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Ordinanza

Ordinanza n. 320/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del -OMISSIS- con cui si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi due ex art. 6 D.p.r. 737/81 e di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, in specie, della delibera del -OMISSIS- cui fa espresso rinvio il predetto decreto quale atto dal quale rintracciare la motivazione del provvedimento definitivo; del decreto del -OMISSIS- di annullamento in sede di autotutela decisoria degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Vice Sovrintendente --OMISSIS-- conclusosi con l'archiviazione dello stesso; nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica patito in conseguenza del provvedimento di sospensione dal servizio anche in conseguenza della detrazione dal computo della anzianità di un periodo pari a mesi due, nonché del correlativo danno non patrimoniale da provvedimento illegittimo;

Giustizia amministrativa201700469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di sospensione dal servizio per due mesi e decreto di annullamento in autotutela degli atti del precedente procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata inflitta la sospensione dal servizio per due mesi ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 737/1981, nonché il provvedimento di autotutela con cui sono stati annullati gli atti di un precedente procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione. Ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica e il risarcimento del danno non patrimoniale, deducendo, tra gli altri vizi, il tardivo avvio del procedimento disciplinare. La sanzione trae origine da fatti risalenti al 2007, oggetto di un procedimento penale conclusosi nel 2016 con declaratoria di prescrizione. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese; nessuna delle parti ha depositato memorie o documenti in vista dell'udienza di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire una memoria di aggiornamento sui fatti di causa da parte di tutte le parti costituite, poiché non risultano note l'attuale posizione lavorativa del ricorrente, gli eventuali fatti successivi al 2020 e le possibili ragioni di interruzione o sospensione del termine per l'avvio del procedimento disciplinare. Ha assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, per il deposito degli adempimenti istruttori e ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la fissazione di una nuova udienza di discussione del merito. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 737/1981

    sospensione dal servizio per la durata di mesi due

    La disposizione è indicata quale base normativa della sanzione disciplinare impugnata; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'interpretazione.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali norme relative agli incombenti istruttori; il TAR dispone l'acquisizione di una memoria di aggiornamento sui fatti di causa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su un ricorso contro una sanzione disciplinare, risultino incerti l'attuale stato della posizione lavorativa dell'interessato, gli sviluppi successivi dell'istruttoria processuale e le eventuali cause di interruzione o sospensione del termine per l'avvio del procedimento, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di memorie di aggiornamento da parte delle parti costituite e rinviare la trattazione del merito.
  • La verifica della tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare può richiedere l'acquisizione di elementi aggiornati relativi ai fatti rilevanti e alle eventuali cause di interruzione o sospensione del termine procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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