Sentenza del 19/04/2016 n. 2205 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto unilaterale di revoca della precedente rinuncia al diritto di abitazione - Diritto reale di godimento - Trattamento a fini fiscali - Imposta di donazione - Misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'atto di revoca, determinando il ritrasferimento del diritto di abitazione, comporta l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il testo non indica espressamente l'esito processuale formale né le parti nominativamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale di un atto unilaterale con cui veniva revocata una precedente rinuncia al diritto di abitazione. Tale revoca produceva il ritrasferimento del diritto reale di godimento dal beneficiario all'originario titolare. Si contestava, in sostanza, l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 262/2006, articolo 2
La norma è richiamata come fondamento dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale e del relativo regime fiscale applicabile al ritrasferimento del diritto reale.
Massime di principio
- La revoca unilaterale di una precedente rinuncia a un diritto reale non è necessariamente fiscalmente neutra: se produce il ritorno del diritto all'originario titolare, può essere considerata un trasferimento rilevante ai fini dell'imposta di donazione.
- Quando l'atto determina un effettivo ritrasferimento di un diritto di abitazione o di altro diritto reale di godimento, occorre verificare non solo l'imposta di donazione, ma anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
- Ai fini fiscali, assume rilievo l'effetto patrimoniale concreto dell'atto, anche se formalmente qualificato come revoca o rinuncia, e non soltanto la sua denominazione.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare la sequenza degli atti originari, la validità della rinuncia, la natura della revoca e l'effettivo trasferimento o ritrasferimento del diritto.
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