Circolare numero 167 del 19-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare anticipa gli effetti della conversione in legge del D.L. n. 155/1993 in materia di finanza pubblica, limitatamente all’aumento delle aliquote contributive IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali. L’incremento complessivo è pari a 1 punto percentuale, ma viene applicato in due fasi: 0,5 punti dal 1° giugno 1993 e ulteriori 0,5 punti dal 1° gennaio 1994. Sono quindi riepilogate le nuove aliquote per il periodo giugno-dicembre 1993, le istruzioni per i contributi sul minimale, sui redditi eccedenti, a saldo e volontari, nonché le indicazioni per il recupero di eventuali somme già versate in eccesso sulla prima rata.
Aumento delle aliquote contributive IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali dal 1° giugno 1993
Aumento delle aliquote contributive IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali
La circolare anticipa l’impatto della conversione in legge del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, limitatamente all’aumento delle aliquote contributive IVS dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali. Il chiarimento è finalizzato a consentire gli adempimenti dell’utenza prima della promulgazione e pubblicazione del provvedimento.
Quadro normativo e decorrenza dell’aumento
Il disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera il 6 luglio e dal Senato il 16 luglio, prevede per l’art. 10 del D.L. n. 155/1993 un incremento complessivo di 1 punto percentuale. L’aumento è stato articolato in due tranche:
- 0,5 punti percentuali dal 1° giugno 1993;
- ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 1994.
La circolare precisa inoltre che, se la prima rata con scadenza 20 luglio fosse già stata pagata applicando l’aliquota più elevata prevista dal decreto, l’eventuale somma versata in eccesso potrà essere recuperata in sede di versamento della seconda rata, in scadenza il 20 ottobre.
Nuove aliquote per il periodo giugno-dicembre 1993
Per il periodo 1° giugno/31 dicembre 1993, le aliquote contributive risultano così determinate.
Per redditi fino a L. 53.475.000:
- titolari d’impresa di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: dal 14% al 14,5% su base annua, pari a 1,208% mensile e 8,458% complessivo per il periodo giugno-dicembre 1993;
- collaboratori di età non superiore ai 21 anni: dall’11% all’11,5% su base annua, pari a 0,958% mensile e 6,708% complessivo per il medesimo periodo.
Per redditi eccedenti L. 53.475.000 e fino al massimale di L. 89.125.000:
- titolari d’impresa di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: dal 15% al 15,5% su base annua, pari a 1,292% mensile e 9,042% complessivo per il periodo giugno-dicembre 1993;
- collaboratori di età non superiore ai 21 anni: dal 12% al 12,5% su base annua, pari a 1,042% mensile e 7,292% complessivo per il medesimo periodo.
Contributi sul minimale di reddito
Per i contributi calcolati sul minimale, l’aumento è quantificato in L. 7.677 mensili per soggetto assicurato. Per il resto, restano valide le istruzioni già fornite con la circolare n. 147 del 1° luglio 1993.
Contributi sui redditi eccedenti il minimale
Per il calcolo dei contributi dovuti sui redditi 1992, devono essere applicate le aliquote medie annue aggiornate:
- 14,292% per i titolari d’impresa e i collaboratori di età superiore ai 21 anni, per redditi da L. 18.424.433 a L. 53.475.000;
- 15,292% per gli stessi soggetti per redditi da L. 53.475.001 a L. 89.125.000;
- 11,292% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, per redditi da L. 18.424.433 a L. 53.475.000;
- 12,292% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, per redditi da L. 53.475.001 a L. 89.125.000.
La circolare riporta anche le aliquote mensili e complessive da utilizzare nei diversi periodi dell’anno:
- per il periodo 1° gennaio/31 maggio 1993, con aliquote annue del 14% e 15% per titolari e over 21 e del 11% e 12% per under 21;
- per il periodo 1° giugno/31 dicembre 1993, con aliquote annue del 14,5% e 15,5% per titolari e over 21 e del 11,5% e 12,5% per under 21.
Contributi a saldo
Per i contributi a saldo non cambia il criterio di calcolo. Restano immutate le modalità operative, mentre le aliquote da applicare sono quelle indicate per i contributi sui redditi eccedenti il minimale.
