Cassazione Civile, Sentenza n. 25791/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione catastale delle torri di sostegno degli aerogeneratori: l'Amministrazione finanziaria, con circolari interpretative, aveva sostenuto che le torri sono "costruzioni" da includere nella stima catastale in virtù delle loro caratteristiche strutturali (solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo). La parte resistente invece sosteneva che le torri costituiscono componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (produzione di energia elettrica) e pertanto rientrano nell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti estratti dal valore catastale). Il nodo giuridico è se valga un criterio meramente strutturale (inclusione come costruzione) ovvero un criterio di strumentalità funzionale al processo produttivo (esclusione come impianto).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Il Collegio ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione basata esclusivamente sulle caratteristiche strutturali del manufatto e ha affermato che rileva la funzione strumentale rispetto al processo produttivo: se la torre costituisce elemento essenziale e attivo dell'impianto eolico (integrata con navicella e rotore e funzionale alla produzione di energia), va esclusa dal computo della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale e quindi esente; tale accertamento è stato ritenuto immune da censure e confermato. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilita' 2016)
Esclude dalla base catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la Corte interpreta la norma secondo un criterio di strumentalita' funzionale piuttosto che in base alla mera connessione strutturale o al grado di infissione al suolo
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
L'Amministrazione aveva sostenuto che le torri degli aerogeneratori, per caratteristiche tipologico-costruttive e immobilizzazione al suolo, vanno classificate come 'costruzioni' e incluse nella stima catastale; la Corte non condivide il metodo interpretativo se adottato in via esclusiva
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016
Richiamata dall'Amministrazione per sostenere la classificazione come costruzione in relazione a solidita', stabilita' e consistenza volumetrica; la Corte ritiene prevalente l'analisi funzionale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata solo con riferimento alle spese di giustizia (fattispecie particolare della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito); qui la Corte conclude che non si applica per le ragioni indicate
Massime di principio
- Ai fini catastali prevale il criterio della strumentalita' funzionale al processo produttivo: elementi impiantistici essenziali e attivi rispetto alla produzione sono esclusi dalla rendita anche se stabilmente connessi al suolo
- La mera consistenza strutturale, la volumetria o il grado di infissione al suolo non sono di per se' determinanti: bisogna valutare la funzione dell'elemento nel processo produttivo
- La qualificazione e' questione di fatto che richiede accertamento tecnico (grado di integrazione con rotor/navicella, ruolo nella produzione di energia); tali accertamenti in sede di merito sono difficilmente censurabili in sede di legittimita'
- Se la torre ha funzione puramente passiva di supporto statico e non contribuisce attivamente al processo produttivo, puo' essere considerata 'costruzione' e rientrare nella stima catastale; occorre documentazione tecnica per distinguere i casi
- In contenziosi simili conviene procurare perizia tecnica che dimostri la natura funzionale/attiva dell'opera (o viceversa) e puntare sull'analisi della strumentalita' per ottenere o contrastare l'esenzione
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