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Circolare

Circolare numero 193 del 18-9-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i dati indispensabili per la trattazione delle pratiche di contribuzione marittima nel regime della legge n. 413/1984, richiama le regole sulla forma del contratto di arruolamento e ricostruisce il valore probatorio delle carte di bordo (ruolo, ruolino ed elenco dell’equipaggio). Viene spiegata la continuità tra la disciplina della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara e l’attuale regime AGO-IVS, con particolare attenzione al riscontro contributivo dei periodi di imbarco registrati. La circolare richiama inoltre le procedure di collaborazione tra INPS e Autorità marittime per contrastare gli imbarchi fittizi e le divergenze tra imbarco effettivo e registrato, confermando la rilevanza delle ispezioni e delle verifiche congiunte.

Contribuzione marittima: dati necessari, contratto di arruolamento, carte di bordo e controlli sugli imbarchi

Contribuzione marittima, contratto di arruolamento e carte di bordo

La circolare fornisce un quadro organico della disciplina previdenziale del settore marittimo nel regime della legge 26 luglio 1984, n. 413, soffermandosi sui dati necessari per la gestione delle pratiche contributive, sulla forma del contratto di arruolamento e sul valore probatorio delle carte di bordo. Il testo ricostruisce inoltre la continuità tra la soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara e l’attuale sistema AGO-IVS, chiarendo il ruolo delle registrazioni di imbarco e sbarco ai fini del riscontro contributivo.

Dati necessari per la trattazione delle pratiche

Per la trattazione delle pratiche in materia di contribuzione marittima, afferente il regime della legge n. 413/1984, la circolare richiede che le SAP o gli interessati comunichino con precisione gli estremi della nave e del relativo ufficio di iscrizione. In particolare devono essere indicati:

  • tipo, nome e attività della nave;
  • numero di iscrizione nelle Matricole delle Navi Maggiori o nei Registri competenti (R.N.M., G.-R.N.D., R.I.D.);
  • Ufficio marittimo di iscrizione.

Per le singole categorie di unità sono richiesti ulteriori dati:

  • per la nave minore, le tonnellate di stazza lorda e la potenza dell’apparato motore in cavalli asse o cavalli indicati;
  • per la nave da diporto, il dato di stazza lorda;
  • per l’imbarcazione da diporto, stazza lorda e potenza del motore in cavalli vapore;
  • per i galleggianti, l’indicazione se siano adibiti al servizio del porto o della rada oppure al servizio di pilotaggio, nonché se siano muniti di mezzo di propulsione proprio.

Tali dati servono sia per l’individuazione della nave ai sensi dell’art. 5 della legge n. 413/1984, sia per stabilire, nel caso delle navi da pesca minori iscritte nei R.N.M. e G., l’eventuale obbligo di iscrizione al regime della legge n. 250/1958. La circolare evidenzia inoltre che, oltre ai dati relativi alla nave, è sempre necessario indicare il documento di bordo in carico nel periodo contributivo considerato e la SAP che gestisce la contribuzione degli equipaggi.

Forma del contratto di arruolamento

La circolare richiama l’art. 328 del Codice della navigazione, che prevede, a pena di nullità, che il contratto di arruolamento dei marittimi sia redatto in forma di atto pubblico ricevuto, in Italia, dall’autorità marittima e, all’estero, dall’autorità consolare. Lo stesso articolo stabilisce anche che il contratto debba essere annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza e che, prima della sottoscrizione, debba essere letto e spiegato al marittimo, con attestazione di tale adempimento nel contratto.

La circolare richiama poi l’art. 329 C.N. sulla stipulazione del contratto in località estera priva di autorità consolare e l’art. 330 C.N., che consente per le navi minori di stazza lorda non superiore a cinque tonnellate la stipulazione verbale del contratto. In tale ambito, l’annotazione sui documenti di bordo segue le regole del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, in particolare l’art. 357.

