Circolare numero 34 del 17-09-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le novità introdotte dall’art. 15 della legge n. 196/1997 in materia di contratti di formazione e lavoro, richiamando la disciplina vigente e fornendo istruzioni operative per l’applicazione delle agevolazioni contributive. Vengono confermati i soggetti legittimati a stipulare i contratti, le tipologie e la durata massima, nonché le regole sulla formazione e sulla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. La parte centrale riguarda le riduzioni contributive, la proroga di 12 mesi prevista per taluni contratti trasformati nei territori dell’Obiettivo 1, gli adempimenti verso gli uffici ENPALS e i codici da utilizzare nelle denunce contributive.
Modifiche ai contratti di formazione e lavoro e istruzioni sulle agevolazioni contributive
Contratti di formazione e lavoro: modifiche normative e istruzioni applicative
La circolare riepiloga la disciplina dei contratti di formazione e lavoro alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che reca norme in materia di promozione dell’occupazione. Il documento richiama anche le regole generali già vigenti e fornisce istruzioni operative per l’utilizzo delle agevolazioni contributive e dei relativi codici nelle denunce ENPALS.
Ambito soggettivo e novità legislative
L’intervento normativo amplia la platea dei soggetti che possono stipulare i contratti di formazione e lavoro, includendo espressamente gli enti pubblici di ricerca. Viene inoltre prevista una proroga del beneficio contributivo, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, ma solo per le imprese operanti nelle aree dell’obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La circolare segnala anche la possibilità, per la Commissione regionale per l’impiego, di deliberare l’inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
Soggetti legittimati e limiti di età
Possono stipulare tali contratti, con lavoratori di età compresa tra 16 e 32 anni, i datori di lavoro individuati dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984, nonché gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca e datori di lavoro iscritti agli albi professionali, purché il progetto di formazione sia predisposto dagli ordini e collegi professionali. Per i territori del Mezzogiorno richiamati dal D.P.R. n. 218/1978, le commissioni regionali per l’impiego potevano deliberare, fino al 31 dicembre 1997, l’elevazione dell’età massima per la stipula.
Tipologie contrattuali, durata e formazione
La disciplina distingue due grandi categorie di contratti di formazione e lavoro:
- quelli mirati all’acquisizione di professionalità intermedie;
- quelli mirati all’acquisizione di professionalità elevate;
- quelli finalizzati a favorire l’inserimento professionale attraverso un’esperienza lavorativa idonea ad adeguare le capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
Per i contratti della prima categoria la durata massima è pari a 24 mesi; devono inoltre essere previste almeno 80 ore di formazione per le professionalità intermedie e almeno 130 ore per quelle elevate, da svolgere in luogo della prestazione lavorativa. Per i contratti della seconda categoria la durata massima è di 12 mesi e la formazione minima non può essere inferiore a 20 ore di base, relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro e alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere che eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione non siano retribuite.
Modalità di svolgimento e inquadramento
Quando ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere l’esecuzione del contratto in posizione di comando presso una pluralità di imprese indicate nel progetto stesso, anche se presentato da consorzi o gruppi di imprese. In tali casi la titolarità del rapporto rimane in capo alle singole imprese. I lavoratori assunti con questi contratti possono essere inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello di destinazione. Nella predisposizione dei progetti deve essere rispettato il principio di non discriminazione diretta e indiretta sancito dalla legge n. 125/1991.
Regime delle agevolazioni contributive
Le agevolazioni contributive operano esclusivamente sulla quota a carico del datore di lavoro; la quota a carico del lavoratore resta invece invariata secondo la normativa vigente. Per i contratti di cui all’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 451/1994, la circolare riepiloga i seguenti regimi:
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni ed enti pubblici di ricerca: riduzione del 25% nel Centro-Nord e del 50% nel Mezzogiorno;
- imprese artigiane su tutto il territorio nazionale, imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese di determinate circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale: contributo fisso nella misura prevista per gli apprendisti;
- imprese operanti nel Centro-Nord: riduzione del 25%;
- imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti: riduzione del 40%.
Applicazione ai contratti di tipo b) e trasformazione del rapporto
Le agevolazioni previste per i contratti di tipo a) si applicano anche ai contratti di tipo b), ma solo subordinatamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto durante il contratto di formazione. Durante il periodo di svolgimento del contratto, pertanto, i contributi devono essere versati senza alcuna riduzione. Una volta avvenuta la trasformazione, il datore di lavoro deve informare gli uffici ENPALS territorialmente competenti e inviare copia della documentazione rilasciata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego. Il recupero della riduzione decorre dalla denuncia contributiva del mese in cui è avvenuta la trasformazione e continua per i mesi successivi fino a esaurimento del credito spettante.
