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Legge

L.R. Puglia 22/2015

Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)

Normativa regionaleL.R. Puglia 22/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la l.r. Puglia n. 19/2006 istituendo presso il Consiglio regionale l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con funzioni di tutela non giurisdizionale, promozione dei diritti, collaborazione istituzionale e proposta. Definisce nomina, requisiti, incompatibilità, durata dell’incarico, indennità e copertura finanziaria. In vigore dal 10 aprile 2015.

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità in Puglia

Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

La legge regionale Puglia 10 aprile 2015, n. 22 integra la disciplina dei servizi sociali regionale introducendo nell’ordinamento pugliese l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Il nuovo istituto opera presso il Consiglio regionale e ha finalità di tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone con disabilità residenti o temporaneamente presenti nel territorio regionale.

Finalità e ambito di intervento

L’Ufficio è istituito per assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, nel quadro della legge n. 104/1992 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La tutela è espressamente qualificata come non giurisdizionale.

L’attività del Garante è orientata alla promozione di:

  • dignità umana, libertà e autonomia della persona con disabilità;
  • integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  • accessibilità dei servizi e delle prestazioni per prevenzione, cura e riabilitazione;
  • tutela giuridica ed economica e piena integrazione sociale;
  • collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per favorire l’obbligo scolastico, anche in contesti a rischio di esclusione;
  • rispetto della parità di genere, anche tramite azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità;
  • sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione;
  • sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e formazione del settore;
  • istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori utilizzabile anche dai giudici;
  • formulazione di proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo in materia di disabilità, di competenza regionale e degli enti locali.

Strumenti operativi e collaborazione istituzionale

Per svolgere i propri compiti, l’Ufficio può:

  • stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
  • stabilire accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria e organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;
  • sostenere studi, ricerche e scambi di esperienze;
  • attivare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi degli enti locali nella tutela dei disabili;
  • collaborare con l’Assessorato regionale competente per campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull’integrazione sociale e sul ruolo genitoriale.

Organizzazione, sede e regolamento attuativo

L’Ufficio ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di una struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e servizi sociali.

La Giunta regionale deve approvare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento che disciplina composizione e funzionamento dell’Ufficio.

Nomina del Garante, requisiti e incompatibilità

Il Garante regionale, che presiede l’Ufficio, è nominato dal Consiglio regionale con una maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. I requisiti richiesti sono:

  • età non superiore a 65 anni;
  • laurea magistrale o specialistica;
  • esperienza documentata di almeno dieci anni nelle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle diverse abilità.

L’incarico dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. È incompatibile con le seguenti posizioni:

  • membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali e altri titolari di cariche elettive;
  • direttori generali, sanitari e amministrativi di ASL e aziende ospedaliere regionali;
  • amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società partecipate, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono contributi regionali;
  • lavoratori dipendenti di enti locali operanti nell’ambito dei servizi alla persona;
  • magistrati dei tribunali per i minorenni e giudici onorari presso tali tribunali.

Trattamento economico e risorse

Al Garante spetta un’indennità lorda di funzione per dodici mensilità, a carico del bilancio autonomo regionale, pari al 30% dell’emolumento omnicomprensivo lordo dei consiglieri regionali. L’indennità comprende ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono autocertificate ai fini fiscali.

All’Ufficio è inoltre assegnato annualmente un budget, sempre a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per coprire le spese connesse alle attività da realizzare.

Copertura finanziaria

Per il solo esercizio finanziario 2015 la legge prevede l’istituzione di un capitolo di spesa nel bilancio autonomo regionale, con dotazione di 20.000 euro in competenza e cassa, coperta mediante prelievo dal Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione e trasferimento al Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata agli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 10 aprile 2015. La disciplina ha quindi efficacia dal medesimo giorno sul territorio regionale pugliese.

Testo integrale

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