Per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima, la circolare ricorda inoltre che l’art. 2-undecies, comma 2, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1994, n. 656, ha previsto l’esenzione da imposta di bollo e di registro per i contratti di arruolamento, con effetto dal 17 novembre 1994.

Continuità tra vecchia Cassa marinara e regime AGO-IVS

La parte centrale della circolare ricostruisce il sistema di riscossione contributiva del settore marittimo. In origine, le contribuzioni dovute alla Gestione Marittimi della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara erano riscosse mediante ordini di pagamento trimestrali di deconto provvisorio, determinati sulla base della tabella di armamento o composizione media dell’equipaggio di ciascuna nave. Alla scadenza del periodo di validità del ruolo di equipaggio, ritirato e sostituito dall’autorità marittima, la Cassa effettuava l’accertamento definitivo delle contribuzioni dovute e procedeva al conguaglio tra quanto versato in via provvisoria e quanto effettivamente dovuto.

La legge 22 febbraio 1973, n. 27, e il D.M. 6 luglio 1974 avevano già introdotto un sistema analogo per i marittimi imbarcati su navi minori, fondato sulla denuncia provvisoria trimestrale e sul successivo riscontro in relazione alla validità del ruolino di equipaggio. Il medesimo decreto aveva inoltre istituito il ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti e l’elenco dell’equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto, prevedendo anche la comunicazione alla Cassa del rilascio di tali documenti e il riscontro contributivo alla loro scadenza.

Con la legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha soppresso la Cassa e collocato i marittimi nel regime AGO-IVS comune, il legislatore ha mantenuto una struttura contributiva per nave, prevedendo una distinta posizione contributiva per ciascuna unità armata. Il debito contributivo resta quindi riferito ai componenti dell’equipaggio della specifica nave e ai soli periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.

Carte di bordo e valore probatorio delle registrazioni

La circolare dedica ampio spazio alle carte di bordo previste dal Codice della navigazione. L’art. 169 C.N. individua come carte di bordo, per le navi maggiori, l’atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, e per le navi minori e i galleggianti la licenza. L’art. 170 C.N. disciplina il contenuto del ruolo di equipaggio, che comprende, tra l’altro, le date di armamento e disarmo della nave e l’elenco delle persone dell’equipaggio con le rispettive date di imbarco e sbarco, i dati del contratto individuale di arruolamento, il titolo professionale, la qualifica, le mansioni e la retribuzione.

L’art. 171 C.N. aggiunge ulteriori annotazioni, tra cui i contratti di assicurazione, le visite del RINA, il pagamento di tasse e diritti marittimi, i dati relativi a arrivo e partenza della nave e gli atti redatti dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile. Per le navi minori e i galleggianti, l’art. 172 C.N. rinvia alle stesse regole, mentre l’art. 172-bis, per i casi previsti, consente che i movimenti di marineria siano annotati dall’armatore su note soggette al controllo e visto della competente autorità marittima.

Sul piano probatorio, l’art. 178 C.N. richiama l’efficacia degli atti pubblici e delle scritture private. La circolare evidenzia che il ruolo di equipaggio e i documenti equiparati sono rilasciati dall’autorità marittima e che le annotazioni ivi contenute fanno fede fino a prova contraria. Il regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, in particolare agli artt. 354, 357, 359, 360 e 361, rafforza questa impostazione: il ruolo ha durata ordinaria triennale, deve essere trasmesso all’ente previdenziale per il riscontro definitivo, e in caso di dispersione o distruzione deve essere ricostituito; se il documento viene ritrovato, occorre confrontarlo con quello ricostituito per eventuali conguagli.

La circolare precisa che le medesime disposizioni si applicano al ruolino di equipaggio allegato alla licenza delle navi minori e dei galleggianti, alla seconda parte del passavanti provvisorio delle navi maggiori di recente iscrizione e all’elenco dell’equipaggio delle imbarcazioni e navi da diporto.

