Circolare numero 194 del 22-9-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'aumento graduale dell'aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) per i datori di lavoro agricolo e per i concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, previsto dal D.lvo n. 146/1997. Per la generalità delle aziende agricole l'aumento decorre dall'1.1.1998, mentre per le aziende agricole di trasformazione, manipolazione e lavorazione con processi produttivi di tipo industriale decorre dall'1.7.1997 con aliquote più elevate a carico del datore di lavoro. Il documento chiarisce inoltre l'ambito soggettivo di applicazione, esclude i coltivatori diretti dalla disciplina speciale e fornisce istruzioni operative per la compilazione delle denunce trimestrali e per l'istituzione di nuovi tipi ditta. In allegato sono riportate tabelle con le aliquote contributive e alcune precisazioni su riduzioni, cooperative agricole e ulteriori contributi.
Aumento graduale dell'aliquota F.P.L.D. per le aziende agricole e per le aziende agricole di tipo industriale
Aumento graduale dell'aliquota F.P.L.D. in agricoltura
La circolare disciplina l'incremento delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il settore agricolo, dando attuazione al D.lvo 16 aprile 1997, n. 146. Il documento distingue tra la generalità delle aziende agricole e le imprese che operano con processi produttivi di tipo industriale, per le quali l'adeguamento è anticipato e più rapido.
Normativa di riferimento
L'intervento si colloca nel quadro della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha delegato il Governo a emanare norme per rendere compatibili le specificità del settore agricolo con i criteri generali di calcolo pensionistico e di corrispondenza tra contribuzione e prestazioni. La delega prevede, tra i principi direttivi, il graduale adeguamento delle aliquote contributive a carico di datori di lavoro, lavoratori autonomi e dipendenti, con priorità per le aziende a processo industriale. La legge 8 agosto 1996, n. 417 ha poi prorogato al 30 aprile 1997 il termine per l'esercizio della delega. Su tale base si innesta l'art. 3 del D.lvo n. 146/1997, che disciplina l'aumento annuale delle aliquote F.P.L.D.
Misura dell'aumento e decorrenze
Per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia, l'aliquota F.P.L.D. viene aumentata annualmente dal 1° gennaio 1998 di:
- 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro;
- 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l'aumento decorre dal 1° luglio 1997 ed è pari a:
- 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro;
- 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.
La circolare ricorda che l'adeguamento mira al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista per gli altri settori produttivi, pari al 32% complessivo, di cui 23,46% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del lavoratore. Vengono inoltre indicati i termini di progressivo allineamento per i diversi soggetti, con scadenze differenziate tra quota datoriale e quota lavoratore.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina del comma 1 si applica alla generalità delle aziende agricole. Il comma 2 riguarda invece le aziende che svolgono attività di trasformazione, manipolazione o lavorazione di prodotti agricoli zootecnici o alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
La circolare precisa che rientrano in tale ultima categoria le aziende che, in una o più fasi del processo produttivo, utilizzano macchine mosse da "agente inanimato", cioè mezzi meccanici che non richiedono l'applicazione costante e determinante dell'uomo, salvo interventi come l'avvio o il controllo.
Sono invece escluse:
- le aziende che svolgono la sola commercializzazione dei prodotti agricoli;
- i coltivatori diretti iscritti al fondo di previdenza amministrato dall'Istituto, in quanto piccoli imprenditori che organizzano prevalentemente il lavoro proprio e dei familiari.
Possono rientrare nella previsione le imprese individuali, le società, le cooperative e le altre forme inquadrate in agricoltura che trasformano, manipolano o lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri o conferiti dai soci.
Istruzioni operative
Per consentire la tariffazione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, vengono istituiti nuovi tipi ditta:
- aziende in economia di tipo industriale;
- cooperative o loro consorzi di tipo industriale;
- cooperative sociali di tipo industriale;
- cooperative di cui alla legge n. 240/1984 di tipo industriale solo per OTI (mod. ACC1/OTI).
A partire dal 3° trimestre 1997, nella dichiarazione trimestrale di manodopera le aziende devono compilare:
- la casella 12 del quadro B del mod. ACC1/OTD;
- la casella 13 del quadro B del mod. ACC1/OTI, utilizzando il codice identificativo del tipo ditta pertinente. I codici saranno comunicati con apposito messaggio successivo. Le sedi sono invitate a dare ampia diffusione alle istruzioni e la circolare si riserva ulteriori indicazioni per l'acquisizione delle denunce trimestrali.
Tabelle contributive e precisazioni accessorie
Gli allegati contengono le aliquote contributive in vigore dall'1.1.1997 al 30.6.1998 per operai a tempo indeterminato e determinato, con la ripartizione tra quota azienda e quota lavoratore.
Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera:
- l'aliquota F.P.L.D. è pari al 22,97%, di cui 16,43% a carico dell'azienda e 6,54% a carico del lavoratore;
- le aliquote complessive ammontano al 50,593% per gli OTI e al 50,393% per gli OTD;
- è richiamato un ulteriore incremento dell'aliquota F.P.L.D. di 0,50% dall'1.1.1999 e di 0,02% dall'1.1.2001 per effetto dell'art. 27 del D.lvo 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'allegato ricorda inoltre che:
- è prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali;
- per i lavoratori extracomunitari immigrati è dovuto un ulteriore contributo dello 0,50% per il rimpatrio, a carico dei lavoratori interessati;
- l'aliquota per assegni familiari è ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da cooperative agricole;
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione e alienazione ex lege n. 240/1984, i contributi per infortuni, cassa integrazione salari e assegni familiari sono dovuti secondo le misure e i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.
