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Regolamento

R.R. Puglia 11/2015

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna alcune disposizioni del regolamento Puglia n. 4/2007 in materia di assistenza sociale: disciplina la valutazione multidimensionale in base a linee guida regionali, ridefinisce il nucleo familiare ai fini della prestazione sociale e abroga la norma sull’ISEE regionale. Si applica dal 7 aprile 2015 nell’ambito regionale pugliese.

Modifiche urgenti al regolamento regionale pugliese sui servizi sociali e ISEE regionale

Modifiche urgenti al regolamento regionale pugliese sui servizi sociali

Il regolamento regionale della Puglia n. 11 del 7 aprile 2015 interviene in via puntuale sul regolamento regionale n. 4/2007, che attua la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 in materia di servizi sociali. La disciplina risultante riguarda soprattutto la presa in carico, la composizione del nucleo familiare e l’eliminazione dell’ISEE regionale.

Ambito di applicazione e finalità

Le nuove disposizioni modificano o integrano solo gli articoli del regolamento regionale n. 4/2007 espressamente richiamati. L’intervento è limitato al territorio della Regione Puglia e opera come aggiornamento della normativa regionale di settore.

Procedure di valutazione e presa in carico

Per la valutazione multidimensionale e la presa in carico, le linee guida regionali approvate dalla Giunta disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure, con espresso rispetto delle urgenze. Il regolamento affida quindi alla disciplina tecnica regionale la gestione operativa del procedimento.

Composizione del nucleo familiare

Ai fini del regolamento, il nucleo familiare comprende:

  • il beneficiario della prestazione sociale;
  • i componenti della famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223;
  • i soggetti a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Per i soggetti inseriti in strutture residenziali, il nucleo è quello in cui erano inseriti prima dell’istituzionalizzazione. Se il beneficiario è minorenne, il nucleo è integrato dal genitore che lo abbia riconosciuto, quando tale genitore non convive con il minore. Resta ferma la possibilità di accertare l’estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica competente in materia di servizi sociali.

Abrogazione della disciplina sull’ISEE regionale

È abrogato l’articolo 5 del regolamento regionale n. 4/2007, relativo alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente regionale. La normativa consolidata non contiene quindi più quella specifica disciplina regionale dell’ISEE.

Decorrenza

Il regolamento è vigente dal 7 aprile 2015.

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