Ordinanza ingiunzione o revoca n. 234 del 11/04/2024
Provvedimento dell'11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Madignano ha trattato immagini raccolte da una telecamera installata nell’atrio della sede comunale in violazione della disciplina sui controlli a distanza e degli obblighi di trasparenza. La telecamera è stata utilizzata anche per supportare contestazioni disciplinari nei confronti di una dipendente, prima dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro e senza previa informativa idonea per lavoratori e visitatori. Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha ordinato di fornire un’informativa completa e ha irrogato una sanzione di 3.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Comune di Madignano: videosorveglianza nell’atrio della sede comunale e uso delle immagini per contestazioni disciplinari senza idonea base giuridica e senza adeguata informativa
Comune di Madignano: videosorveglianza nell’atrio comunale e uso disciplinare delle immagini
Il Garante ha esaminato il trattamento di immagini raccolte tramite una telecamera installata nell’atrio della sede del Comune di Madignano. Il procedimento trae origine da una segnalazione di una dipendente e riguarda sia la liceità dell’installazione e dell’uso dell’impianto di videosorveglianza, sia l’utilizzo delle immagini in un procedimento disciplinare.
Origine del procedimento e istruttoria
La dipendente ha segnalato che la telecamera era stata collocata in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze, in assenza di accordo con le organizzazioni sindacali, e che le immagini sarebbero state utilizzate per contestazioni disciplinari relative al mancato rispetto dell’orario di servizio e ad altre violazioni dei doveri d’ufficio.
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha fornito ricostruzioni difensive non coerenti tra loro: inizialmente ha riferito che l’impianto era destinato alla tutela del patrimonio comunale e dell’incolumità dei dipendenti; successivamente ha sostenuto che la finalità fosse di pubblica sicurezza e accertamento dei reati; ha infine richiamato i c.d. controlli difensivi e il regolamento comunale sulla videosorveglianza.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato:
- gli artt. 5, 6, 12, 13 e 88 del GDPR;
- l’art. 114 del Codice privacy;
- l’art. 4 della l. n. 300/1970, nei commi 1 e 3.
È stato ribadito che, quando una telecamera può riprendere anche i lavoratori nei luoghi di lavoro, il trattamento è lecito solo se ricorrono le condizioni poste dalla disciplina sui controlli a distanza: finalità ammesse, accordo sindacale oppure autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, oltre all’adeguata informativa ai lavoratori. Il Garante ha anche richiamato la propria precedente prassi e le linee guida europee in materia di videosorveglianza.
Liceità del trattamento e controlli a distanza
Dall’istruttoria è emerso che la telecamera è stata installata nell’atrio del Comune tra due mesi indicati nel provvedimento e collegata all’impianto nel mese successivo, a seguito di un’aggressione subita da un’assistente sociale e da un assessore. Tuttavia, l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Cremona è intervenuta solo successivamente.
Ne consegue che, nel periodo anteriore all’autorizzazione, il Comune ha trattato immagini dei lavoratori in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 4, comma 1, della l. 300/1970. Il Garante ha quindi ravvisato una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4 Statuto dei lavoratori.
Il Garante ha escluso che il caso potesse essere ricondotto alla sicurezza urbana o alla pubblica sicurezza:
- non risultava alcun patto con la Prefettura che legittimasse l’installazione per la sicurezza urbana;
- la Polizia locale non può svolgere, di propria iniziativa, funzioni di pubblica sicurezza generale;
- non vi era prova di un’attività di polizia giudiziaria svolta su impulso e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.
Mancata informativa ai lavoratori e ai visitatori
Sul piano della trasparenza, il Garante ha ricordato che la videosorveglianza richiede sia l’informativa di primo livello, tramite cartelli, sia un’informativa estesa, facilmente accessibile e contenente tutti gli elementi dell’art. 13 GDPR.
Il Comune ha sostenuto che l’obbligo fosse assolto tramite il regolamento comunale sulla videosorveglianza e la cartellonistica. Il Garante ha però rilevato che tale regolamento:
- non conteneva tutti gli elementi informativi essenziali richiesti dal GDPR;
- era stato approvato prima della disciplina attuale;
- non spiegava in modo specifico la finalità e la base giuridica del trattamento svolto all’interno della sede comunale;
- non poteva sostituire una vera informativa ex artt. 12 e 13 GDPR.
È stata quindi accertata la violazione degli artt. 5, 12 e 13 GDPR anche nei confronti di lavoratori, utenti e visitatori della sede comunale.
Utilizzo delle immagini nel procedimento disciplinare
Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che le immagini della telecamera sono state utilizzate per contestazioni disciplinari nei confronti della dipendente. In particolare, una nota del Segretario comunale all’Ufficio procedimenti disciplinari della Provincia di Cremona ha richiamato la visione delle telecamere da parte del Sindaco per verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.