La circolare chiarisce inoltre che, se il rapporto trasformato si risolve prima che sia decorso un periodo pari alla durata del contratto di formazione e lavoro, il recupero dei benefici cessa e resta limitato al corrispondente periodo di formazione svolto.
Proroga di dodici mesi nelle aree Obiettivo 1
La proroga del beneficio contributivo introdotta dalla legge n. 196/1997 è riservata ai datori di lavoro che operano nelle aree dell’obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è applicabile solo nei casi di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di cui all’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 451/1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La trasformazione deve essere avvenuta dopo il 18 luglio 1997; di conseguenza, il nuovo rapporto non deve iniziare prima del 19 luglio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 196/1997. Restano esclusi i contratti di tipo a) che, secondo il progetto approvato, abbiano durata inferiore a 24 mesi.
In base ai chiarimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la proroga spetta anche quando la trasformazione avvenga dopo il 18 luglio 1997 ma prima della naturale scadenza dei 24 mesi: in tal caso i 12 mesi di agevolazione decorrono comunque dalla scadenza del ventiquattresimo mese originariamente previsto.
Adempimenti documentali per la proroga
Per beneficiare della proroga, i datori di lavoro devono trasmettere agli uffici ENPALS competenti per territorio:
- copia della comunicazione di avvenuta trasformazione del rapporto, inoltrata alla sezione circoscrizionale per l’impiego e vistata per ricevuta;
- in alternativa, se la comunicazione è inviata per posta, copia fotostatica della comunicazione e della ricevuta della raccomandata.
La comunicazione alla sezione circoscrizionale deve essere effettuata entro cinque giorni, in analogia con quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 2, della legge n. 608/1996. La circolare ricorda inoltre che, se nei 12 mesi successivi alla trasformazione interviene un licenziamento illegittimo, il datore di lavoro deve restituire i benefici contributivi percepiti nel periodo.
Istruzioni operative e codici da utilizzare
Per la gestione delle denunce contributive mensili 031/R e trimestrali 031/CM vengono indicati i seguenti codici:
- FN: riduzione del 25% per associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni ed enti pubblici di ricerca operanti nel Centro-Nord;
- FT: riduzione del 40% per imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti operanti nel Centro-Nord;
- CF: contributo fisso nella misura prevista per gli apprendisti per imprese artigiane, imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese di determinate circoscrizioni;
- CH: riduzione del 50% per associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni ed enti pubblici di ricerca operanti nel Mezzogiorno;
- KF: proroga di 12 mesi del contributo fisso per le imprese operanti nelle aree Obiettivo 1 in caso di trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato;
- KH: proroga di 12 mesi della riduzione del 50% per le medesime categorie di enti operanti nelle aree Obiettivo 1.
I codici KF e KH, di nuova istituzione, devono essere utilizzati a partire dalla denuncia relativa al mese di inizio del rapporto trasformato e per i successivi 12 mesi. Se la trasformazione avviene prima della scadenza dei 24 mesi previsti dal progetto, tali codici si utilizzano dalla scadenza del ventiquattresimo mese e per i 12 mesi successivi.
Compilazione dei modelli 031/CM e 031/R
La circolare fornisce anche indicazioni di compilazione dei modelli:
- nel mod. 031/CM vanno riportati, accanto ai nominativi dei lavoratori, tutti i dati richiesti, indicando nella colonna "codice retribuzione" il codice previsto per la fattispecie;
- nel quadro A del mod. 031/R occorre calcolare i contributi sull’intera aliquota, comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore, come se l’impresa non usufruisse dei benefici;
- nel quadro B del mod. 031/R vanno indicati, nell’ordine, il codice della riduzione, il numero dei lavoratori, il numero delle giornate lavorative, la retribuzione complessiva e il credito riconosciuto all’impresa, dato dalla differenza tra i contributi ordinari e quelli agevolati;
- il credito così determinato deve essere detratto dai contributi da versare.
Punti principali
Novità introdotte dalla legge n. 196/1997
L’art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 estende la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro agli enti pubblici di ricerca, proroga per 12 mesi il beneficio della riduzione contributiva in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti mirati all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate, e prevede l’inserimento mirato di soggetti portatori di handicap tramite deliberazione della Commissione regionale per l’impiego sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
Soggetti che possono stipulare i contratti
Possono stipulare contratti di formazione e lavoro, con soggetti di età compresa tra 16 e 32 anni, i datori di lavoro di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 726/1984, nonché gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca e datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto sia predisposto dagli ordini e collegi professionali. Per le aree del Mezzogiorno indicate dal D.P.R. n. 218/1978, le commissioni regionali per l’impiego potevano elevare l’età massima fino al 31 dicembre 1997.
