Circolare numero 196 del 23-9-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’inquadramento previdenziale dei marittimi impiegati nella pesca marittima, distinguendo tra regime della piccola pesca ex legge n. 250/1958, regime previdenziale marittimo ex legge n. 413/1984 e ipotesi residuali. Illustra inoltre il funzionamento degli elenchi, delle Commissioni competenti e dei criteri per l’accertamento dei requisiti, con richiami alla normativa di settore sulla pesca marittima, sulla licenza di pesca, sul fermo biologico e sulle iniziative di pesca-turismo. Vengono infine richiamate le regole sull’acquacoltura e i criteri operativi per l’operatività delle navi da pesca rispetto alle distanze dalla costa.
Regimi previdenziali e disciplina della pesca marittima
Regimi previdenziali e disciplina della pesca marittima
La circolare esamina l’inquadramento previdenziale dei lavoratori della pesca marittima, con particolare attenzione alla distinzione tra il regime della piccola pesca ex legge n. 250/1958, il regime previdenziale marittimo ex legge n. 413/1984 e le ipotesi in cui si applica il regime comune dei lavoratori dipendenti. Il documento, inoltre, richiama la disciplina di settore sulla pesca marittima, sulla licenza di pesca, sul fermo biologico, sulla pesca-turismo e sull’acquacoltura.
Regime previdenziale della piccola pesca marittima
La legge n. 250/1958 si applica alle persone che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, sia in forma autonoma sia in forma associata in cooperativa o compagnia di pesca. Per i marittimi, la circolare sottolinea che l’attività deve essere svolta quale attività professionale su natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, anche se muniti di apparato motore superiore ai limiti di 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati.
Il requisito della "prevalenza" viene interpretato in senso sostanziale: la pesca è prevalente quando impegna il soggetto per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisce la principale fonte di reddito. In linea con la circolare ministeriale n. 42/84, la verifica deve tener conto sia del fattore tempo sia del fattore reddito, senza soglie rigide predeterminate. La circolare precisa anche che lo status di pensionato, indipendentemente dall’ente erogatore, non esclude di per sé il riconoscimento della qualifica di pescatore autonomo, se sussistono gli altri requisiti normativi.
Regime previdenziale marittimo ex legge n. 413/1984
Il regime previdenziale marittimo riguarda i marittimi che fanno parte dell’equipaggio di navi munite di carte di bordo o documenti equiparati e appartenenti alle tipologie previste dall’art. 5 della legge n. 413/1984. La circolare richiama anche le navi minori iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, precisando che il regime si applica quando tali unità superano le 10 tonnellate di stazza lorda oppure sono dotate di apparato motore superiore ai limiti indicati, anche se come mezzo di propulsione ausiliario.
Resta espressamente prevista l’esclusione dal regime marittimo per i pescatori addetti alla piccola pesca che operano in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del motore. In tali casi continua ad applicarsi la legge n. 250/1958.
Ipotesi residuali e applicazione del regime comune
La circolare contempla l’ipotesi residuale in cui il marittimo operi a bordo di una nave non compresa tra quelle dell’art. 5 della legge n. 413/1984, oppure eserciti la piccola pesca senza possedere i requisiti richiesti per la legge n. 250/1958. In tali situazioni occorre verificare se possa applicarsi il regime previdenziale comune dei lavoratori dipendenti.
Viene evidenziato che, nell’ordinamento generale dell’AGO, la figura dell’armatore imbarcato non gode di una tutela previdenziale autonoma in quanto datore di lavoro. La disciplina speciale dell’art. 12 della legge n. 413/1984, prevista per l’armatore e il proprietario-armatore imbarcati sulle navi rientranti nel relativo ambito applicativo, non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
Cooperativa, compagnia di pesca e perimetro soggettivo della legge n. 250/1958
La circolare chiarisce che il regime della piccola pesca si applica soltanto in presenza di forme associative riconducibili alla cooperativa o alla compagnia di pesca. La compagnia di pesca è descritta come forma tradizionale e ormai desueta, rilevante solo se ancora esistente secondo il relativo statuto; non può invece essere assimilata a mere associazioni di fatto prive dei requisiti formali e sostanziali della cooperativa.
Al di fuori di queste forme associative, i soggetti che concorrono a vincoli societari diversi non rientrano nella tutela previdenziale della legge n. 250/1958. Viene inoltre richiamato il criterio ministeriale secondo cui non vi è spazio per vincoli societari diversi da quelli della cooperativa o della compagnia di pesca ai fini dell’applicazione del regime speciale.
