Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 96 del 26-7-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CLAAI per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati costo del servizio, regole di validità delle deleghe, modalità e tempi di versamento delle somme, dati identificativi della CLAAI e istruzioni contabili con istituzione di specifici conti. È inoltre richiamata la disciplina convenzionale su durata, responsabilità, spese e gestione delle controversie.

Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e istruzioni contabili

Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI) per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Oltre agli aspetti convenzionali, il documento fornisce le istruzioni operative e contabili necessarie per la gestione delle trattenute, dei versamenti e dei relativi rimborsi spese.

Ambito della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta l’11 luglio 2005 dal Presidente dell’INPS, in esecuzione della deliberazione n. 231 del 15 giugno 2005, e riguarda la riscossione delle quote associative dovute dagli iscritti alla CLAAI tramite trattenuta sulle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, in applicazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Il rapporto convenzionale è descritto come sostanzialmente conforme allo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali. La convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto.

Soggetti interessati e prestazioni coinvolte

Il diritto di versare il contributo associativo mediante trattenuta può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione previste dalla normativa richiamata nella convenzione, e in particolare:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione.

Le disposizioni convenzionali fanno riferimento anche alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Requisiti e validità della delega

La disciplina della delega è centrale nella convenzione. L’art. 2 richiama espressamente i requisiti di validità già formalizzati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P., che le strutture periferiche devono controllare con attenzione.

In particolare, la delega deve:

  • essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante;
  • riportare la firma del rappresentante dell’associazione;
  • essere presentata insieme alla domanda di prestazione.

La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. Le deleghe presentate dopo la domanda non vengono prese in considerazione dall’INPS.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, la CLAAI deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Modalità di versamento alla CLAAI

L’INPS deve versare alla CLAAI l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, depurato:

  • delle spese di cui all’art. 7 della convenzione;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. La CLAAI ha richiesto che le somme siano accreditate su un conto corrente bancario dedicato:

  • conto corrente n. 9515;
  • intestato alla CLAAI;
  • acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia n. 8 – Milano;
  • CAB 01608-9;
  • ABI 1005-8;
  • CIN L.

L’INPS deve inoltre trasmettere all’associazione i nastri magnetici o gli elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo.

Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la CLAAI si impegna a rimborsare le somme a semplice richiesta dell’INPS.

Aspetti economici: costo del servizio e IVA

Il costo del servizio di esazione è stato determinato in € 0,60 per singola delega. La circolare precisa che gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA, dovuta sul rimborso stesso, devono essere trattenuti dalle somme da versare alla CLAAI e imputati rispettivamente ai conti già esistenti:

  • GPA 24/042;
  • GPA 24/025.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei conseguenti versamenti alla CLAAI, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/149: per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della CLAAI trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 11/149: per la rilevazione del debito verso la CLAAI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.

La circolare specifica inoltre che il saldo del conto GPA 11/149 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Dati identificativi della CLAAI

Ai fini operativi, la circolare indica i dati identificativi dell’organizzazione sindacale:

  • codice fiscale: 80108870157;
  • sede legale: Milano, Corso Manusardi 10, CAP 20136.

Su tali deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla CLAAI.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza.

La convenzione prevede che, qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare con l’INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta produca effetto immediato.

Responsabilità e oneri a carico dell’associazione

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate a ritenuta e l’organizzazione sindacale di appartenenza.

La CLAAI deve quindi:

  • esonerare l’INPS da ogni responsabilità connessa ai rapporti suddetti;
  • rimborsare al lavoratore la ritenuta operata in caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega;
  • ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie;
  • rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico dell’associazione sindacale stipulante.

Punti principali

Convenzione con CLAAI

L’INPS, con deliberazione n. 231 del 15 giugno 2005, ha sottoscritto in data 11 luglio 2005 la convenzione con la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI) per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Validità delle deleghe

Le deleghe devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 2 della convenzione e devono essere sottoscritte dal lavoratore agricolo, recare il timbro della CLAAI e la firma del rappresentante. Devono essere presentate unitamente alla domanda di prestazione; quelle pervenute successivamente non sono considerate. La sigla da indicare è CLAAI.

Versamenti e costi del servizio

L’INPS versa alla CLAAI l’importo delle trattenute mensili, al netto delle spese del servizio e di eventuali somme non dovute già versate, entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. Il costo del servizio è fissato in € 0,60 per singola delega; i versamenti devono essere effettuati sul conto corrente bancario indicato dalla CLAAI.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/149, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/149, per il debito verso la CLAAI. Gli importi del rimborso spese del servizio e della relativa IVA vanno imputati ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo del conto GPA 11/149 eventualmente esistente a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio.

Durata, responsabilità e oneri

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta entro il 30 giugno con raccomandata A/R. La CLAAI solleva l’INPS da responsabilità connesse ai rapporti con gli iscritti e si fa carico di rimborsi e oneri, anche fiscali, inclusi quelli derivanti da eventuali controversie giudiziarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.