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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10329/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte necessaria per rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato, dichiarando l'estinzione del reato e annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Le restanti censure sono state assorbite in ragione della declaratoria di estinzione per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando, tra l'altro, la mancata motivazione rafforzata rispetto alla maggiore forza persuasiva della decisione di appello rispetto al primo grado. La questione processuale determinante però riguarda il decorso del termine di prescrizione calcolato ratione temporis con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p.; la Suprema Corte rileva che il termine di prescrizione è decorso il 27 aprile 2023 e, non emergendo cause di proscioglimento nel merito, deve rilevarsi l'estinzione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata per il computo del termine di prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto che, applicando le regole di calcolo previste, il termine fosse decorso al 27/04/2023.

  • art. 161 c.p.

    Richiamata insieme all'art. 157 per la determinazione del termine di prescrizione (combinazione delle norme sul calcolo e sui termini rilevanti ai fini prescrizionali).

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    Fornisce la base procedurale per la declaratoria di estinzione del reato; la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione e per annullare senza rinvio la sentenza di condanna.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia della Cassazione, il giudice di legittimità può e deve rilevarla anche d'ufficio e, se non sussistono cause di proscioglimento, annullare la sentenza di condanna senza rinvio.
  • Il calcolo dei termini prescrizionali va effettuato con attenzione secondo le regole di cui agli artt. 157 e 161 c.p.; errori nel calcolo possono determinare la declaratoria di estinzione del reato in sede di legittimità.
  • Quando la dichiarazione di estinzione per prescrizione è accertata, le restanti questioni di merito vengono assorbite e non comportano rinvio ad altro giudice.
  • La censura relativa alla mancata motivazione rafforzata dell'appello può essere rilevante ma può risultare superata se la controversia viene decisa in base all'intervenuta prescrizione.
  • Per i difensori: è fondamentale monitorare i termini di prescrizione e, in sede di impugnazione, calcolare e segnalarne tempestivamente il decorso per ottenere la declaratoria di estinzione quando dovuta.

Testo integrale

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