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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 207 del 11/04/2024

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Garante Privacy207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo relativo ai servizi televisivi de "Le Iene" e ai contenuti pubblicati sul sito e sui social, con diffusione di dati personali della reclamante, amministratrice di sostegno, e di un ulteriore interessato poi deceduto. Quanto a quest’ultimo, l’Autorità prende atto del decesso e non adotta provvedimenti. Quanto ai dati della reclamante, il reclamo viene ritenuto infondato sotto il profilo della liceità del trattamento giornalistico, poiché la diffusione è giudicata entro i limiti dell’essenzialità dell’informazione e senza lesione della dignità. Resta invece accertata la violazione dell’art. 12 GDPR per mancato riscontro alle istanze di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR: il Garante ammonisce R.T.I. S.p.A. e dispone l’annotazione nel registro interno.

R.T.I. S.p.A. – servizi de "Le Iene": reclamo su diffusione di dati personali dell’amministratrice di sostegno e mancato riscontro all’opposizione

R.T.I. S.p.A. – servizi de "Le Iene" e mancato riscontro all’opposizione

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto contro Reti Televisive Italiane S.p.A. per la diffusione, nell’ambito di servizi televisivi della trasmissione "Le Iene" e dei relativi contenuti online/social, di dati personali di una persona che agiva anche quale amministratrice di sostegno. Il procedimento trae origine dalla contestazione della diffusione di immagini, videoriprese, audioriprese e di dati particolari relativi alla salute e alla situazione economica dell’amministrato, nonché di dati personali della reclamante.

Origine del procedimento e contestazioni del reclamante

La reclamante riferisce che i servizi, a partire dal 17 novembre 2020 e fino al novembre 2022, avrebbero divulgato senza consenso dati personali propri e dell’amministrato. Deduce inoltre che le trasmissioni avrebbero costruito una rappresentazione fuorviante della vicenda, attribuendole condotte non corrispondenti al vero e alimentando una campagna mediatica lesiva della sua immagine. Nel reclamo vengono richiamati gli artt. 5, 6 e 9 GDPR e chiesti provvedimenti correttivi e sanzionatori anche nei confronti dei giornalisti, della redazione e del responsabile del programma.

Difese di R.T.I. S.p.A.

La società eccepisce preliminarmente la pendenza del giudizio penale per diffamazione e richiama l’art. 140-bis del Codice privacy, sostenendo che le questioni oggetto del reclamo sarebbero sovrapponibili a quelle del procedimento penale. Nel merito afferma che il trattamento è avvenuto per finalità giornalistiche, in presenza di un rilevante interesse pubblico, nel rispetto dell’art. 137 del Codice e dell’art. 6 delle Regole deontologiche. Quanto alle diffide inviate dalla reclamante, la società sostiene che esse fossero indeterminate o comunque manifestamente infondate e che, per tale ragione, non vi fosse obbligo di ulteriore riscontro.

Valutazione del Garante sul trattamento dei dati dell’amministrato

Nel corso del procedimento viene comunicato il decesso del soggetto amministrato. Il Garante prende atto di tale circostanza e osserva che, per i profili di doglianza relativi ai dati del defunto, non sussistono più i presupposti per adottare specifici provvedimenti. L’istruttoria e le decisioni dell’Autorità si concentrano quindi unicamente sul trattamento dei dati della reclamante.

Valutazione del trattamento dei dati della reclamante

L’Autorità ritiene infondata la doglianza sulla liceità della diffusione dei dati personali della reclamante. Il provvedimento valorizza il fatto che la vicenda abbia una rilevanza sociale indubbia e che la reclamante rivesta un ruolo centrale in quanto amministratrice di sostegno. I dati diffusi sono considerati sostanzialmente identificativi e trattati nell’ambito dell’attività giornalistica d’inchiesta nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione. Il Garante osserva anche che l’interessata aveva in più occasioni reso pubbliche le proprie opinioni sul caso, circostanza rilevante nella valutazione complessiva.

Mancato riscontro all’esercizio del diritto di opposizione

Diversamente, il Garante accerta la violazione dell’art. 12 GDPR. La reclamante aveva esercitato il diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, ma R.T.I. non aveva fornito alcun riscontro. L’Autorità chiarisce che l’obbligo di risposta sussiste sempre: il titolare deve rispondere entro un mese e, se ritiene l’istanza infondata o manifestamente infondata, deve comunque comunicarne le ragioni e informare l’interessato delle ulteriori tutele esperibili. Viene richiamato anche il considerando 59 GDPR e la giurisprudenza della Corte di giustizia, oltre alle linee guida EDPB sul diritto di accesso.

Esito finale, ammonimento e annotazione

Il Garante dichiara infondato il reclamo con riferimento alla diffusione dei dati della reclamante, ma dispone nei confronti di R.T.I. S.p.A. l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza e riscontro previsti dall’art. 12 GDPR. È inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019. Non viene irrogata una sanzione pecuniaria.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’amministratrice di sostegno di un soggetto coinvolto in servizi della trasmissione "Le Iene", andati in onda dal novembre 2020 e ripubblicati online e sui social. La reclamante lamenta la diffusione, senza consenso, di immagini, videoriprese e audioriprese, nonché di dati particolari sulla salute e sulla situazione economica dell’amministrato, oltre alla pubblicazione di dati personali propri. Chiede l’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori per presunta violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR.

Difese di R.T.I. S.p.A.

R.T.I. sostiene in via preliminare la pregiudizialità del giudizio penale per diffamazione e invoca l’art. 140-bis del Codice privacy, chiedendo la sospensione del procedimento amministrativo. Nel merito afferma la liceità del trattamento per finalità giornalistiche, richiamando l’art. 137 del Codice e il principio di essenzialità dell’informazione. La società ritiene che le informazioni diffuse siano di interesse sociale e che la mancata risposta alle diffide sia giustificata dalla loro asserita infondatezza o indeterminatezza.

Valutazione sul trattamento dei dati dell’amministrato deceduto

Nel corso del procedimento viene comunicato il decesso del soggetto amministrato. Il Garante rileva che, per i profili di doglianza riferiti ai suoi dati personali, sono venuti meno i presupposti per l’adozione di specifici provvedimenti. Il procedimento prosegue quindi solo con riferimento ai dati personali della reclamante.

Valutazione del trattamento dei dati della reclamante

L’Autorità ritiene che la diffusione dei dati della reclamante nell’ambito dei servizi giornalistici non presenti profili di illiceità tali da accogliere il reclamo. Il caso è considerato di indubbia rilevanza sociale; il ruolo della reclamante come amministratrice di sostegno è ritenuto centrale nella narrazione; i dati diffusi, incluse immagini, videoriprese, audioriprese e riferimenti al suo studio professionale, sono giudicati trattati nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione e senza ledere la dignità dell’interessata.

Violazione accertata sull’obbligo di riscontro alle istanze

Il Garante accerta invece che R.T.I. non ha fornito alcun riscontro alle richieste della reclamante volte all’esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR. Viene chiarito che l’art. 12 GDPR impone comunque un riscontro entro un mese, anche in caso di ritenuta manifesta infondatezza, con obbligo di motivare il diniego. La società avrebbe dovuto rispondere e spiegare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento.

Provvedimento finale e conseguenze

Il Garante dichiara infondato il reclamo quanto ai dati della reclamante, ma, per la violazione dell’art. 12, parr. 3, 4 e 5 GDPR, dispone nei confronti di R.T.I. S.p.A. la misura dell’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. È inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Come è indicizzato

Materiegiornalismo e diritto di cronacadiritti dell'interessatotrasparenza e riscontroammonimentopubblica amministrazione

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