Commissioni competenti, accertamento dei requisiti e decorrenza degli effetti
L’art. 4 della legge n. 250/1958 attribuisce alle Commissioni compartimentali il compito di accertare se i pescatori inseriti negli elenchi delle cooperative o compagnie, nonché i pescatori autonomi richiedenti iscrizione, posseggano i requisiti dell’art. 1. La verifica riguarda in particolare:
- l’iscrizione in una delle categorie della gente di mare di cui all’art. 115 del Codice della navigazione;
- l’esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente;
- l’uso di un natante non superiore a 10 tonnellate di stazza lorda, a prescindere dalla potenza del motore.
La circolare evidenzia che l’accertamento delle Commissioni ha natura ricognitiva di una situazione di fatto già esistente. Di conseguenza, gli effetti dell’iscrizione o del riconoscimento non decorrono dalla data della decisione, ma dalla data in cui i requisiti si sono concretamente realizzati.
Elenchi, iscrizioni e competenze delle sedi e delle SAP
Per i pescatori associati, la cooperativa o compagnia deve presentare gli elenchi all’autorità marittima; per i pescatori autonomi è invece prevista la domanda di iscrizione nei relativi elenchi. In caso di inerzia del pescatore autonomo, la Commissione compartimentale può procedere d’ufficio all’accertamento dei soggetti obbligati.
La circolare precisa che le Commissioni non devono accertare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente e retribuito tra pescatori e cooperative/compagnie. Tale profilo resta di competenza delle sedi INPS, così come il giudizio necessario per l’ammissione all’applicazione delle norme sugli assegni familiari e sulle assicurazioni obbligatorie. Per i requisiti delle cooperative, inoltre, la circolare rinvia alle istruzioni delle SAP e alla precedente disciplina amministrativa richiamata.
Quadro normativo generale della pesca marittima
La Parte C ripercorre la normativa di settore. Vengono richiamati gli articoli del Codice della navigazione che definiscono la pesca marittima, il mare territoriale, il demanio marittimo e le categorie della pesca, oltre alla disciplina regolamentare che distingue pesca costiera, mediterranea e oltre gli stretti.
La legge n. 963/1965 definisce la pesca marittima, istituisce il registro dei pescatori marittimi e quello delle imprese di pesca, prevede il permesso di pesca e disciplina la vigilanza, la pesca sportiva, la pesca subacquea e le sanzioni. Il DPR n. 1639/1968, regolamento di esecuzione, precisa le categorie di pesca professionale, i tipi di pesca consentiti, i registri, le imprese di pesca, il permesso di pesca, le pesche speciali e la pesca sportiva.
La legge n. 41/1982, come modificata dalla legge n. 165/1992, detta i criteri per il piano di razionalizzazione e sviluppo della pesca e introduce la disciplina della licenza di pesca, che sostituisce i precedenti permessi. Il DM 26.7.1995 disciplina il rilascio della licenza, valida otto anni e rinnovabile su richiesta; il DM 27.9.1995 integra la disciplina per le unità adibite ad impianti di acquacoltura.
Fermo biologico e obblighi per gli equipaggi
La circolare ricorda che il fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e costiera è stato disciplinato, a partire dal 1987, da vari decreti-legge e decreti ministeriali, con una disciplina sostanzialmente stabile nel tempo. Durante il fermo le navi non possono essere poste in disarmo e gli equipaggi restano imbarcati a tutti gli effetti.
Ne deriva l’obbligo per l’armatore di corrispondere il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo e di versare le contribuzioni previdenziali e assistenziali. Ai membri dell’equipaggio, compreso l’armatore o proprietario-armatore facente parte dell’equipaggio, viene riconosciuta un’indennità giornaliera erogata dall’autorità marittima competente. La circolare riporta, a titolo esemplificativo, gli importi di 40.000 lire giornaliere per le unità fino a 25 tonnellate di stazza lorda e 30.000 lire per le altre unità.
Pesca-turismo
L’art. 27-bis della legge n. 41/1982, introdotto dalla legge n. 165/1992, consente l’imbarco di non pescatori sulle navi da pesca, nel periodo 1 maggio-30 settembre, a scopo turistico-ricreativo. L’autorizzazione è subordinata al rispetto di condizioni di sicurezza, capienza e dotazioni di salvataggio.
In particolare:
- non deve essere superato il numero di persone imbarcabili secondo i documenti della nave;
- il capo del compartimento marittimo determina il rapporto tra equipaggio e altre persone imbarcabili, in modo da garantire la massima sicurezza;
- devono essere disponibili mezzi di salvataggio collettivi e individuali in misura pari a quelli prescritti per l’equipaggio;
- le persone imbarcate devono avere età superiore a 14 anni.
L’autorizzazione è rilasciata, su domanda, all’armatore e contiene le condizioni e modalità necessarie a garantire la sicurezza dell’iniziativa.
