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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32721/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna per un episodio di furto aggravato risalente al marzo 2018, rideterminando la pena. I motivi dedotti erano tre: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non vi fosse prova certa dell'identificazione dell'autore del fatto; 2) vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.; 3) vizio di motivazione sulla liquidazione dei danni in favore della parte civile, con particolare riferimento al danno morale, ritenuto eccessivo rispetto al danno patrimoniale. La parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata. Nel merito ha osservato che la responsabilità era sorretta da un quadro indiziario convergente, fondato anche su riprese video e sull'identificazione dell'imputato tramite confronto tra le immagini e il fotosegnalamento; che l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. era configurabile anche quando la violenza è diretta contro lo strumento di protezione del bene, purché vi sia una concreta conseguenza di rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione; e che la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa alla discrezionalità equitativa del giudice di merito, non censurabile se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare d'ufficio una prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto semplice, oggetto della conferma di condanna in appello e in cassazione

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    aggravante del furto per violenza sulle cose; è configurabile anche quando l'energia fisica sia diretta contro lo strumento posto a protezione della cosa, se ne deriva una concreta conseguenza sul bene

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per la memoria depositata dalla parte civile nel giudizio di legittimità

  • art. 611 cod. proc. pen.

    titolo del deposito della memoria della parte civile nel giudizio di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la declaratoria di cause di non punibilità non è rilevabile quando il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi

  • L. 27 settembre 2021, n. 134

    richiamata nella parte dedicata alla disciplina della prescrizione per i fatti commessi nel periodo anteriore alla riforma

  • riforma Orlando

    richiamata quale disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da un ragionamento logico, congruo e giuridicamente corretto.
  • Nel furto, l'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche se la condotta di forza è diretta contro il mezzo di protezione della res sottratta, purché vi sia una concreta alterazione o danneggiamento del bene protetto.
  • La responsabilità per furto può essere desunta da un compendio indiziario convergente, univoco e privo di plausibili ricostruzioni alternative, anche mediante identificazione dell'imputato su immagini video comparate con altri dati identificativi.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento equitativo del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivata in modo non meramente apparente.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce di rilevare d'ufficio una causa estintiva sopravvenuta, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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