Circolare numero 195 del 22-9-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento contributivo delle somme relative al "Fondo malattia portieri", istituito dai CCNL del settore. Le somme versate dai datori di lavoro per finanziare il Fondo non rientrano nella retribuzione imponibile né nel contributo di solidarietà del 10%, mentre le prestazioni economiche di malattia corrisposte ai lavoratori devono invece essere assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale secondo le regole ordinarie.
Indennità di malattia dei portieri e regime contributivo
Indennità di malattia dei portieri e disciplina contributiva
La circolare interviene per chiarire il regime contributivo applicabile alle somme collegate all'indennità di malattia dei portieri, disciplinata dai contratti collettivi del settore dei proprietari di fabbricati. Il chiarimento distingue tra i versamenti destinati a finanziare il Fondo mutualistico e le somme effettivamente corrisposte ai lavoratori a titolo di trattamento economico di malattia.
Obbligo del datore di lavoro e fonte contrattuale
Ai sensi dell'art. 2110 c.c., i proprietari degli stabili in condominio sono obbligati a corrispondere ai portieri, in caso di malattia, una indennità determinata dal CCNL. I contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, sottoscritti da Confedilizia con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, hanno previsto a tal fine l'istituzione di un "Fondo malattia portieri".
Natura e operatività del Fondo
Il Fondo ha natura mutualistica e provvede all'erogazione dell'indennità economica in caso di malattia. Risulta operativo dal 1° gennaio 1995. L'adesione e la contribuzione per il suo funzionamento sono obbligatorie per tutti i datori di lavoro e i lavoratori del settore che utilizzano il contratto collettivo e per i quali non esiste un sistema di prestazioni economiche di malattia in regime di previdenza obbligatoria.
Trattamento contributivo delle somme versate al Fondo
La circolare, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, precisa che le somme poste a carico del datore di lavoro e destinate al finanziamento del Fondo non concorrono a formare la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le stesse somme sono inoltre escluse dal contributo di solidarietà del 10% previsto dall'art. 9-bis, comma 2, della legge 1° giugno 1991, n. 166, confermato dall'art. 12 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 123.
Assoggettamento a contribuzione delle prestazioni al lavoratore
Diversamente, le somme erogate ai lavoratori a titolo di trattamento economico di malattia restano assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale secondo le norme generali. La circolare richiama espressamente anche le regole vigenti in materia di retribuzione minima imponibile, confermando che il beneficio economico corrisposto al portiere non è sottratto alla normale imposizione contributiva.
Punti principali
Obbligo contrattuale di indennità di malattia
I proprietari degli stabili in condominio sono tenuti, ai sensi dell'art. 2110 c.c., a corrispondere ai portieri un'indennità di malattia determinata dal CCNL di categoria.
Istituzione e funzionamento del "Fondo malattia portieri"
I contratti collettivi nazionali per i dipendenti da proprietari di fabbricati hanno istituito un Fondo a carattere mutualistico, operativo dal 1° gennaio 1995, destinato a erogare l'indennità economica di malattia. L'adesione e la contribuzione sono obbligatorie per i datori di lavoro e i lavoratori del settore che applicano il contratto e che non rientrano in un sistema di prestazioni economiche di malattia già previsto dalla previdenza obbligatoria.
Esclusione delle somme destinate al Fondo dalla base imponibile
Le somme a carico del datore di lavoro destinate al finanziamento del Fondo sono escluse dalla retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 e non sono soggette al contributo di solidarietà del 10% previsto dall'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 166 del 1991, come confermato dall'art. 12 del d.lgs. n. 123 del 1993.
Assoggettamento a contribuzione delle prestazioni ai lavoratori
Gli importi erogati ai portieri a titolo di trattamento economico di malattia, che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere mensilmente in base al contratto collettivo, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale secondo le regole generali, comprese quelle sulla retribuzione minima imponibile.
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