Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 198 del 25-9-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà conto del DM 25 luglio 1997 che, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 407/1990, fissa al 16,3% la media nazionale 1997 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro. Sulla base di tale parametro vengono indicate le circoscrizioni del Centro-Nord che superano la media e nelle quali le imprese che hanno assunto nel 1997 lavoratori con contratto di formazione e lavoro possono fruire della contribuzione ridotta pari a quella prevista per gli apprendisti. Sono inoltre richiamati i soggetti ammessi, i limiti temporali di applicazione, le regole per i contratti di tipologia B e le modalità di recupero delle differenze contributive versate in eccedenza.

Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e applicazione del contributo ridotto per i contratti di formazione e lavoro 1997

Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e contributo ridotto per i contratti di formazione e lavoro

La circolare richiama il DM 25 luglio 1997, emanato in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il quale è stata individuata per il 1997 la media nazionale del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, fissata nel 16,3%. Tale parametro assume rilievo per la concessione della contribuzione ridotta, pari a quella prevista per gli apprendisti, in favore delle imprese che abbiano assunto nel 1997 lavoratori con contratto di formazione e lavoro in specifici ambiti circoscrizionali del Centro-Nord.

Presupposto normativo dell'agevolazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, quando i contratti siano stipulati in ambiti circoscrizionali nei quali il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro risulti superiore alla media nazionale.

Circoscrizioni interessate

Il decreto ministeriale del 25 luglio 1997 individua le circoscrizioni che superano la soglia del 16,3% e che, pertanto, beneficiano dell'agevolazione contributiva. Le aree indicate sono:

  • Emilia-Romagna: Cesena, Codigoro, Forlì, Ravenna, Riccione, Rimini;
  • Marche: Fano;
  • Toscana: Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica;
  • Umbria: Terni;
  • Lazio: Roma, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Pomezia, Guidonia, Monterotondo, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana.

La circolare precisa che, nell'elenco, non sono riportate le circoscrizioni che, pur caratterizzate dal medesimo rapporto, sono totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.

Soggetti beneficiari e limiti applicativi

L'agevolazione spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Il beneficio riguarda le assunzioni con decorrenza nell'anno 1997 e si estende per l'intera durata del contratto, anche se questo prosegue e scade in un anno successivo nel quale non si registri più la stessa situazione occupazionale.

Per i contratti di formazione di tipologia B, ai fini dell'applicazione dei benefici, rileva la data di assunzione del lavoratore.

Recupero delle differenze contributive

Per le istruzioni operative la circolare rinvia alla circolare n. 43 del 23 febbraio 1996. Il recupero delle differenze contributive eventualmente versate in eccedenza per i mesi già trascorsi può essere effettuato mediante una delle denunce DM10 e DM10/S entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Indicazioni per il Fondo Volo

Con riferimento ai periodi pregressi, l'importo delle differenze da recuperare per la contribuzione dovuta al Fondo Volo deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2. L'esposizione deve essere preceduta dalla dicitura "Rec. F. Volo art. 8 c. 2 L407/90" e dal codice di nuova istituzione "L212".

Punti principali

DM 25 luglio 1997 e soglia nazionale del 16,3%

Il decreto ministeriale del 25 luglio 1997, pubblicato nella G.U. n. 193 del 20 agosto 1997, individua le aree svantaggiate del Centro-Nord ai fini dell'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990. Per l'anno 1997 la media nazionale del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro è pari al 16,3%.

Ambiti territoriali interessati dalle agevolazioni

Rientrano tra le circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale e quindi interessate al beneficio: Emilia-Romagna (Cesena, Codigoro, Forlì, Ravenna, Riccione, Rimini); Marche (Fano); Toscana (Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica); Umbria (Terni); Lazio (Roma, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Pomezia, Guidonia, Monterotondo, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana). Sono escluse dall'elencazione le circoscrizioni interamente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218.

Misura dell'agevolazione e soggetti beneficiari

Per i contratti di formazione e lavoro stipulati in circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro, con riferimento alle assunzioni effettuate nel 1997.

Durata dell'applicazione e contratti di tipologia B

L'agevolazione si applica per tutta la durata del contratto, anche se il rapporto prosegue oltre il 1997 e si conclude in un anno successivo in cui non si registri più la medesima situazione occupazionale. Per i contratti di formazione di tipologia B, ai fini del riconoscimento dei benefici, deve farsi riferimento alla data di assunzione del lavoratore.

Recupero delle differenze contributive versate in eccedenza

Le istruzioni operative sono rinviate alla circolare n. 43 del 23 febbraio 1996. Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi già trascorsi può essere effettuato con una delle denunce DM10 e DM10/S entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Esposizione delle differenze relative al Fondo Volo

Per i periodi pregressi, l'importo delle differenze contributive relative al Fondo Volo deve essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "Rec. F. Volo art. 8 c. 2 L407/90" e dal nuovo codice "L212".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.