Tipologie, durata e contenuti formativi
La disciplina distingue tra contratti mirati all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, con durata massima di 24 mesi e formazione rispettivamente di almeno 80 o 130 ore, e contratti mirati a favorire l’inserimento professionale, con durata massima di 12 mesi e formazione minima di 20 ore di base su rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione.
Regole organizzative e inquadramento
I progetti possono prevedere, se necessario per gli obiettivi formativi, l’esecuzione del contratto in posizione di comando presso una pluralità di imprese indicate nei progetti stessi, anche se presentati da consorzi o gruppi di imprese; la titolarità del rapporto resta in capo alle singole imprese. I lavoratori assunti con tali contratti possono essere inquadrati a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione e nella predisposizione dei progetti deve essere rispettato il principio di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge n. 125/1991.
Agevolazioni contributive ordinarie
Le agevolazioni riguardano la sola quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore resta invariata. Per i contratti di cui alla lettera a) dell’art. 16, comma 2, della legge n. 451/1994, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, le fondazioni e gli enti pubblici di ricerca hanno diritto a una riduzione del 25% nel Centro-Nord e del 50% nel Mezzogiorno; le imprese artigiane su tutto il territorio e le imprese operanti nel Mezzogiorno o in circoscrizioni con particolari indici di disoccupazione versano un contributo fisso pari a quello degli apprendisti; le imprese del Centro-Nord beneficiano di una riduzione del 25%, elevata al 40% per il settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti.
Applicazione dei benefici ai contratti di tipo b) e trasformazione
I benefici previsti per i contratti di tipo a) si applicano anche ai contratti di tipo b) solo dopo la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato e per una durata pari a quella del contratto trasformato, in misura correlata al trattamento retributivo percepito durante il contratto di formazione. Durante il periodo di formazione, i contributi devono essere versati senza riduzioni. Dopo la trasformazione, il datore di lavoro deve informare gli uffici ENPALS competenti e inviare copia della documentazione rilasciata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego; il recupero delle agevolazioni decorre dalla denuncia contributiva del mese della trasformazione. Se il rapporto trasformato si risolve prima del periodo pari alla durata della formazione, il recupero cessa.
Proroga di 12 mesi nelle aree Obiettivo 1
La proroga introdotta dalla legge n. 196/1997 riguarda esclusivamente i datori di lavoro operanti nelle aree dell’obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e solo nei casi di trasformazione, allo scadere del 24° mese, dei contratti di tipo a) in rapporti a tempo indeterminato. La trasformazione deve essere successiva al 18 luglio 1997, quindi il nuovo rapporto non può iniziare prima del 19 luglio 1997. Sono esclusi i contratti di tipo a) con durata originariamente inferiore a 24 mesi.
Adempimenti documentali per la proroga
Per usufruire della proroga contributiva i datori di lavoro devono trasmettere agli uffici ENPALS competenti copia della comunicazione di avvenuta trasformazione, vistata per ricevuta dalla sezione circoscrizionale per l’impiego, oppure, in caso di invio postale, copia della comunicazione e della ricevuta di spedizione raccomandata. La comunicazione alla sezione circoscrizionale deve essere effettuata entro cinque giorni. In caso di risoluzione illegittima del rapporto nei 12 mesi successivi alla trasformazione, i benefici percepiti devono essere restituiti.
Codici contributivi e istruzioni operative
La circolare elenca i codici da indicare nelle denunce mensili 031/R e trimestrali 031/CM: FN per riduzione del 25% nel Centro-Nord per associazioni, fondazioni ed enti pubblici di ricerca; FT per riduzione del 40% per imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti nel Centro-Nord; CF per contributo fisso per imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno o in determinate circoscrizioni; CH per riduzione del 50% nel Mezzogiorno; KF per la proroga di 12 mesi del contributo fisso nelle aree Obiettivo 1; KH per la proroga di 12 mesi della riduzione del 50% nelle medesime aree. I codici KF e KH vanno utilizzati dalla denuncia del mese di inizio del rapporto trasformato e per i 12 mesi successivi, oppure, se la trasformazione avviene prima della scadenza dei 24 mesi, dalla scadenza del ventiquattresimo mese e per i 12 mesi successivi.
Compilazione dei modelli 031/CM e 031/R
Nel mod. 031/CM vanno riportati, accanto ai nominativi dei lavoratori, tutti i dati richiesti indicando nella colonna "codice retribuzione" il codice corretto. Nel quadro A del mod. 031/R l’importo dei contributi va calcolato sull’intera aliquota, comprensiva della quota a carico del datore e del lavoratore, come se l’impresa non beneficiasse delle agevolazioni. Nel quadro B vanno indicati, nell’ordine, il codice della riduzione, il numero dei lavoratori, le giornate lavorative, la retribuzione complessiva e il credito riconosciuto all’impresa, cioè la differenza tra contributi ordinari e contributi agevolati; tale credito va poi detratto dal versamento.
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