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Ordinanza

Ordinanza n. 4761/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in relazione all’istanza di accesso presentata con lettera del 29 gennaio 2026 e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’accesso agli atti e del conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., di esibire tutta la documentazione richiesta; - e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Comune di Milano a fronte dell’istanza/diffida contenuta nella medesima comunicazione inviata dai ricorrenti in data 29 gennaio 2026 e rimasta priva di riscontro; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento del provvedimento, avente a oggetto «piazza TRENTO n. 6 - via CREMA n. 34 - Municipio 5. Riscontro alla “richiesta di revoca in autotutela e diffida” protocollata in data 29.01.2026 con atti P.G. 56565», trasmesso dal Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta P.G.T. e S.U.E., Area Interventi Diretti Municipi 5-9, Unità Interventi Edilizi Maggiori - Municipio 5 in data 1° aprile 2026.

Giustizia amministrativa202601384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 29 gennaio 2026 e successivo riscontro comunale del 1° aprile 2026 alla richiesta di revoca in autotutela e diffida, relativo a piazza Trento n. 6 e via Crema n. 34

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 29 gennaio 2026, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine al Comune di esibire la documentazione richiesta; hanno inoltre domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune rispetto alla richiesta di revoca in autotutela e diffida presentata nella stessa data. Con motivi aggiunti hanno impugnato il riscontro comunale del 1° aprile 2026. Nella fase processuale in esame, i ricorrenti hanno insistito per la decisione sulla domanda di accesso e si sono opposti al rinvio richiesto dal Comune, eccependo l’intempestività della richiesta comunale. La loro memoria del 19 ottobre 2026 aveva ulteriormente specificato la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso né i motivi aggiunti, riservando ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. Ha accolto la richiesta di rinvio del Comune perché la memoria dei ricorrenti del 19 ottobre 2026 non era stata depositata almeno dieci giorni liberi prima della camera di consiglio, in violazione dei termini processuali applicabili e con pregiudizio del diritto di replica del Comune. Ha quindi disposto che il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, verifichi l’esistenza e l’ostensibilità dei documenti numerati da 1 a 5 indicati alle pagine 8 e 9 della memoria e, se ostensibili, consenta l’accesso senza ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti, salvo i costi di riproduzione e i diritti di ricerca e visura. Il Comune deve depositare una relazione esplicativa e gli eventuali allegati. La trattazione della fase sull’accesso è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026; è stata confermata l’udienza pubblica del 7 aprile 2027 per il merito dei motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    il deposito della memoria in data 19 ottobre 2026 è avvenuto in violazione dei termini processuali di cui all’art. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm., non essendo stato depositato il predetto atto almeno dieci giorni liberi prima della camera di consiglio di trattazione della controversia, con conseguente violazione del diritto di replica della difesa comunale

    La memoria depositata meno di dieci giorni liberi prima della camera di consiglio viola i termini processuali e pregiudica il diritto di replica della controparte, giustificando il rinvio della trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il deposito di una memoria in violazione del termine di dieci giorni liberi prima della camera di consiglio può giustificare il rinvio della trattazione quando impedisce alla controparte di esercitare il diritto di replica.
  • Quando la documentazione richiesta mediante accesso è stata specificata nel corso del giudizio, il giudice può disporre che l’amministrazione ne verifichi l’esistenza e l’ostensibilità e, in caso positivo, conceda l’accesso entro un termine assegnato, riservando la decisione definitiva sulla domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiPartecipazione procedimentale

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