Riscontro contributivo e decorrenza della prescrizione

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 413/1984, per il riscontro contributivo restano in vigore le norme sulla trasmissione dei documenti di bordo previste dall’art. 354 del regolamento e dall’art. 20 del D.M. 6 luglio 1974. La norma assume rilievo anche sul piano della prescrizione, poiché stabilisce che i termini prescrizionali dei contributi dovuti decorrono dalla data di ricezione, da parte dell’Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.

La circolare collega espressamente tale regola alla necessità di fondare il riscontro contributivo sulle registrazioni ufficiali contenute nei documenti di bordo, che costituiscono il riferimento oggettivo per l’accertamento del debito delle imprese armatoriali.

Controlli contro gli imbarchi fittizi e collaborazione tra INPS e Autorità marittime

Un ulteriore profilo affrontato è quello degli imbarchi fittizi e delle possibili divergenze tra periodo di imbarco effettivo e periodo di imbarco registrato. La circolare osserva che le annotazioni delle autorità marittime sui documenti di bordo hanno natura di atti pubblici di attestazione e devono trovare fondamento nel contratto di arruolamento registrato sul libretto di navigazione del marittimo, con corrispondente annotazione dello sbarco e successivo aggiornamento del foglio matricolare.

Proprio per contrastare eventuali scostamenti tra realtà di fatto e registrazioni ufficiali, la circolare richiama le precedenti istruzioni del 1° novembre 1970 e le circolari ministeriali richiamate negli allegati, nonché la lettera-circolare del 20 ottobre 1995, che conferma la necessità di verifiche sulle navi minori e sui galleggianti. Le SAP, in presenza di dubbi o contestazioni, devono attivare la collaborazione della competente autorità marittima, in particolare della Capitaneria di porto, e, ove possibile, promuovere verifiche ispettive congiunte prima di investire l’autorità giudiziaria.

Allegati richiamati

La circolare riporta e valorizza, in funzione integrativa, i seguenti documenti:

  • la circolare riservata INPS n. 50902 C. e V. del 1° novembre 1970, sugli imbarchi fittizi e sull’indebita percezione di assegni familiari e trattamenti pensionistici;
  • la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 92 del 30 settembre 1966, sulle infrazioni alle norme sul collocamento della gente di mare;
  • la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 5 del 16 febbraio 1967, sugli imbarchi di fatto o fittizi sulle navi adibite alla pesca;
  • la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 36 del 10 gennaio 1970, sulla collaborazione con l’INPS per reprimere gli imbarchi fittizi;
  • la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 4 del 23 aprile 1970, sugli imbarchi fittizi sulle navi addette alla pesca;
  • la lettera-circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 4143334 del 20 ottobre 1995, che conferma la rilevanza dei controlli sui ruolini di equipaggio.

Nel complesso, il documento ribadisce che l’accertamento e il riscontro della contribuzione marittima devono avvenire sulla base delle registrazioni ufficiali delle carte di bordo, con il supporto della cooperazione amministrativa tra INPS e autorità marittime per prevenire e reprimere ogni forma di imbarco fittizio o di discordanza tra dato registrato e situazione reale.

Punti principali

Dati necessari per la trattazione delle pratiche contributive

Per le pratiche in materia di contribuzione marittima ex legge n. 413/1984 è necessario che le SAP o gli interessati indichino con precisione gli estremi della nave: tipo, nome, attività, numero di iscrizione nelle matricole o nei registri competenti e Ufficio marittimo di iscrizione. Per le navi minori occorre indicare anche tonnellate di stazza lorda e potenza del motore; per le navi e imbarcazioni da diporto vanno indicati i dati di stazza e potenza secondo le specifiche richiamate; per i galleggianti occorre precisarne la destinazione di servizio e l’eventuale mezzo di propulsione proprio. È inoltre indispensabile indicare la SAP titolare della contribuzione e il documento di bordo in carico nel periodo considerato.

