Cassazione Civile, Sentenza n. 4940/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ADM impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello contro la pronuncia di primo grado favorevole ad Atlas. L'avviso di liquidazione riguardava accise sull'energia elettrica per il periodo 2007-2012, a motivo del noleggio a terzi di gruppi elettrogeni da parte di Atlas senza denuncia né assolvimento delle accise. ADM sosteneva che il noleggiatore (proprietario o detentore dei gruppi) dovesse essere considerato soggetto passivo (officina di produzione/autoproduttore) e quindi tenuto all'obbligo di denuncia e al pagamento delle accise ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 del TUA, indipendentemente dal fatto che il noleggio fosse "a freddo" (senza carburante e personale), e che la CTR non avesse correttamente accertato se Atlas svolgesse professionalmente e abitualmente l'attività di noleggio
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato il principio secondo cui il noleggio "a freddo" di gruppi elettrogeni, se svolto in forma imprenditoriale, abituale e professionale, configura l'esercizio di un'officina di produzione di energia elettrica e rende il noleggiatore soggetto all'accisa. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, sollevando la censura che la CTR non aveva adeguatamente indagato se Atlas svolgesse un'attività professionale di noleggio tale da far sorgere l'obbligo d'accisa; la Corte ha inoltre disposto la condanna per le spese del presente giudizio
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise - TUA), art. 52
art. 52, comma 1: assoggettamento ad accisa dell'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali; art. 52, comma 2: elencazione delle esclusioni dall'accisa (es. gruppi elettrogeni militari, a gas metano biologico, gruppi di soccorso fino a 200 kW, ecc.)
La Corte interpreta l'art. 52 come individuante il fatto generatore nell'immissione in consumo/fornitura ai consumatori finali e nel consumo dell'energia autoprodotta; le esclusioni sono da considerare tassative e vanno applicate solo nei casi previsti
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 53
art. 53, comma 1, lett. a) e b: obbligazione al pagamento dell'accisa dei soggetti che fatturano ai consumatori finali (venditori) e degli esercenti le officine di produzione utilizzata per uso proprio; art. 53, comma 4 e 7: obbligo di denuncia all'Ufficio delle Dogane e rilascio di licenza
La Corte rileva che l'art. 53 individua i soggetti passivi: sia i venditori che fatturano ai consumatori finali sia gli esercenti officine di produzione per uso proprio; nei casi di noleggio professionale il noleggiatore può qualificarsi come esercente l'officina e dunque soggetto obbligato agli adempimenti e al pagamento
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 54
art. 54: ampia nozione di officina di produzione riferita agli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, anche se montati su veicoli
La Corte interpreta l'art. 54 in senso estensivo: qualsiasi apparato idoneo a produrre energia (es. gruppi elettrogeni) rientra nella nozione di officina se l'attività è esercitata in forma imprenditoriale da una medesima ditta
Direttiva 2003/96/CE, art. 21, § 5
"l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore"
La direttiva sostiene il principio europeo che l'imposizione sull'elettricità si realizza al momento della fornitura al consumatore; la Corte si richiama a tale principio per interpretare il TUA
Direttiva 2008/118/CE, art. 33, § 3
"il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro"
La Corte utilizza la norma per confermare che, a seconda dei casi, il soggetto che detiene o fornisce i prodotti (qui: il noleggiatore che mette a disposizione gli apparati) può essere individuato come debitore dell'accisa
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma richiamata per il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto alla base del ricorso per cassazione
Cass. n. 33761/2024 (giurisprudenza richiamata)
"Il noleggio 'a freddo' di gruppi elettrogeni, che non rientra nei casi di esenzione previsti dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, è soggetto al pagamento dell'accisa..."
La Corte conferma e richiama il precedente: il noleggiatore che esercita attività organizzata, abituale e professionale finalizzata alla produzione di energia tramite noleggio di apparati è soggetto passivo dell'accisa
Massime di principio
- Il noleggio "a freddo" di gruppi elettrogeni può far sorgere la qualifica di officina di produzione in capo al noleggiatore se l'attività è svolta in forma imprenditoriale, abituale e professionale; in tal caso il noleggiatore è soggetto all'accisa e agli obblighi di denuncia/licenza
- La fornitura del solo apparato (senza carburante o personale) non esclude in sé l'obbligo d'accisa: rileva l'idoneità dell'apparato a produrre energia e la natura organizzata dell'attività di noleggio
- Le esenzioni previste dall'art. 52, comma 2 del TUA (es. gruppi militari, a biogas, gruppi di soccorso di potenza limitata) sono tassative e vanno valutate caso per caso; se non ricorrono, è applicabile l'accisa
- Per evitare una soggettività di imposta frammentata su molteplici utilizzatori occasionali, la normativa e la giurisprudenza tendono ad attribuire la responsabilità fiscale al soggetto che professionalmente organizza e pone i mezzi a disposizione (il noleggiatore)
- In contenziosi simili occorre che il giudice accerti concretamente l'esistenza di elementi quali abitualità, professionalità, organizzazione e finalità di distribuzione/noleggio da parte del proprietario/detentore dei gruppi elettrogeni per determinare la soggettività passiva
- Se accertata la qualifica di officina di produzione in capo al noleggiatore, questi è tenuto agli adempimenti doganali/tributari (denuncia, licenza, pagamento dell'accisa e relative sanzioni in caso d'omissione)
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