Cassazione Penale, Sentenza n. 10329/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte necessaria per rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato, dichiarando l'estinzione del reato e annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Le restanti censure sono state assorbite in ragione della declaratoria di estinzione per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando, tra l'altro, la mancata motivazione rafforzata rispetto alla maggiore forza persuasiva della decisione di appello rispetto al primo grado. La questione processuale determinante però riguarda il decorso del termine di prescrizione calcolato ratione temporis con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p.; la Suprema Corte rileva che il termine di prescrizione è decorso il 27 aprile 2023 e, non emergendo cause di proscioglimento nel merito, deve rilevarsi l'estinzione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Norma richiamata per il computo del termine di prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto che, applicando le regole di calcolo previste, il termine fosse decorso al 27/04/2023.
art. 161 c.p.
Richiamata insieme all'art. 157 per la determinazione del termine di prescrizione (combinazione delle norme sul calcolo e sui termini rilevanti ai fini prescrizionali).
art. 129, comma 1, c.p.p.
Fornisce la base procedurale per la declaratoria di estinzione del reato; la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione e per annullare senza rinvio la sentenza di condanna.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia della Cassazione, il giudice di legittimità può e deve rilevarla anche d'ufficio e, se non sussistono cause di proscioglimento, annullare la sentenza di condanna senza rinvio.
- Il calcolo dei termini prescrizionali va effettuato con attenzione secondo le regole di cui agli artt. 157 e 161 c.p.; errori nel calcolo possono determinare la declaratoria di estinzione del reato in sede di legittimità.
- Quando la dichiarazione di estinzione per prescrizione è accertata, le restanti questioni di merito vengono assorbite e non comportano rinvio ad altro giudice.
- La censura relativa alla mancata motivazione rafforzata dell'appello può essere rilevante ma può risultare superata se la controversia viene decisa in base all'intervenuta prescrizione.
- Per i difensori: è fondamentale monitorare i termini di prescrizione e, in sede di impugnazione, calcolare e segnalarne tempestivamente il decorso per ottenere la declaratoria di estinzione quando dovuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →