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Circolare

Circolare numero 93 del 26-7-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, in data 4 luglio 2005, della convenzione tra INPS e Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) per la riscossione, tramite modello F24, delle quote associative dovute dagli iscritti congiuntamente ai contributi obbligatori. Vengono fornite le istruzioni operative per l’indicazione delle quote, l’identificazione degli associati, la gestione delle revoche, la rendicontazione e i rapporti finanziari tra INPS e FAPI. La convenzione è annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta entro il 30 giugno, e prevede che i costi del servizio siano a carico della FAPI secondo i criteri vigenti di revisione delle spese.

Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra la convenzione stipulata il 4 luglio 2005 tra INPS e Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative tramite il modello F24. L’atto disciplina sia gli adempimenti operativi sia i rapporti finanziari e di responsabilità tra le parti.

Ambito della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti alla FAPI, limitatamente agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni.

Modalità di riscossione e indicazione delle quote

La quota associativa, stabilita annualmente dalla FAPI e diversificata per provincia, viene inserita nell’importo complessivo da versare con F24. Sull’avviso di pagamento dei contributi inviato dall’Istituto deve essere evidenziato l’importo della quota associativa e la Federazione destinataria. È espressamente escluso qualsiasi obbligo dell’INPS di esazione coattiva del contributo associativo.

Determinazione dell’importo e decorrenza

L’ammontare del contributo capitario, anche se differenziato per provincia, deve essere notificato all’INPS dalla FAPI con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura ha effetto dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e trasmissione delle deleghe

Per la prima iscrizione e per l’acquisizione delle deleghe, la FAPI deve presentare alle strutture periferiche INPS, secondo il codice di avviamento postale, elenchi in duplice copia con le deleghe sottoscritte dai singoli associati. Le scadenze sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, il 28 gennaio dell’anno stesso. La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale FAPI; i nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo.

Gestione delle deleghe multiple, dei supporti magnetici e delle revoche

Qualora nel corso dello stesso anno pervengano all’INPS due o più deleghe per due o più organizzazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene considerata ai fini della riscossione. Per ciascun anno la FAPI trasmette inoltre alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i nastri magnetici contenenti i dati dei nuovi associati e delle revoche, entro il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

I supporti devono contenere l’identificazione della struttura territoriale INPS competente, del comune sede dell’impresa e, in particolare:

  • cognome e nome dell’associato;
  • data di nascita;
  • codice INPS e relativo controcodice, salvo le nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Sede centrale INPS rende disponibili i dati alle strutture territoriali per la convalida delle deleghe, comunica alla FAPI entro cinque giorni l’esito dell’abbinamento e fornisce il supporto magnetico con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità nei casi di mancata corrispondenza tra nastri magnetici, deleghe e archivi interni.

Le revoche comunicate direttamente dall’associato all’INPS sono acquisite dalla struttura territoriale entro tre mesi dal ricevimento; di conseguenza, la quota associativa non viene più inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale per l’esercizio successivo.

Rapporti finanziari tra INPS e FAPI

Entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento della contribuzione trimestrale, l’INPS corrisponde alla FAPI un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi complessivi della precedente emissione, ridotta di due punti. Gli acconti sono versati al netto del rimborso spese e dell’IVA.

I rapporti finanziari vengono definiti per ogni singola emissione, senza interessi, quando sono stati elaborati tutti i certificati di accreditamento. In quella sede l’INPS trasmette alla Federazione un rendiconto con:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse;
  • il rimborso spese e la relativa IVA, comprensivi degli oneri fiscali previsti;
  • gli acconti corrisposti;
  • l’eventuale conguaglio a saldo.

Contestualmente al rendiconto, l’INPS versa il conguaglio dovuto. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce alla FAPI l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Entro il 31 marzo di ogni anno l’Istituto trasmette inoltre un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive non ancora completamente definite, indicando per ciascuna emissione importo annuo, acconti versati e quote associative riscosse.

Costi del servizio e responsabilità

La FAPI si impegna a corrispondere all’INPS, fin dalla stipula della convenzione, gli importi determinati in base alla revisione dei costi; i costi in vigore sono quelli stabiliti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono a carico dell’Associazione anche tutte le spese e gli eventuali oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi. Le eventuali controversie, comprese le restituzioni delle somme versate per contributi associativi, devono essere gestite direttamente tra le strutture provinciali della FAPI e gli associati interessati. La FAPI dichiara inoltre che l’INPS è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata e verifiche successive

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

L’INPS si riserva infine di valutare, dopo un congruo periodo dall’entrata in vigore della convenzione, la consistenza associativa della FAPI in rapporto al flusso complessivo delle deleghe, per verificare se la proroga sia compatibile con i propri fini istituzionali.

Punti principali

Stipula della convenzione e finalità

In data 4 luglio 2005 l’INPS e la FAPI hanno stipulato una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione. La riscossione avviene attraverso il modello F24, unitamente ai contributi previdenziali obbligatori.

Modalità di versamento delle quote associative

Il contributo associativo, stabilito annualmente dalla FAPI e differenziato per provincia, viene versato dagli associati con il mod. F24 insieme alla contribuzione obbligatoria. L’importo della quota associativa è inserito nell’importo totale da versare e viene evidenziato nell’avviso di pagamento inviato dall’INPS ai contribuenti. L’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative.

Determinazione del contributo e validità annuale

L’ammontare del contributo capitario, eventualmente differenziato per provincia, deve essere comunicato alla sede INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta con preavviso di almeno sei mesi, da notificare entro il 30 giugno.

Identificazione degli associati e flussi informativi

La FAPI deve trasmettere alle strutture periferiche INPS, sulla base del codice di avviamento postale, appositi elenchi in duplice copia con le deleghe sottoscritte dagli associati. Le scadenze previste sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, il 28 gennaio dell’anno stesso. La delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale FAPI; i nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti. Dopo il 28 gennaio la delega produce effetti dall’anno successivo.

Nastri magnetici, abbinamento e revoche

Per ciascun anno la FAPI invia alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i nastri magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche, alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso. I supporti devono contenere dati identificativi e territoriali degli associati. L’INPS effettua il confronto con i propri archivi, comunica entro cinque giorni i risultati dell’abbinamento e fornisce i dati non abbinati. Se pervengono più deleghe a favore di organizzazioni sindacali distinte, nessuna viene presa in considerazione ai fini della riscossione. Le revoche comunicate direttamente dall’associato sono acquisite dalla struttura territoriale entro tre mesi dal ricevimento.

Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione

L’INPS corrisponde alla FAPI un acconto entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, calcolato in base a una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari sono definiti per ogni singola emissione, senza interessi, quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento. In tale sede l’INPS trasmette un rendiconto con importi riscossi, rimborso spese, IVA, acconti e conguaglio a saldo.

Costi, rimborsi e oneri a carico della FAPI

La FAPI si impegna a corrispondere all’INPS gli importi determinati a seguito della revisione dei costi; i costi attualmente vigenti sono quelli della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Sono inoltre a carico dell’Associazione le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi. I rapporti relativi all’eventuale restituzione delle somme versate e ogni comunicazione inerente al rapporto associativo, se attivata dall’associato, restano tra la FAPI e gli interessati. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Verifica della consistenza associativa

L’Istituto si riserva, dopo un congruo periodo dall’entrata in vigore della convenzione, di valutare la consistenza associativa della FAPI in relazione al flusso complessivo delle deleghe, per verificare la compatibilità dell’eventuale proroga con i propri fini istituzionali.

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