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Legge

L.R. Puglia 25/2015

Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 25/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Puglia disciplina interventi di prevenzione, solidarietà e incentivazione contro usura ed estorsione, a favore di vittime, familiari, enti locali e associazioni specializzate. Istituisce un Albo regionale antiusura/antiestorsione e un sistema di collaborazione, formazione e sostegno economico; resta applicabile nei limiti della vigente disciplina e delle risorse assegnate, con dotazione 2016 di 100 mila euro per l’attuazione.

Misure regionali contro usura ed estorsione, con sostegno alle vittime e agli enti locali

Misure regionali contro usura ed estorsione

La legge della Regione Puglia detta un quadro di interventi per prevenire e contrastare i condizionamenti criminali sul territorio regionale, con particolare attenzione ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione. La disciplina mira sia alla tutela delle vittime e dei loro familiari sia al rafforzamento della legalità, della sicurezza e dell’iniziativa economica libera da pressioni criminali.

Finalità generali

La Regione promuove lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio attraverso:

  • misure di prevenzione dei condizionamenti criminali;
  • sostegno alle iniziative della comunità che favoriscono il rigetto e l’emersione di usura ed estorsione;
  • strumenti di tutela e solidarietà per vittime e familiari.

In collaborazione con gli enti locali e anche tramite intese con il Governo nazionale, la Regione persegue un sistema di sicurezza capace di conciliare accoglienza, integrazione sociale, rispetto delle diversità e tutela della popolazione residente. In tale prospettiva coordina azioni di promozione della partecipazione civica e della cultura democratica, anche come strumenti di prevenzione della criminalità comune e organizzata.

Modalità di intervento regionale

Per realizzare tali finalità, la Regione opera nell’ambito delle politiche di sicurezza mediante interventi di collaborazione istituzionale, progettazione e sostegno tecnico-organizzativo. In particolare:

  • promuove intese e accordi con organi dello Stato e con altri enti pubblici per lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle azioni regionali da intraprendere;
  • sostiene la progettazione degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le formazioni sociali;
  • realizza progetti sperimentali con gli enti locali per verificare modelli innovativi di prevenzione della criminalità, anche tramite protocolli con le prefetture;
  • favorisce la circolazione delle informazioni e la diffusione di strumenti e pratiche contro usura ed estorsione, promuovendo anche la sensibilizzazione del settore creditizio;
  • valorizza esperienze associative del territorio e istituzioni scolastiche e universitarie, anche tramite sistemi di incentivazione per le iniziative più efficaci;
  • sostiene forme di assistenza alle vittime e ai familiari quando vi sia denuncia e collaborazione nell’individuazione dei responsabili;
  • promuove la formazione degli operatori pubblici e privati e degli operatori economici, anche con risorse dei fondi strutturali europei;
  • promuove iniziative nelle scuole sui temi della coscienza civile, della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata;
  • assicura la partecipazione a organismi nazionali e internazionali competenti;
  • svolge attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
  • dà attuazione alle finalità dell’accordo quadro siglato nel 2007 presso il Ministero dell’interno.

Attività degli enti locali e servizi ai cittadini

Gli enti locali pugliesi sono chiamati a intervenire, preferibilmente in forma associata, nella prevenzione e nel contrasto di usura ed estorsione con progetti mirati. Le principali linee di intervento riguardano:

  • servizi di informazione e sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale, anche con numeri verdi e sportelli al cittadino;
  • accompagnamento al credito, consulenza aziendale e legale, anche tramite organizzazioni del terzo settore;
  • campagne di sensibilizzazione e attività di comunicazione verso cittadini e operatori del credito;
  • formazione specifica per prevenzione, emersione dei reati e supporto alle vittime;
  • monitoraggio e trasmissione di dati statistici all’Osservatorio regionale antiusura e antiestorsione.

I progetti possono prevedere strutture organizzative stabili per l’erogazione dei servizi. I servizi sono gratuiti per le vittime effettive di usura o estorsione e per i loro familiari. L’ente locale deve costituirsi parte civile nei processi contro gli imputati dei reati di usura ed estorsione per il recupero delle spese imputabili alla consulenza e al supporto prestati.

Ciascun ente locale deve inoltre individuare un funzionario referente, da comunicare all’Ufficio regionale competente, con compiti di raccordo con la Regione e di implementazione del sistema informatico collegato all’Osservatorio.

Associazionismo di settore e Albo regionale antiusura e antiestorsione

La Regione favorisce l’associazionismo di settore e istituisce l’Albo regionale antiusura e antiestorsione, articolato in tre sezioni presso la struttura regionale competente.

Possono iscriversi:

  • nella prima sezione, le fondazioni con sede legale in Italia già iscritte da almeno tre anni negli elenchi prefettizi previsti dal decreto ministeriale n. 220/2007 e operative continuativamente in Puglia da almeno tre anni;
  • nella seconda sezione, i confidi già iscritti da almeno tre anni nell’elenco ex articolo 112 del testo unico bancario, che abbiano costituito gli speciali fondi antiusura previsti dalla legge n. 108/1996 e operino in Puglia da almeno tre anni;
  • nella terza sezione, associazioni, centri studi e altre organizzazioni antiracket e antiusura diverse da fondazioni e confidi, con i medesimi requisiti di iscrizione prefettizia e operatività triennale sul territorio pugliese.

L’iscrizione avviene con determinazione dirigenziale, su istanza dell’interessato, ed è condizione necessaria per accedere agli istituti previsti dalla legge. I soggetti iscritti devono mantenere aggiornata la banca dati dell’Osservatorio tramite un proprio referente; l’omesso adempimento può comportare la cancellazione dall’Albo.

Incentivi, controlli e iniziative premiali

La legge prevede un sistema di incentivazione e premialità sia per gli enti locali sia per i soggetti iscritti all’Albo.

Per gli enti locali, la Giunta regionale può concedere contributi finanziari secondo criteri premiali, valorizzando stabilità, intensità dell’attività e significatività dei risultati. Le modalità di accesso, i criteri e le condizioni sono demandati al regolamento di attuazione.

Per i soggetti iscritti nelle sezioni prima e terza dell’Albo, al di fuori di avvisi e bandi formali, è possibile presentare iniziative durevoli, innovative e di eccezionale rilevanza, realizzate interamente con risorse proprie, per accedere a istituti premiali fondati su valutazioni a consuntivo. Anche questo sistema è rimesso alla disciplina del regolamento attuativo.

La struttura regionale competente può inoltre effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati inseriti nella banca dati e, se vi sono fondi regionali gestiti dai soggetti interessati, sulla corretta utilizzazione e contabilizzazione delle risorse.

Risorse finanziarie e attuazione

Per l’attuazione della legge, la l.r. 1/2016 ha assegnato una dotazione finanziaria di 100 mila euro per l’esercizio 2016. Il testo fornito non indica ulteriori finanziamenti specifici, ma rinvia al regolamento di attuazione per la disciplina operativa di diversi istituti previsti dalla legge.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è tuttora indicata come vigente nel testo fornito. Tuttavia contiene riferimenti a dotazioni finanziarie riferite all’esercizio 2016 e a meccanismi attuativi demandati al regolamento, con effetti operativi legati alle misure concretamente attivate dalla Regione Puglia. Non emergono termini finali generali di efficacia.

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