Ordinanza n. 7074/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sezione III, n. 13084 del 2026, che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e irricevibile il ricorso per motivi aggiunti per omessa impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026
Esito
La controversia
La controversia riguarda una procedura selettiva universitaria e la relativa graduatoria. Il TAR ha definito il ricorso in rito, senza esaminare il merito, ritenendo che la ricorrente non avesse impugnato la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. L’appellante deduce l’erroneità di tale statuizione processuale, sostenendo che essa abbia impedito l’esame del merito della controversia. L’ordinanza non specifica ulteriori censure sostanziali.
La decisione
Il Consiglio di Stato non decide né l’appello né la domanda cautelare e riserva ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese. Rileva che, se la censura contro la pronuncia in rito fosse fondata, potrebbe rendersi necessaria la rimessione della causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., secondo i principi richiamati dell’Adunanza plenaria. Per assicurare il contraddittorio su tale possibile esito, assegna alle parti 30 giorni dalla pubblicazione per depositare note sulla questione. Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 dicembre 2026 e avvisa della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Spese riservate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
Ritenuto che tale censura, ove fondata, potrebbe condurre – eventualmente anche all’esito di una sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. – ad una rimessione della causa al primo giudice ex art. 105 cod. proc. amm. sulla scorta dei consolidati principi recentemente elaborati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (Ad. Plen. 20 novembre 2024, n.16, Ad. Plen. 15 luglio 2025, n. 10);
La possibile fondatezza dell’appello contro una pronuncia che ha definito la causa in rito senza esaminare il merito può condurre, secondo i principi dell’Adunanza plenaria richiamati, alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, dunque, che sia necessario assegnare alle parti – anche ai sensi dell’art. 73 co. 3 cod. proc. amm. – un termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, per il deposito di note vertenti sulla specifica questione sopra tratteggiata;
La possibile rimessione al primo giudice deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, cui è assegnato un termine per presentare osservazioni sulla questione.
Massime di principio
- Quando l’appello investe una sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso e irricevibili i motivi aggiunti senza esaminare il merito, la fondatezza della censura contro tale statuizione può comportare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., secondo i presupposti elaborati dall’Adunanza plenaria.
- Prima di disporre un’eventuale rimessione al primo giudice, il giudice d’appello deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e consentire loro di presentare osservazioni.
Come è indicizzato
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