi vigenti previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e gli eventuali oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione.
L’articolo 10 ribadisce che l’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. La FNAMP-AMPI esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità e si obbliga a ristorarlo di eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.
Consultazione delle deleghe e banca dati
L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata una banca dati delle deleghe sindacali, consultabile per la parte di competenza dell’organizzazione. Nel sistema sono caricati i dati relativi alle nuove deleghe, alle revoche e alle deleghe eliminate, nel rispetto delle modalità di accesso autorizzate dall’INPS e delle regole di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità garante per la privacy.
Durata della convenzione
La convenzione decorre dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2005. Essa si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio a decorrere dal 1 gennaio 2006, salvo disdetta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità.
Istruzioni contabili e variazione del piano dei conti
Per la rilevazione delle trattenute sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FNAMP-AMPI sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/148, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/148, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti, da movimentare a partire dall’esercizio 2006.
La circolare richiama anche le denominazioni complete e abbreviate dei conti nell’allegato 3 e precisa che i rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Ambito soggettivo della convenzione
Possono aderire con delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’INPS e deve indicare la misura del contributo, con le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. La delega va sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale FNAMP-AMPI; i nominativi dei soggetti abilitati alla firma e alla presentazione devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS.
Decorrenza della delega e trasmissione degli elenchi
Per le deleghe presentate da soggetti già pensionati, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla sede INPS che ha in carico la pensione. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Le sedi periferiche devono gestire le deleghe tramite elenchi in duplice copia e, entro la fine di aprile, luglio, ottobre e gennaio, consegnare alla FNAMP-AMPI gli elenchi delle deleghe attivate, non attivate con indicazione del motivo, quelle presentate insieme alla domanda di pensione e le revoche.
Revoca, pluralità di deleghe e regime delle revoche dirette
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca. La revoca ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione alla sede INPS competente. Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a sindacati diversi, vale la prima pervenuta, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; il semplice rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita. Per le revoche comunicate direttamente dall’interessato all’INPS, la circolare segnala che non è più necessario avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta si calcola sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità pagate con unico ordine a più contitolari, la trattenuta si applica secondo le medesime regole.
Rapporti finanziari, spese e conguagli
L’INPS versa alla FNAMP-AMPI acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento; in via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, l’acconto è pari a un tredicesimo del totale degli acconti dell’anno precedente aumentato della perequazione automatica. È previsto un acconto quadrimestrale sulle pensioni di nuova liquidazione e sui pagamenti successivi dell’anno di liquidazione, riducendo le trattenute di una quota pari al 3%. I conguagli tra acconti e trattenute effettive devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri, con possibilità di ricalcolo qualora l’INPS abbia rilevazioni contabili pari almeno al 97% degli importi.
Responsabilità e rapporti locali
La FNAMP-AMPI esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e si obbliga a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega. A livello locale, i rapporti sono curati dal responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte vengono rinviate alla Direzione generale e alle strutture nazionali dell’organizzazione.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti due conti: GPA 25/148 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA 27/148 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/148 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2006. La circolare richiama inoltre che i rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti a livello centrale.
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