Contributi volontari
L’aumento delle aliquote produce effetti anche sui contributi volontari. Dal mese di giugno 1993 vengono aggiornati gli importi mensili per ciascuna classe di contribuzione, in relazione a due livelli di aliquota (14,5% e 11,5%). La tabella riportata dalla circolare individua, per ciascuna fascia di reddito imponibile, il reddito medio annuo e il corrispondente importo mensile da versare.
Adempimenti operativi e comunicazioni all’utenza
Per agevolare il pagamento dei contributi, saranno ristampati i bollettini di conto corrente postale relativi alla seconda, terza e quarta rata 1993. Le sedi sono incaricate di informare le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro e di fornire agli utenti tutte le indicazioni utili con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci.
Punti principali
Oggetto dell'intervento normativo
La circolare informa dell’approvazione, da parte di Camera e Senato, del disegno di legge di conversione del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica. In attesa della promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene anticipato il contenuto relativo all’aumento delle aliquote contributive IVS dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali.
Decorrenza dell'aumento e recupero di eventuali eccedenze
L’aumento complessivo di un punto percentuale previsto dall’art. 10 del D.L. n. 155/1993 è stato definito in 0,5 punti dal 1° giugno 1993 e in ulteriori 0,5 punti dal 1° gennaio 1994. Se la prima rata, in scadenza il 20 luglio, fosse già stata versata con l’aliquota maggiorata prevista dal decreto, l’eventuale eccedenza può essere recuperata in occasione del pagamento della seconda rata, in scadenza il 20 ottobre.
Nuove aliquote contributive per il periodo giugno-dicembre 1993
Per il periodo 1° giugno/31 dicembre 1993 le aliquote risultano elevate rispetto a quelle precedenti. Per redditi fino a L. 53.475.000, l’aliquota passa dal 14% al 14,5% annuo per titolari d’impresa e collaboratori con più di 21 anni, e dall’11% all’11,5% annuo per collaboratori fino a 21 anni. Per redditi eccedenti L. 53.475.000 e fino al massimale di L. 89.125.000, l’aliquota passa dal 15% al 15,5% per titolari e collaboratori over 21, e dal 12% al 12,5% per collaboratori under 21.
Contributi sul minimale di reddito
L’incremento comporta un aumento di L. 7.677 mensili per soggetto assicurato sui contributi calcolati sul minimale. Per il resto, restano confermate le indicazioni già fornite con la circolare n. 147 del 1° luglio 1993.
Contributi sui redditi eccedenti il minimale
Per il calcolo sui redditi 1992 si devono applicare le nuove aliquote medie annue: 14,292% e 15,292% per titolari e collaboratori sopra i 21 anni, 11,292% e 12,292% per collaboratori fino ai 21 anni, in base alle fasce di reddito indicate. La circolare distingue inoltre le aliquote da applicare per i periodi gennaio-maggio 1993 e giugno-dicembre 1993, sia in termini mensili sia complessivi, secondo le tabelle riportate.
Contributi a saldo
Non cambia la disciplina delle modalità di calcolo dei contributi a saldo. L’unica variazione riguarda le aliquote da applicare, che sono quelle indicate nel punto dedicato ai contributi sui redditi eccedenti il minimale.
Contributi volontari
L’aumento delle aliquote si riflette anche sui contributi volontari. Dal mese di giugno 1993 vengono aggiornati gli importi mensili dovuti per ciascuna classe di contribuzione, con due valori distinti riferiti alle aliquote del 14,5% e dell’11,5% (RM 11,5 e RM 14,5 nella tabella). Sono riportate le classi di reddito, il reddito medio annuo e il corrispondente contributo mensile aggiornato.
Indicazioni operative e ristampa dei bollettini
Per consentire il corretto pagamento dei contributi, saranno ristampati quanto prima i bollettini di conto corrente postale relativi alla seconda, terza e quarta rata 1993. Le sedi devono informare associazioni di categoria e consulenti del lavoro e fornire all’utenza ogni utile informazione con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci.
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