Il Garante ha chiarito che l’eventuale uso successivo dei dati nel rapporto di lavoro è consentito solo se i dati sono stati originariamente raccolti lecitamente e se l’interessato è stato previamente informato delle modalità di utilizzo. Nel caso concreto, invece:
- la raccolta era avvenuta in violazione dell’art. 4, comma 1, l. 300/1970;
- il provvedimento disciplinare era stato adottato prima dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro;
- non era stata fornita un’adeguata informazione ex art. 4, comma 3, l. 300/1970.
È stata quindi accertata anche la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6 e 88 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori.
Valutazione complessiva dell’Autorità
Il Garante ha concluso che le violazioni derivano da un’unica condotta illecita e ha ritenuto non possibile l’archiviazione. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Madignano per violazione degli artt. 5, 6, 12, 13 e 88 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice, con riferimento all’art. 4, commi 1 e 3, della l. 300/1970.
Misure correttive e termine di adempimento
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del GDPR, il Garante ha ordinato al Comune di:
- fornire a tutti gli interessati, cioè lavoratori e visitatori, un’idonea informativa sul trattamento effettuato mediante la telecamera;
- includere tutti gli elementi informativi essenziali previsti dall’art. 13 GDPR.
È stato inoltre richiesto al Comune di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alle misure imposte.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, richiamando l’art. 83, paragrafi 2, 3 e 5, del GDPR. La quantificazione ha tenuto conto:
- della natura del trattamento, svolto in modo non conforme alla disciplina sui controlli a distanza;
- della mancata dimostrazione dell’avvenuta informativa agli interessati;
- del livello di gravità ritenuto alto;
- delle ridotte dimensioni del Comune, con circa 2.700 abitanti;
- dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- del fatto che la violazione ha riguardato una specifica articolazione interna dell’ente.
Il Garante ha ritenuto la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva. È stata inoltre prevista la possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.
Pubblicazione del provvedimento e tutela giurisdizionale
È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. È stata inoltre ordinata l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da una segnalazione di una dipendente del Comune, che lamentava l’installazione di un sistema di videosorveglianza in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze, in assenza di accordo sindacale, nonché l’uso delle immagini per specifiche contestazioni disciplinari. Nel corso dell’istruttoria il Comune ha fornito versioni non univoche sulle finalità del trattamento, richiamando di volta in volta tutela del patrimonio, incolumità dei dipendenti, pubblica sicurezza, accertamento dei reati e controlli difensivi.
Inquadramento normativo e qualificazione del trattamento
Il Garante ha richiamato gli artt. 5, 6, 12, 13 e 88 del GDPR, l’art. 114 del Codice privacy e l’art. 4 della l. n. 300/1970. Ha ribadito che, quando la videosorveglianza può riprendere anche lavoratori, il trattamento è lecito solo se rispetta le condizioni sui controlli a distanza: accordo sindacale oppure autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, oltre all’adeguata informativa. Il richiamo ai controlli difensivi non è stato ritenuto idoneo a sottrarre il caso alla disciplina dell’art. 4 Statuto dei lavoratori.
Liceità del trattamento e controlli a distanza
È stato accertato che tra i mesi indicati nel provvedimento il Comune aveva installato la telecamera nell’atrio e l’aveva collegata all’impianto di videosorveglianza prima dell’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ottenuta solo successivamente. In tale periodo mancavano quindi le garanzie richieste dall’art. 4, comma 1, l. 300/1970. Il Garante ha escluso che il trattamento potesse essere ricondotto alla sicurezza urbana, alla pubblica sicurezza o a un’attività di polizia giudiziaria nei termini prospettati dal Comune.
Mancata informativa agli interessati
Il Comune non ha fornito un’idonea informativa estesa di secondo livello. Il regolamento comunale sulla videosorveglianza, pur richiamato dal Comune come base informativa, è stato ritenuto inidoneo perché non conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR, era stato approvato prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo e non descriveva in modo specifico la finalità e la base giuridica del trattamento nell’atrio della sede comunale. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 5, 12 e 13 GDPR.
Uso delle immagini in sede disciplinare
Le immagini acquisite mediante la telecamera sono state utilizzate per supportare contestazioni disciplinari nei confronti della dipendente, in particolare sulla presenza in servizio e sull’ingresso di persone estranee nei locali comunali. Il Garante ha osservato che tale ulteriore trattamento presupponeva un originario trattamento lecito e una preventiva informazione adeguata sulle modalità di uso dei dati nel rapporto di lavoro, condizioni che nel caso concreto mancavano. È stata quindi rilevata la violazione degli artt. 5, 6 e 88 GDPR e dell’art. 4, comma 3, della l. 300/1970.
Misure correttive, sanzione e pubblicazione
Il Garante ha ordinato al Comune di fornire a lavoratori e visitatori un’informativa completa ai sensi degli artt. 5, 12 e 13 GDPR e di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate. Ha inoltre irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, determinata tenendo conto della natura del trattamento, della mancata informativa, delle ridotte dimensioni del Comune, dell’assenza di precedenti e del fatto che la violazione ha riguardato una specifica articolazione interna. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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