Cassazione Penale, Sentenza n. 16327/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato non doversi procedere per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per difetto di tempestiva querela. Il ricorso censura la valutazione della tempestività della querela (presentata il 11/07/2022) sostenendo che la persona offesa avrebbe acquisito conoscenza dell'indebita appropriazione non già al 5 febbraio 2022 (data ultima di pagamento di una rata non versata) ma già prima, la cui prova sarebbe costituita dall'e-mail del 05/11/2021 con cui l'imputato riconosceva il debito e si impegnava a restituire in rate. Sostiene altresì che gli impegni e le rassicurazioni del Pala (richiami a motivi di salute e impegni lavorativi) potevano giustificare la prosecuzione dell'affidamento della parte offesa e dunque la querela del 11/07/2022 sarebbe comunque tempestiva. Il ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 61 n.11, 120, 124 e 646 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha confermato il giudizio del Tribunale secondo cui il termine per proporre querela è decorso il 5 febbraio 2022, data in cui il Pala non ha adempiuto l'obbligo di restituzione concordato e si è manifestata inequivocabilmente l'interversione del possesso. La Corte ha ritenuto che, anche alla luce dell'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine (28/11/2021), la persona offesa aveva già maturato una percezione significativa della possibile rilevanza illecita delle condotte; tuttavia la definitiva consapevolezza della mancata restituzione si è acquisita con l'inadempimento del 5/02/2022. Pertanto la querela del 11/07/2022 è tardiva e la decisione di non procedere è confermata.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di appropriazione indebita; la Corte ha esaminato il caso come reato perseguibile previo esercizio dell'azione su querela di parte e ha ritenuto che gli elementi costitutivi siano divenuti pienamente percepibili quando il convenuto non ha adempiuto l'obbligo restitutorio.
art. 124 cod. pen.
Secondo la Corte il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce la piena consapevolezza che le somme non le saranno restituite secondo le modalità pattuite; la data del mancato pagamento dell'ultima rata (5/02/2022) è stata individuata come tale momento.
art. 61 n.11 cod. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente ma non sviluppato o interpretato nel provvedimento in modo decisivo; dal testo non risulta che la Corte abbia applicato o motivato una specifica valutazione giuridica collegata a questa disposizione.
art. 120 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente ma non oggetto di un'esplicita interpretazione nel dispositivo; il provvedimento non evince un'applicazione motivata di tale articolo.
Massime di principio
- Per il reato di appropriazione indebita con azione perseguibile a querela di parte, il termine per proporre querela decorre quando la persona offesa acquista la piena consapevolezza che le somme non le saranno restituite secondo le condizioni pattuite; promesse di pagamento future non escludono automaticamente tale consapevolezza se viene meno l'adempimento concordato.
- La mera comunicazione di riconoscimento del debito e l'impegno a restituire in rate non fanno sempre decorrere il termine della querela: se sussistono comportamenti dell'imputato che manifestano l'intervento del titolo (ad esempio mancato pagamento alla scadenza definitiva), quella è la data utile per il decorso del termine.
- Le spiegazioni del debitore (motivi di salute, difficoltà lavorative, rassicurazioni) possono influenzare la valutazione dell'affidamento dell'offeso, ma occorrono circostanze fattuali chiare e univoche che dimostrino che l'offeso non aveva piena consapevolezza dell'illiceità per posticipare l'inizio del termine.
- Segnalazioni o esposti ad organi professionali (es. Consiglio dell'Ordine) costituiscono elemento indicativo di sospetto, ma non necessariamente determinano la decorrenza del termine se non si è acquisita la piena cognizione degli elementi costitutivi del reato.
- In casi simili è consigliabile documentare formalmente solleciti di pagamento, mancati rimborsi e qualsiasi comunicazione che dimostri la data in cui si è acquisita la consapevolezza dell'inadempimento, per calcolare correttamente i termini per la querela.
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