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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27400/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da una persona che aveva subito la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per 197 giorni in un procedimento in cui le era stato contestato il reato di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. La Corte di appello aveva accolto la domanda e liquidato euro 25.610, calcolati in euro 130 al giorno, compensando le spese. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l’inadeguatezza della liquidazione giornaliera: la Corte territoriale aveva richiamato il criterio aritmetico, ma lo aveva poi applicato in modo ritenuto riduttivo e contraddittorio, non valorizzando sufficientemente la particolare incidenza della misura cautelare sulla vita familiare, la presenza di due figli piccoli, la compressione della socialità, le privazioni economiche e il clamore mediatico. Con il secondo motivo ha censurato, sempre per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 314 e 315 c.p.p., il diniego del rimborso delle spese legali sostenute, sostenendo che esse erano conseguenza necessaria dell’ingiusta detenzione e che la loro esclusione rendeva il ristoro solo parziale e iniquo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto alla quantificazione dell’equa riparazione, ha ricordato che il controllo di legittimità non può sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità, salvo criteri arbitrari, immotivati o simbolici, non ravvisati nel caso concreto; la Corte di appello aveva motivato in modo puntuale l’aumento rispetto al parametro aritmetico, valorizzando il carattere "ristretto" degli arresti domiciliari e il clamore mediatico solo in misura marginale. Quanto alle ulteriori richieste, ha ribadito che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice conosce solo del diritto all’indennizzo per la privazione della libertà personale e non di pretese risarcitorie ulteriori ex art. 2043 c.c., incluse quelle per danni al veicolo e per spese legali, che restano estranee all’istituto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    costituiva il reato per il quale la richiedente era stata sottoposta a custodia cautelare; il testo lo indica con aggravante mafiosa, senza ulteriori sviluppi sul merito del reato

  • art. 314 c.p.p.

    disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ribadisce che ha natura indennitaria e copre il pregiudizio connesso alla privazione della libertà personale

  • art. 315 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di riparazione e al diniego delle spese legali

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per escludere che nel procedimento di riparazione possano essere riconosciute pretese propriamente risarcitorie

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata ai fini della valutazione della colpa nella causa di inammissibilità e della conseguente condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro l’ordinanza di riparazione per ingiusta detenzione, la quantificazione dell’indennizzo è sindacabile solo nei limiti della motivazione logica: non è consentito rivalutare la sufficienza della somma liquidata, salvo che il giudice di merito abbia adottato criteri manifestamente arbitrari, immotivati o simbolici.
  • La Corte di merito può modulare l’importo giornaliero dell’equa riparazione rispetto al parametro aritmetico base valorizzando elementi specifici del caso concreto, come la particolare restrizione degli arresti domiciliari e l’eventuale clamore mediatico, purché dia conto in modo coerente delle ragioni dell’aumento.
  • Nel procedimento per riparazione dell’ingiusta detenzione il giudice conosce solo del diritto all’indennizzo per la privazione della libertà personale; restano estranee domande risarcitorie autonome riferite a danni ulteriori o a fatti diversi dalla restrizione cautelare.
  • Le spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale, comprese quelle afferenti alla fase cautelare, non rientrano di regola nell’oggetto dell’equa riparazione per ingiusta detenzione, perché l’istituto non copre pretese strettamente risarcitorie ulteriori.
  • La nozione di danno risarcibile nell’equa riparazione non consente di riconoscere separatamente un danno esistenziale autonomo rispetto al pregiudizio derivante dalla privazione della libertà personale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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