Circolare numero 170 del 21-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma l'applicazione del contributo speciale dell'1,30% per gli anni 1993 e 1994 nei settori interessati dal D.L. n. 199/1993, precisando che lo 0,30% resta a carico del lavoratore. Viene chiarito che la disciplina non si applica ai dipendenti di imprese già soggette alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità ex legge n. 223/1991. Sono inoltre fornite indicazioni operative sull'inquadramento delle imprese, sull'attribuzione del codice di autorizzazione "2X" e sulle modalità di regolarizzazione dei contributi pregressi.
Contributo speciale dell'1,30% per specifici settori e precisazioni sul campo di applicazione
Contributo speciale dell'1,30% nei settori interessati dal D.L. n. 199/1993
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul Decreto-Legge 21 giugno 1993, n. 199, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1993, che ha reiterato i precedenti decreti-legge decaduti in materia di interventi nei settori richiamati in epigrafe. L’intervento riguarda principalmente il mantenimento del contributo speciale e la definizione del relativo ambito soggettivo.
Conferma del contributo e ripartizione dell’onere
Dal punto di vista contributivo, il decreto conferma il contributo speciale dell’1,30% per gli anni 1993 e 1994, già previsto nei decreti decaduti. Di tale aliquota, lo 0,30% resta a carico del lavoratore. La circolare richiama altresì la prassi secondo cui la legge di conversione dovrebbe fare salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sotto la vigenza dei decreti decaduti.
Ambito di applicazione della disciplina
L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 199/1993 precisa che la normativa non si applica ai dipendenti delle imprese già assoggettate alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. In coerenza con quanto già chiarito nella circolare n. 64 del 13 marzo 1993, le imprese interessate sono in linea generale identificabili con quelle classificate dal codice statistico contributivo "7.04.01".
Soggetti comunque tenuti al versamento
La circolare precisa tuttavia che sono obbligate al versamento del contributo speciale anche le imprese appartenenti ai settori indicati dall’art. 1, comma 1, del decreto, quando, pur risultando inquadrate in rami diversi, non siano soggette alla disciplina della cassa integrazione straordinaria e della mobilità. Viene richiamato, a titolo esemplificativo, il caso delle imprese del ramo industria che non presentino il requisito occupazionale richiesto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991.
Codifica e adempimenti operativi
Per le imprese tenute al versamento, deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2X". Ai fini della corretta codifica, le imprese interessate sono invitate a trasmettere una dichiarazione di appartenenza ai settori indicati nell’art. 1, comma 1, del provvedimento.
Regolarizzazione dei contributi pregressi
Per i mesi precedenti, il versamento del contributo speciale deve essere effettuato mediante le ordinarie procedure in vigore per le regolarizzazioni contributive.
Punti principali
Conferma del contributo speciale
Il D.L. 21 giugno 1993, n. 199, reiterando i precedenti decreti decaduti, conferma nel settore interessato il contributo speciale dell'1,30% per gli anni 1993 e 1994, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.
Ambito di applicazione
La normativa non si applica ai dipendenti delle imprese già rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. La circolare richiama la precedente individuazione delle imprese interessate, in linea di massima identificabili con il codice statistico contributivo "7.04.01".
Estensione a imprese non soggette alla CIGS e mobilità
Sono comunque tenute al versamento del contributo speciale anche le imprese indicate dall'art. 1, comma 1, del decreto che, pur essendo inquadrate in rami diversi, non siano soggette alla disciplina della cassa integrazione straordinaria e della mobilità. Viene fatto l'esempio delle imprese classificate nel ramo industria che non raggiungano il requisito occupazionale previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991.
Codice di autorizzazione e adempimenti
Alle imprese tenute al versamento deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2X". Per agevolare la codifica, le imprese interessate sono invitate a trasmettere una dichiarazione attestante l'appartenenza ai settori indicati nell'art. 1, comma 1, del provvedimento.
Regolarizzazione dei mesi pregressi
Per il versamento del contributo speciale relativo ai mesi già trascorsi, le imprese devono utilizzare le procedure vigenti per le regolarizzazioni contributive.
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