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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 200 del 11/04/2024

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Garante Privacy200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che presso un esercizio commerciale di Ancona era attivo un impianto di videosorveglianza con 4 telecamere, ma senza idonei cartelli informativi per gli interessati. Ha quindi dichiarato illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000 e ordinato di apporre i cartelli informativi. Disposta anche la pubblicazione del provvedimento e la comunicazione delle misure adottate entro 90 giorni.

Impresa individuale "Piramide della Frutta di Ghanam Ehab": sanzione e ingiunzione per videosorveglianza senza informativa/cartelli

Impresa individuale "Piramide della Frutta di Ghanam Ehab" - videosorveglianza senza informativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un trattamento di dati personali effettuato da un esercizio commerciale di Ancona tramite un impianto di videosorveglianza privo di idonei cartelli informativi. Il procedimento è stato avviato a seguito della trasmissione, da parte della Polizia Locale del Comune di Ancona, del verbale di un controllo eseguito il 12 agosto 2022.

Origine del procedimento e accertamenti

La Polizia Locale ha segnalato che presso il pubblico esercizio denominato "Piramide della Frutta" era presente un impianto di videosorveglianza regolarmente funzionante, composto da 4 telecamere, senza che risultassero affissi cartelli informativi conformi. L’Ufficio del Garante ha notificato l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio al titolare del trattamento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy. Il destinatario non ha presentato scritti difensivi né documentazione.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha ricordato che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali che deve rispettare i principi dell’art. 5 GDPR, in particolare il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a). È stato richiamato l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR, nonché il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida n. 3/2019 dell’EDPB, che prevedono informazioni essenziali sul segnale di avvertimento e ulteriori dettagli su un secondo livello informativo.

Illiceità del trattamento accertata

All’esito dell’istruttoria è stato ritenuto accertato che l’impianto di videosorveglianza era attivo e funzionante, ma privo di qualunque cartello recante l’informativa agli interessati. Ne è derivata la qualificazione del trattamento come illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Il Garante ha escluso che la violazione potesse essere considerata minore, valorizzando natura, gravità e durata dell’inadempimento.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

In applicazione dell’art. 83 GDPR, il Garante ha determinato la sanzione in euro 1.000. Nella quantificazione sono stati considerati: la responsabilità del titolare per la mancata informativa; l’assenza di precedenti specifici in materia di protezione dei dati personali; la mancata cooperazione con l’Autorità e l’assenza di prova dell’adempimento; le condizioni economiche del contravventore, valutate con riferimento al bilancio di esercizio 2022. È stata richiamata l’esigenza che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Provvedimenti correttivi e ulteriori obblighi

Il Garante ha ordinato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di conformare il trattamento mediante l’apposizione di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere, ove non già effettuata. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019.

Pagamento, termini e tutela giurisdizionale

L’impresa individuale è stata ingiunta a pagare euro 1.000 entro 30 giorni dalla notifica, con avvertenza delle conseguenze esecutive in caso di inadempimento. È stata altresì richiamata la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso. Il Garante ha infine richiesto la comunicazione, entro 90 giorni, delle iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento e ha indicato la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Accertamento e avvio del procedimento

La Polizia Locale del Comune di Ancona ha trasmesso al Garante il verbale di un controllo del 12 agosto 2022 presso il pubblico esercizio "Piramide della Frutta", dove è stato rilevato un impianto di videosorveglianza funzionante composto da 4 telecamere, in assenza di idonea segnaletica informativa. L’Ufficio ha quindi avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Valutazione sulla liceità del trattamento

Il Garante ha richiamato il principio di trasparenza e l’obbligo di informativa previsti dal GDPR, nonché il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019. È stato ritenuto che, poiché l’impianto era attivo e non vi era alcun cartello informativo, il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza fosse illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento.

Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione

Applicando l’art. 83 GDPR e tenendo conto dei criteri di cui al par. 2, il Garante ha considerato: natura, gravità e durata della violazione; responsabilità del titolare per mancata informativa; assenza di precedenti specifici; mancata cooperazione nel procedimento; condizioni economiche del contravventore, valutate sul bilancio 2022. La sanzione è stata determinata in euro 1.000.

Misure correttive e adempimenti successivi

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ingiunto all’impresa di conformare il trattamento al Regolamento mediante l’apposizione, ove non già effettuata, di idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante e richiesto di comunicare, entro 90 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese e un riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzasanzioni gdprtrasparenza e informativamisure correttive

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