Riduzioni contributive territoriali
L'allegato n. 2 riporta le riduzioni contributive dall'1.4.1997 per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno. Per il Mezzogiorno la riduzione si applica alle aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; le agevolazioni continuano per gli anni 1998 e 1999 e cessano il 31.12.1999.
Punti principali
Aumento dell'aliquota F.P.L.D.
La circolare comunica l'incremento dell'aliquota dovuta al F.P.L.D. per i datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato, nonché per i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia. Per la generalità delle aziende agricole l'aumento è pari a 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e a 0,50 punti a carico del lavoratore, con decorrenza dall'1.1.1998. Per le aziende agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'aumento è anticipato all'1.7.1997 ed è pari a 0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,50 punti a carico del lavoratore.
Normativa di riferimento e finalità del graduale adeguamento
Le disposizioni sono ricondotte alla delega in materia di previdenza agricola conferita dall'art. 2, comma 24, della legge n. 335/1995, che prevede il graduale adeguamento delle aliquote contributive per avvicinarle a quelle degli altri settori produttivi, con priorità e maggiore rapidità per le aziende con processi industriali. La circolare richiama inoltre la proroga dei termini per l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 417/1996 e riporta il testo dell'art. 3 del D.lvo n. 146/1997, che disciplina espressamente gli aumenti annuali delle aliquote.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina del comma 1 si applica alla generalità delle aziende agricole, compresi i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia. Il comma 2 riguarda invece le aziende che svolgono trasformazione, manipolazione o lavorazione di prodotti agricoli zootecnici o alimentari con processi produttivi di tipo industriale. Sono ricomprese le aziende che utilizzano macchine mosse da agente inanimato in una o più fasi del processo produttivo. Sono escluse le aziende che svolgono la sola commercializzazione dei prodotti agricoli e i coltivatori diretti iscritti al fondo di previdenza amministrato dall'Istituto, in quanto piccoli imprenditori che organizzano prevalentemente il lavoro proprio e familiare.
Soggetti rientranti nella disciplina speciale
Possono invece rientrare nella disciplina le imprese individuali, le società, le cooperative e i consorzi inquadrati in agricoltura, purché trasformino, manipolino o lavorino esclusivamente o prevalentemente prodotti propri o conferiti dai soci. La circolare precisa che il richiamo ai processi produttivi di tipo industriale si riferisce a imprenditori agricoli ai sensi degli artt. 2082 e 2135 c.c., cioè soggetti che esercitano professionalmente l'attività con organizzazione di mezzi e persone.
Istruzioni operative e nuovi tipi ditta
Ai fini della tariffazione delle aziende rientranti nel comma 2, vengono istituiti nuovi tipi ditta: aziende in economia di tipo industriale, cooperative o loro consorzi di tipo industriale, cooperative sociali di tipo industriale e cooperative di cui alla legge n. 240/1984 di tipo industriale solo per OTI, mediante mod. ACC1/OTI. Dalla dichiarazione trimestrale di manodopera del 3° trimestre 1997 le aziende devono compilare la casella 12 del quadro B del mod. ACC1/OTD e/o la casella 13 del quadro B del mod. ACC1/OTI, utilizzando uno dei codici identificativi del tipo ditta; i codici saranno comunicati con successivo messaggio.
Tabelle contributive e precisazioni su cooperative agricole
In allegato sono riportate le aliquote contributive in vigore dall'1.1.1997 al 30.6.1998 per operai a tempo indeterminato e determinato, con distinzione tra quota azienda e quota lavoratore. Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera l'aliquota F.P.L.D. è pari al 22,97% e il totale dei contributi risulta ridotto rispetto alla generalità delle aziende; sono inoltre richiamati ulteriori incrementi previsti dall'1.1.1999 e dall'1.1.2001. Viene altresì ricordata l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile.
Ulteriori precisazioni su contributi, riduzioni e agevolazioni territoriali
L'allegato segnala che il contributo per la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali e che per i lavoratori extracomunitari immigrati è dovuto un contributo dello 0,50% per il rimpatrio, a carico degli interessati. È inoltre indicata la riduzione contributiva dall'1.4.1997 per i territori montani, svantaggiati e del Mezzogiorno, con nota che precisa le Regioni interessate e la durata delle agevolazioni per il Mezzogiorno fino al 31.12.1999.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 set 1997Circolare numero 195 del 22-9-1997
- Circolare · 23 set 1997Circolare numero 196 del 23-9-1997
- Circolare · 24 set 1997Circolare numero 197 del 24-9-1997
- Circolare · 25 set 1997Circolare numero 198 del 25-9-1997
- Circolare · 18 set 1997Circolare numero 193 del 18-9-1997
- Circolare · 17 set 1997Circolare numero 34 del 17-09-1997 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →