Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 235 del 11/04/2024

Provvedimento dell'11 aprile 2024

Garante Privacy235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’INPS ha diffuso sul proprio sito web, nell’ambito di un concorso pubblico, elenchi di ammessi e non ammessi e la valutazione dei titoli di migliaia di candidati, con indicazione dei punteggi individuali. La pubblicazione è stata ritenuta illecita perché priva di idonea base giuridica e non conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. L’Autorità ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

INPS sanzionato per la pubblicazione online di elenchi e valutazioni di candidati di un concorso pubblico senza idonea base giuridica

INPS - pubblicazione illecita di elenchi e punteggi in un concorso pubblico

Il provvedimento riguarda l’INPS, destinatario di un’ordinanza ingiunzione per aver pubblicato sul proprio sito istituzionale documenti relativi a un concorso pubblico, contenenti dati personali di migliaia di candidati. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo di un partecipante alla selezione.

Origine del procedimento e fatti emersi

Il reclamo ex art. 77 GDPR segnalava la diffusione, nella pagina dedicata al concorso per 1.858 posti di consulente protezione sociale, di elenchi degli ammessi e non ammessi alle prove scritte e orali e dell’elenco dei partecipanti con la valutazione dei titoli e i punteggi attribuiti. L’istruttoria del Garante ha accertato che tali documenti erano pubblicati sul sito dell’INPS e indicizzati dai motori di ricerca generalisti.

L’INPS ha dichiarato di aver rimosso i documenti il giorno stesso della richiesta di informazioni dell’Autorità e di averli sostituiti con elenchi identificati da ID domanda randomizzati. Ha sostenuto che la pubblicazione fosse prevista dal regolamento interno e dal bando di concorso, e funzionale alla trasparenza e alla decorrenza dei termini di impugnazione.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • gli artt. 5 e 6 GDPR, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
  • l’art. 6, par. 3, GDPR e l’art. 2-ter del Codice privacy, che impongono una base giuridica nel diritto dell’Unione o nazionale;
  • l’art. 19 del d.lgs. 33/2013, in materia di pubblicazione dei bandi di concorso, criteri di valutazione, tracce e graduatorie finali;
  • la disciplina di settore sui concorsi pubblici, che consente la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori, non degli esiti intermedi o dei dati dei non vincitori/non ammessi.

Sono state richiamate anche le linee guida del Garante del 2014 sulla pubblicazione online di dati personali da parte di soggetti pubblici.

Valutazione dell’Autorità sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ritenuto che il bando di concorso e il regolamento interno dell’INPS, pur essendo atti amministrativi generali, non potessero derogare alla disciplina primaria e sovraordinata in materia di pubblicità concorsuale e protezione dei dati. La base giuridica dell’art. 2-ter del Codice non legittima una diffusione online generalizzata di dati personali dei candidati quando tale pubblicazione non sia prevista dalle norme di settore.

È stato anche escluso che il consenso prestato nella domanda di partecipazione potesse costituire base giuridica valida nel contesto pubblico e concorsuale, per la posizione di squilibrio tra titolare e interessato. Parimenti, non è stato ritenuto invocabile il legittimo interesse del titolare, in quanto non applicabile ai trattamenti effettuati da autorità pubbliche ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR.

Esito: diffusione illecita e assenza di base giuridica

L’Autorità ha concluso che la pubblicazione online di elenchi e punteggi di oltre 5.000 candidati ha integrato una diffusione di dati personali priva di idonea base giuridica, con violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Il Garante ha precisato che esigenze di consultazione riservata ai soli partecipanti avrebbero potuto essere soddisfatte tramite un’area riservata con accesso selettivo.

Sanzione e criteri di quantificazione

Trattandosi di un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, richiamando la sanzionabilità ex art. 83, par. 5, GDPR. Nella determinazione della sanzione ha considerato:

  • l’elevato numero degli interessati coinvolti;
  • la convinzione errata dell’INPS di agire per trasparenza;
  • precedenti dell’Autorità in casi analoghi;
  • la durata della pubblicazione;
  • la cooperazione prestata dall’INPS;
  • l’assenza di categorie particolari di dati.

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in euro 20.000.

Dispositivo

Il Garante ha:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’INPS;
  • ingiunto il pagamento di euro 20.000, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice entro 30 giorni pagando la metà della sanzione;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.

È stata infine richiamata la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un partecipante al concorso pubblico per 1.858 posti di consulente protezione sociale in INPS. Il reclamante lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto di numerosi documenti della procedura concorsuale, tra cui elenchi di ammessi e non ammessi alle prove scritte e orali e l’elenco con la valutazione dei titoli e i punteggi attribuiti ai candidati. L’istruttoria ha confermato la diffusione online di dati personali di migliaia di interessati, poi indicizzati dai motori di ricerca.

Difese dell’INPS

L’INPS ha sostenuto che la pubblicazione era funzionale alla massima trasparenza della procedura e prevista dal proprio regolamento interno e dal bando di concorso, richiamando l’art. 2-ter del Codice privacy, l’art. 70, comma 13, d.lgs. 165/2001 e il consenso espresso dai candidati nella domanda di partecipazione. Ha inoltre affermato che i dati pubblicati erano solo dati comuni, limitati a nome, cognome e punteggio, e che i documenti erano stati rimossi tempestivamente dopo la richiesta del Garante, sostituendoli con identificativi randomizzati.

Valutazioni del Garante sulla base giuridica

L’Autorità ha ribadito che i trattamenti effettuati da soggetti pubblici nell’ambito dei concorsi devono fondarsi su norme di legge, regolamento o atti amministrativi generali idonei ai sensi dell’art. 2-ter del Codice, ma tali atti non possono derogare alle norme sovraordinate. In materia concorsuale, la disciplina di settore consente la pubblicazione delle graduatorie finali dei vincitori e di specifici dati per finalità di trasparenza, non invece la diffusione online degli esiti intermedi o dei dati dei candidati non vincitori/non ammessi. Il Garante ha quindi escluso che il bando o il regolamento interno INPS potessero legittimare la pubblicazione degli elenchi contestati.

Illiceità della diffusione online e violazione dei principi GDPR

Secondo il Garante, la pubblicazione sul sito istituzionale di elenchi e valutazioni riferiti a oltre 5.000 candidati ha determinato una diffusione di dati personali in assenza di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. È stata richiamata la necessità di rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché le indicazioni già fornite in precedenti linee guida e provvedimenti in tema di pubblicità e trasparenza online. L’Autorità ha osservato che le esigenze di consultazione da parte dei soli partecipanti avrebbero potuto essere soddisfatte mediante un’area riservata con accesso selettivo.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie

Trattandosi di un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Nella quantificazione della sanzione ha considerato l’elevato numero degli interessati coinvolti, la natura non particolare dei dati diffusi, la durata della pubblicazione da giugno a data non indicata nel testo, la cooperazione dell’INPS e la circostanza che l’Istituto abbia rimosso i documenti dopo la richiesta dell’Autorità. L’importo è stato determinato in 20.000 euro, ritenuto effettivo, proporzionato e dissuasivo. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneconcorsi pubblicisanzioni gdprtrasparenza amministrativadiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.