Ordinanza ingiunzione o revoca n. 204 del 11/04/2024
Provvedimento dell'11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Olimpia S.r.l. ha effettuato 34 contatti promozionali in costanza di iscrizione delle utenze al Registro pubblico delle opposizioni, oltre a non aver predisposto controlli adeguati sulla propria filiera commerciale e sui partner. L’Autorità ha però archiviato la contestazione relativa a liceità/finalità e misure di sicurezza in senso stretto, valorizzando alcune misure già adottate e il percorso di adeguamento della società. Nei confronti di Olimpia sono stati disposti il divieto di ulteriore trattamento dei dati di segnalanti e reclamanti, l’ordine di comunicare gli esiti del provvedimento ai 34 interessati, l’adozione di controlli e implementazioni organizzative/tecniche, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro.
Olimpia S.r.l.: telemarketing illecito verso utenze iscritte al RPO e carenze di controlli sulla filiera commerciale
Olimpia S.r.l. - telemarketing illecito e controlli insufficienti sulla filiera commerciale
Il provvedimento riguarda Olimpia S.r.l., operatore del settore energetico, destinataria di un procedimento avviato dal Garante a seguito di numerose segnalazioni e reclami per chiamate promozionali indesiderate. L’istruttoria ha riguardato sia la correttezza dei contatti di telemarketing sia l’adeguatezza dei controlli lungo la filiera commerciale e sui partner esterni.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, dopo aver ricevuto 18 segnalazioni e 2 reclami relativi a contatti promozionali indesiderati, effettuati in alcuni casi senza consenso e in altri verso numerazioni iscritte al Registro pubblico delle opposizioni (RPO).
Nel corso dell’istruttoria:
- è stata inviata a Olimpia una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice;
- la società ha prodotto dati sulle proposte contrattuali relative alla c.d. "settimana campione" (6-13 marzo 2023);
- il Garante ha chiesto un riscontro alla Fondazione Ugo Bordoni per verificare l’eventuale iscrizione delle numerazioni al RPO;
- sono pervenute ulteriori segnalazioni analoghe durante il procedimento.
Posizione difensiva di Olimpia
La società ha negato la riconducibilità alla propria rete di gran parte delle chiamate segnalate, sostenendo che:
- le numerazioni chiamanti non sarebbero di pertinenza propria né dei partner;
- in molti casi non avrebbe trattato i dati personali dei segnalanti;
- talune chiamate sarebbero ascrivibili a soggetti terzi che sfruttavano indebitamente il marchio della società;
- per contrastare tali fenomeni avrebbe attivato diffide, segnalazioni all’AGCM e iniziative di sensibilizzazione.
Olimpia ha inoltre illustrato alcune misure organizzative e tecniche: check-call bloccante, firma OTP, black-list interna, controlli sulle agenzie, audit, tracciamento dei log, accessi profilati al CRM, oltre a una progressiva riorganizzazione del business verso la vendita fisica.
Valutazioni del Garante sulla settimana campione
Il Garante ha esaminato la documentazione relativa alle 4.223 proposte contrattuali generate nella settimana campione e ha accolto parzialmente le difese della società, escludendo dal computo:
- i contratti conclusi porta a porta;
- le duplicazioni;
- un numero di test;
- un caso di cliente già attivo su altro punto di distribuzione;
- i contatti per i quali il consenso era stato prestato successivamente all’iscrizione al RPO.
All’esito di tali verifiche, l’Autorità ha ritenuto che 34 contatti telefonici residui fossero stati effettuati senza idonea base giuridica. I due contatti verso ex clienti non sono stati considerati leciti, perché l’eventuale consenso pregresso risultava superato dall’iscrizione delle numerazioni nel RPO, in assenza di elementi sulla cessazione del contratto.
Violazioni accertate e contestazioni archiviate
Il Garante ha ritenuto accertata la violazione:
- dell’art. 130, commi 3 e 3-bis, del Codice privacy;
- degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, par. 1, lett. a), GDPR.
La violazione riguarda l’effettuazione di chiamate promozionali verso utenze iscritte al RPO, in assenza di una valida base giuridica e in contrasto con il meccanismo di opt-out previsto dalla normativa.
È stata invece archiviata, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento interno n. 1/2019, la contestazione relativa agli artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 GDPR, poiché il Garante ha valorizzato le misure tecniche e organizzative già adottate dalla società e lo sforzo di adeguamento in corso.
Prescrizioni e misure correttive
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, il Garante ha disposto:
- il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati dei segnalanti e dei reclamanti;
- l’ordine di comunicare ai 34 interessati l’esito del procedimento, secondo un testo da concordare con l’Autorità;
- l’ordine di predisporre adeguati controlli presso la rete di vendita e implementazioni dei sistemi, per evitare l’ingresso nel patrimonio aziendale di contratti generati da contatti illeciti;
- l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alle misure imposte.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Il Garante ha applicato l’ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, irrogando a Olimpia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro.
Nella quantificazione sono stati considerati, ex art. 83, par. 2, GDPR:
- la gravità delle violazioni, in un contesto di telemarketing già oggetto di numerosi interventi dell’Autorità;
- il grado di responsabilità del titolare, mitigato dalle misure già implementate;
- l’assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori;
- la collaborazione con il Garante e le iniziative di sensibilizzazione adottate;
- le dimensioni aziendali e la capacità economica della società.
Ulteriori effetti del provvedimento
È stata disposta anche:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
È stata infine richiamata la facoltà di definizione agevolata della controversia mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, nonché la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria
Il procedimento è stato avviato d’ufficio a seguito di 18 segnalazioni e 2 reclami relativi a chiamate promozionali indesiderate, spesso effettuate senza consenso o verso numerazioni iscritte al RPO. Nel corso dell’istruttoria sono pervenute anche ulteriori segnalazioni analoghe.
Verifiche sulle chiamate e sulla settimana campione
Il Garante ha chiesto informazioni alla società e alla Fondazione Ugo Bordoni per verificare le numerazioni contattate nella c.d. settimana campione (6-13 marzo 2023). All’esito, l’Autorità ha ritenuto che, depurati i casi non rilevanti, 34 contatti telefonici siano stati effettuati senza idonea base giuridica in costanza di iscrizione al RPO.
Valutazioni sulle difese della società
Le difese di Olimpia, che negava in gran parte la riconducibilità dei contatti alla propria rete, sono state accolte solo parzialmente: il Garante ha riconosciuto alcune esclusioni (vendite porta a porta, duplicazioni, test, clienti già attivi su altro punto di prelievo, consensi successivi al RPO), ma ha confermato la responsabilità per i 34 contatti residui.
Violazioni accertate e archiviate
È stata ritenuta accertata la violazione dell’art. 130, commi 3 e 3-bis, Codice privacy, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. a), GDPR. È stata invece archiviata la contestazione relativa agli artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 GDPR, in considerazione delle misure già implementate e dell’adeguamento in corso.
Misure correttive e sanzione
Il Garante ha vietato ogni ulteriore trattamento dei dati dei segnalanti e reclamanti, ha ordinato di informare i 34 interessati dell’esito del procedimento e di predisporre controlli e implementazioni per evitare contratti derivanti da contatti illeciti. È stata irrogata una sanzione di 100.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.
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