Sentenza n. 5993/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'accertamento della illegittimità e il conseguente annullamento ai sensi dell'art. 29 c.p.a.: - della ordinanza n. 6 del 17/01/2023, con la quale è stata disposta la revoca della precedente ordinanza ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 n. 288 del 30/12/2022; - della ordinanza n. 288 del 30/12/2022, nella parte in cui non individua tra i presupposti dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi anche la violazione della normativa antisismica vigente e non indirizza l'ordine medesimo al Condominio proprietario delle strutture portanti demolite al piano terra; - della ordinanza n. 67 del 20/03/2023, nella parte in cui non ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi anche con riferimento all'ampliamento realizzato sul giardino pertinenziale, ha ritenuto che gli interventi corrispondenti al “taglio della muratura portante sono opere soggette a S.C.I.A.”, ha erroneamente individuato in Lamezia Terme (CZ) alla via Garcia Lorcia n. 15 anziché in Gizzeria (CZ) alla via Michele Bianchi n. 13 l'indirizzo di residenza del Sig. Giuseppe D'Ambrosio e non ha indirizzato l'ordine ripristinatorio anche al Condominio sito in Portici (NA) alla via Gioacchino Cardano n. 2 in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Raffaele Pace; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento a: a) le note prot. n. 20464 del 20/03/2023 e prot. n. 23493 del 30/03/2023, nella parte in cui il Tecnico Geom. Antonio Bottazzo afferma 1) che “la chiusura della parte sottostante la prima rampa scale realizzando un locale collegandolo all'unità immobiliare del Sig. D'Ambrosio …omissis…” corrisponderebbe a “opere soggette a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001”; 2) che “l'uso del vano sottoscala condominiale, accorpato all'appartamento del piano terra di via Cardano n. 2 di proprietà del Sig. D'Ambrosio Giuseppe” integrerebbe “una situazione prettamente privatistica” e sarebbe “realizzabile mediante S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001” (note prot. n. 20464 del 20/03/2023 e prot. n. 23493 del 30/03/2023) nonché 3) che “la relazione dello stato legittimo a firma dell'Arch. Carmine Lanzetta” avrebbe dimostrato la preesistenza al 1923 dell'ampliamento realizzato sul giardino pertinenziale (nota prot. n. 23493 del 30/03/2023); c) la relazione dell'U.T.C. prot. n. 18859 del 14/03/2023, mai comunicata al ricorrente e di cui si ignora pertanto l'esatto contenuto. ai sensi dell'art. 31 c.p.a., previa sospensiva: 1) per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Genio Civile della Regione Campania rispetto a quanto richiesto dal ricorrente con l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora inviato a mezzo p.e.c. in data 02/03/2023 e del conseguente obbligo del medesimo Ufficio Regionale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla parziale eliminazione della muratura portante del fabbricato sito in Portici (NA) alla via Gioacchino Cardano n. 2 corrispondente alla delimitazione della cassa scale al piano terra in corrispondenza con la unità abitativa di proprietà del Sig. Giuseppe D'Ambrosio distinta in N.C.E.U. al foglio 3, particella 69, sub 9; 1-bis) per la emanazione da parte di codesto Ecc.mo Giudice adito del conseguente ordine di provvedere nei confronti della Amministrazione intimata; 2) per l'accertamento della illegittimità della inerzia del Comune di Portici relativamente all'obbligo di adottare provvedimenti sanzionatori ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente a tutti gli abusi realizzati nell'edificio condominiale sito in Portici (NA) alla via Gioacchino Cardano n. 2 e nella unità abitativa di proprietà del Sig. Giuseppe D'Ambrosio, distinta in N.C.E.U. al foglio 3, particella 69, sub 9, ivi incluso l'ampliamento sul giardino pertinenziale, indirizzandoli anche nei confronti del Condominio sito in Portici (NA) alla via Gioacchino Cardano n. 2 in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Raffaele Pace e disponendone la notifica nei luoghi di effettiva residenza dei destinatari; 2-bis) per la emanazione da parte di codesto Ecc.mo Giudice adito del conseguente ordine di provvedere nei confronti della Amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali relative agli abusi edilizi nell'edificio condominiale, in particolare l'ordinanza di demolizione n. 67/2023, e silenzio del Comune e del Genio Civile sulle istanze di intervento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, tra gli altri atti, le ordinanze comunali n. 6 del 17 gennaio 2023, n. 288 del 30 dicembre 2022 e n. 67 del 20 marzo 2023, contestando omissioni e valutazioni relative agli abusi edilizi nell'edificio condominiale: mancata considerazione della normativa antisismica e mancata estensione dell'ordine al condominio; mancata inclusione dell'ampliamento sul giardino pertinenziale; qualificazione del taglio della muratura portante come intervento soggetto a SCIA; errori nell'individuazione della residenza del proprietario e mancata notifica ai destinatari nei luoghi corretti. Aveva inoltre proposto azione avverso il silenzio della Regione Campania - Genio Civile e del Comune di Portici, chiedendo l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori, compresi quelli concernenti la parziale eliminazione della muratura portante e gli abusi nell'unità immobiliare e nelle parti condominiali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune aveva adottato l'ordinanza n. 75/2023, ritirando in autotutela l'ordinanza n. 67/2023 ed estendendo la misura demolitoria al condominio; il controinteressato ha poi dichiarato di avere ottemperato all'ordinanza n. 75/2023. Il ricorrente, con memoria del 30 settembre 2026, ha dichiarato di non essere più interessato alla decisione di merito e ha chiesto l'improcedibilità. Le spese sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione della pronuncia in rito e dell'andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, dunque, alla luce della dichiarazione di parte ricorrente ed in ossequio al principio dispositivo che permea di sé il processo amministrativo, il ricorso è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, imponendosi una declaratoria in conformità;
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e risultante dagli sviluppi della vicenda, comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiari di non essere più interessata alla decisione di merito e gli sviluppi sopravvenuti rendano attuale tale venir meno dell'interesse.
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