Forma del contratto di arruolamento

L’art. 328 del Codice della navigazione prevede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima in Italia o dall’autorità consolare all’estero; il contratto deve inoltre essere annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione il contratto va letto e spiegato al marittimo, e tale adempimento deve risultare nel contratto stesso. L’art. 330 C.N. consente, per le navi minori di stazza non superiore a 5 tonnellate, il contratto verbale, con rinvio alle regole regolamentari per l’annotazione. Per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca professionale la circolare richiama anche l’esenzione da bollo e registro introdotta dal D.L. n. 564/1994, convertito in legge n. 656/1994, con efficacia dal 17 novembre 1994.

Evoluzione della riscossione contributiva nel settore marittimo

La circolare ripercorre il sistema della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, in cui la riscossione avveniva tramite ordini di pagamento trimestrali e conguagli definitivi sulla base delle registrazioni delle carte di bordo. Viene poi richiamato il passaggio operato dalla legge n. 413/1984, che ha soppresso la Cassa e inserito i marittimi nel regime AGO-IVS comune, mantenendo però una posizione contributiva distinta per ciascuna nave. La riscossione resta ancorata ai periodi di imbarco registrati sui documenti di bordo e alla posizione contributiva dell’armatore per la singola nave.

Ruolo di equipaggio, ruolino ed elenco dell’equipaggio

Le carte di bordo assumono ruolo centrale nel sistema: per le navi maggiori vale il ruolo di equipaggio, per navi minori e galleggianti il ruolino di equipaggio, per navi e imbarcazioni da diporto l’elenco dell’equipaggio. La circolare richiama gli artt. 169, 170, 171, 172, 172-bis, 178, 354, 357, 359, 360 e 361 C.N. e il regolamento di esecuzione, evidenziando che le registrazioni su tali documenti hanno efficacia probatoria come atti pubblici e sono rilevanti per il riscontro contributivo. In caso di dispersione o distruzione del ruolo è prevista la ricostituzione, e in caso di ritrovamento si procede al confronto con il documento ricostituito per eventuali conguagli.

Rilevanza contributiva e decorrenza della prescrizione

L’art. 18 della legge n. 413/1984 conferma che, ai fini del riscontro contributivo, restano in vigore le disposizioni sulla trasmissione dei documenti di bordo previste dall’art. 354 del regolamento e dall’art. 20 del D.M. 6 luglio 1974. La stessa norma stabilisce che i termini di prescrizione dei contributi decorrono dalla data di ricezione, da parte dell’Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati. La circolare sottolinea quindi che il debito contributivo si determina in funzione delle registrazioni ufficiali e non può prescindere da esse.

Contrasto agli imbarchi fittizi e ruolo delle SAP

La circolare richiama la necessità di contrastare le discordanze tra imbarco effettivo e imbarco registrato, evidenziando che le registrazioni delle autorità marittime sono atti pubblici fino a prova contraria. In presenza di dubbi o di possibili abusi, le SAP devono attivare le istruzioni già impartite con la circolare riservata n. 50902 C. e V. del 1° novembre 1970 e con le successive circolari ministeriali richiamate, sollecitando la collaborazione delle competenti Capitanerie di porto. È possibile concordare verifiche ispettive congiunte e, se del caso, interessare l’autorità giudiziaria.

Richiamo agli allegati e alle precedenti circolari ministeriali

La circolare riporta in allegato la circolare INPS del 1° novembre 1970 sugli imbarchi fittizi, insieme alle circolari ministeriali del 30 settembre 1966, 16 febbraio 1967, 10 gennaio 1970 e 23 aprile 1970, tutte incentrate sulla repressione degli imbarchi fittizi e sulle ispezioni a bordo. Richiama inoltre la lettera-circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 ottobre 1995, che conferma la possibilità e l’utilità di controlli a bordo sulle navi minori e sui galleggianti per verificare la corrispondenza tra periodi di imbarco registrati ed effettivi.

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