Operatività delle navi da pesca e distanze dalla costa
La circolare riepiloga anche l’evoluzione delle distanze operative dalla costa per la pesca costiera locale e ravvicinata. Il limite della pesca costiera ravvicinata, inizialmente fissato a 20 miglia, è stato elevato a 40 miglia dalla costa nazionale. Per la pesca costiera locale, invece, continua ad applicarsi il limite di 12 miglia, stabilito in via sperimentale e prorogato nel tempo.
In questo contesto viene richiamato il DM 11.3.1997, che ha prorogato fino al 31.12.1997 l’esercizio della pesca costiera locale entro 12 miglia dalla costa nazionale.
Acquacoltura
Per l’inquadramento delle imprese che esercitano attività di acquacoltura ai sensi della legge n. 102/1992, la circolare rinvia alle specifiche istruzioni impartite con la circolare n. 155 del 10.7.1997, senza ulteriori sviluppi nel testo esaminato.
Punti principali
Regime della piccola pesca marittima ex legge n. 250/1958
Si applica ai marittimi che esercitano la pesca come attività lavorativa esclusiva o prevalente, in forma autonoma oppure associata in cooperativa o compagnia di pesca, purché operino con natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, anche se dotati di motore superiore ai limiti richiamati dalla normativa. La prevalenza è valutata in base sia al tempo dedicato sia al reddito prodotto. Lo status di pensionato non esclude l’iscrizione se sussistono gli altri requisiti.
Regime previdenziale marittimo ex legge n. 413/1984
Riguarda i marittimi che fanno parte dell’equipaggio di navi munite di carte di bordo o documenti equiparati e rientranti tra quelle previste dall’art. 5 della legge. Sono incluse anche le navi minori oltre le 10 tonnellate di stazza lorda o con motore oltre i limiti indicati. Restano esclusi i pescatori addetti alla piccola pesca iscritti negli elenchi, per i quali continua ad applicarsi la legge n. 250/1958.
Ipotesi residuali e regime comune
Quando il marittimo opera su navi non rientranti nell’art. 5 della legge n. 413/1984, oppure svolge piccola pesca senza soddisfare i requisiti della legge n. 250/1958, occorre verificare l’eventuale applicabilità del regime previdenziale comune dei lavoratori dipendenti. La circolare precisa che, nell’ordinamento generale, l’armatore imbarcato non trova una tutela previdenziale equivalente a quella prevista per le navi disciplinate dalla legge n. 413/1984.
Accertamento dei requisiti, Commissioni e SAP
Le Commissioni compartimentali sono competenti ad accertare se i pescatori inclusi negli elenchi o i pescatori autonomi possiedano i requisiti dell’art. 1 della legge n. 250/1958: iscrizione alla gente di mare, esercizio professionale della pesca come attività esclusiva o prevalente e uso di natante entro il limite di stazza. L’accertamento ha natura ricognitiva e produce effetti dalla data in cui i requisiti si sono concretamente verificati. Le SAP intervengono invece per i profili relativi ai requisiti delle cooperative, mentre il giudizio sull’esistenza del rapporto di lavoro e sugli assegni familiari resta in capo alle sedi.
Quadro normativo della pesca marittima
La circolare ripercorre la disciplina della pesca marittima contenuta nel Codice della navigazione, nella legge n. 963/1965 e nel DPR n. 1639/1968, nonché nella legge n. 41/1982 e nelle successive modifiche. Vengono richiamati il registro dei pescatori marittimi, il registro delle imprese di pesca, il permesso/licenza di pesca, le categorie di pesca e le regole sugli organi consultivi, sugli attrezzi, sulle pesche speciali e sulla pesca sportiva.
Fermo biologico e pesca-turismo
La circolare sintetizza la disciplina del fermo temporaneo o biologico delle navi da pesca mediterranea e costiera, che comporta il mantenimento dell’equipaggio imbarcato, la corresponsione del minimo contrattuale e l’obbligo contributivo. Richiama inoltre l’art. 27-bis introdotto dalla legge n. 165/1992, che consente, nel periodo 1 maggio-30 settembre, l’imbarco di non pescatori a fini turistico-ricreativi a determinate condizioni di sicurezza e capienza.
Operatività delle navi e distanze dalla costa
Per la pesca costiera locale e ravvicinata sono richiamati i limiti di distanza dalla costa e le modifiche intervenute nel tempo. La pesca costiera ravvicinata è stata stabilmente portata a 40 miglia dalla costa, mentre per la pesca costiera locale continua ad applicarsi il limite di 12 miglia in base a proroghe sperimentali, con ultimo richiamo al DM 11.3.1997.
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