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Provvedimento

Deliberazione n. 218 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La misura urgente aveva imposto l’adozione immediata di strumenti idonei a bloccare la circolazione del contenuto trasmesso in formato hash e la conservazione, per fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento odierno si limita a confermare quanto già disposto in via d’urgenza dal dirigente competente.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di un intervento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali.

Contesto normativo e presupposti dell'intervento

L’Autorità richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire la segnalazione di situazioni di c.d. revenge porn;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica.

La segnalazione era stata presentata dalla persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram.

Misure urgenti disposte il 25 marzo 2024

Con determinazione n. 131 del 25 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due misure principali:

  • ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento.

La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Esito del procedimento

Il Garante, esaminate la documentazione agli atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure già adottate in via urgente.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità con riferimento alla piattaforma Instagram. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimento urgente del dirigente competente

Con determinazione n. 131 del 25 marzo 2024, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza che Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited adottassero misure immediate per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, preso atto della documentazione in atti, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 131/2024 adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoripubblica sicurezza digitalemisure correttive

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