Circolare numero 95 del 26-7-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e UNIMPRESA, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e conservazione delle deleghe, le percentuali applicabili, i termini per revoche e nuove deleghe, gli obblighi di trasmissione dei dati da parte dei datori di lavoro e delle strutture INPS, nonché il costo del servizio e le istruzioni contabili con l’istituzione di nuovi conti. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2005, con rinnovo tacito salvo disdetta nei termini.
Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta l’11 luglio 2005 tra INPS e UNIMPRESA, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’intesa consente ai lavoratori titolari di determinate prestazioni previdenziali temporanee di far trattenere dall’INPS i contributi sindacali in favore di UNIMPRESA, definendo presupposti, modalità operative, percentuali applicabili, flussi informativi e rilevazioni contabili.
Ambito di applicazione
Il beneficio riguarda i lavoratori aventi titolo a:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta è effettuata sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla convenzione.
Delega del lavoratore e condizioni di validità
Il versamento dei contributi sindacali avviene mediante delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, contenuta nel modello INPS di domanda. La delega deve essere completa dei seguenti elementi:
- sottoscrizione del lavoratore;
- timbro di UNIMPRESA;
- firma del rappresentante legale dell’organizzazione;
- indicazione del codice identificativo dell’organizzazione assegnato dall’INPS, pari a 1701.
La circolare precisa che la delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e che essa esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alla trattenuta sindacale. Il datore di lavoro deve inoltre conservare le deleghe ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991, anche ai fini di eventuali verifiche.
Qualora i dati non siano comunicati contestualmente, la delega è priva di effetto. Nei casi di contestazione da parte del lavoratore circa l’avvenuto rilascio della delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo alla comunicazione e l’organizzazione sindacale deve restituire le somme trattenute.
Misura del contributo e percentuali applicate
L’atto di delega deve indicare espressamente la misura percentuale del contributo, che deve essere uniforme per tutti gli iscritti dell’organizzazione e differenziata per tipologia di prestazione. UNIMPRESA ha comunicato le seguenti misure:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili.
La convenzione prevede che UNIMPRESA comunichi annualmente la misura percentuale all’INPS Sede Centrale.
Revoca e nuova delega
Per le prestazioni la cui domanda produca effetti per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta su pagamenti diretti dell’integrazione salariale, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS secondo le modalità previste. Anche tali documenti devono essere conservati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
Trasmissione degli elenchi e versamento delle somme
Le strutture territoriali INPS devono inviare a UNIMPRESA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Gli elenchi devono essere compilati:
- in ordine di azienda per i trattamenti di Cassa integrazione guadagni;
- in ordine di Ufficio di collocamento per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
Le somme trattenute devono essere versate all’organizzazione entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, mediante bonifico su apposito conto corrente bancario indicato da UNIMPRESA.
La circolare riporta altresì i dati comunicati dall’organizzazione per l’accredito dei contributi riscossi, tra cui sede legale, codice fiscale e coordinate bancarie.
Costo del servizio e oneri connessi
Il costo del servizio di esazione è fissato in € 0,60 per singola delega. UNIMPRESA si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, come previsto dalla convenzione. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e l’IVA applicata su tali rimborsi devono essere trattenuti sulle somme da versare all’organizzazione, con imputazione ai conti già esistenti indicati dalla circolare.
Responsabilità e regolazione delle controversie
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a trattenuta e l’organizzazione sindacale. UNIMPRESA, pertanto, deve manlevare l’Istituto e rimborsare il lavoratore in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, oltre a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da tali contestazioni.
L’organizzazione è anche tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie inerenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.
Validità della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti tre nuovi conti:
- GPA 25/150, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/150, per l’accreditamento a UNIMPRESA dei contributi sindacali riscossi;
- GPA 11/150, per la rilevazione del debito verso UNIMPRESA.
I pagamenti a favore dell’organizzazione devono essere imputati a debito del conto GPA 11/150, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione e alla relativa IVA continuano a essere imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Allegati e dati operativi
La circolare richiama due allegati: il testo della convenzione e le variazioni al piano dei conti. Inoltre, la Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà con successivi messaggi distinti per singola procedura di pagamento la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo.
Punti principali
Ambito della convenzione
La convenzione consente ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili di versare contributi sindacali a favore di UNIMPRESA mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee corrisposte dall’INPS.
Delega sindacale e requisiti di validità
Il versamento dei contributi avviene tramite delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione e contenuta nel modello INPS di domanda. La delega deve riportare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante; deve inoltre indicare il codice dell’organizzazione assegnato dall’INPS. È priva di efficacia se manca la sottoscrizione del lavoratore, il timbro di UNIMPRESA o la firma del rappresentante, oppure se nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale i dati non sono comunicati contestualmente dal datore di lavoro.
Adempimenti del datore di lavoro e conservazione delle deleghe
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe e all’autorizzazione alla trattenuta. Le deleghe devono essere conservate ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991. Le sedi INPS devono fornire alle organizzazioni le istruzioni operative necessarie.
Misure percentuali del contributo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’organizzazione, distinguendo per tipo di prestazione. UNIMPRESA ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavoratori socialmente utili).
Revoca, nuova delega e durata degli effetti
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la modifica. Nei casi di trattenuta su pagamenti diretti dell’integrazione salariale, revoca o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica all’INPS e le conserva.
Flussi informativi e pagamenti a UNIMPRESA
Le sedi INPS devono trasmettere all’UNIMPRESA gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con dati anagrafici e importi. I versamenti all’organizzazione devono avvenire entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, tramite bonifico su apposito conto corrente bancario comunicato da UNIMPRESA. La circolare riporta anche i dati della sede legale, del codice fiscale e delle coordinate bancarie dell’organizzazione.
Costo del servizio e oneri accessori
Il costo del servizio è fissato in € 0,60 per singola delega. UNIMPRESA si impegna ad accettare eventuali variazioni del costo del servizio previste dalla convenzione. Gli importi per il rimborso delle spese di esazione e l’IVA relativa devono essere trattenuti sulle somme da versare all’organizzazione, utilizzando i conti già esistenti indicati dalla circolare.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 25/150 per i contributi trattenuti, GPA 35/150 per l’accreditamento a UNIMPRESA e GPA 11/150 per il debito verso l’organizzazione. I pagamenti a favore dell’organizzazione vanno imputati a debito del conto GPA 11/150, il cui eventuale saldo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Le spese di servizio e l’IVA restano imputate ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Responsabilità, controversie e durata della convenzione
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra lavoratori e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, UNIMPRESA deve rimborsare il lavoratore e manlevare l’INPS, anche per eventuali spese giudiziarie. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2005 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R spedita entro il 30 giugno. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, sono a carico di UNIMPRESA.
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