Cassazione Penale, Sentenza n. 20407/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Elettra Italia Spa ha impugnato il decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, operato nei confronti di Francesco Di Meglio e Alessandro Di Meglio (legale rappresentante e direttore operativo), sostenendo: 1) l'illegittimità del sequestro che ha ricaduto su beni riconducibili alla società, non essendo gli stessi degli indagati; 2) la mancata distinzione e motivazione tra "prodotto" e "profitto" del reato di riciclaggio e l'assenza di prova del nesso causale tra gli illeciti contestati e i beni sequestrati; 3) la presunta duplicazione di vincoli ablativi rispetto a un provvedimento parallelo emesso dall'Autorità giudiziaria di Monza. È stata anche dedotta la carenza motivazionale e la violazione del principio della domanda cautelare circa l'estensione del sequestro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio di riesame. In particolare la Corte ha stabilito che: a) il Tribunale di Venezia non ha distintamente individuato e quantificato il "prodotto" e il "profitto" del reato di riciclaggio né ha dimostrato il nesso causale tra singoli cespiti societari e il reato; b) non è stata adeguatamente motivata la scelta di ricorre al sequestro diretto o al sequestro per equivalente e non è stata verificata la piena disponibilità da parte degli indagati di beni formalmente intestati alla società; c) la genericità della motivazione ha portato all'annullamento con rinvio. Il terzo motivo (ne bis in idem/duplicazione) è stato invece dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: la duplicazione di provvedimenti ablativi su uno stesso bene in procedimenti diversi non costituisce di per sé violazione dell'art. 649 c.p.p., salvo il divieto di duplicazioni illegittime in sede di confisca definitiva.
Norme richiamate
art. 648-quater cod. pen.
è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto
La Corte ricorda che la norma impone la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dei reati di riciclaggio e prevede la confisca per equivalente; il sequestro preventivo cautelare può ricadere su beni di terzi solo se non si tratta di "persone estranee al reato" o se i beni sono nella disponibilità dell'indagato "anche per interposta persona". Occorre dunque distinguere e quantificare "prodotto" e "profitto" e dimostrare la disponibilità effettiva dei beni sequestrati.
art. 648-bis cod. pen.
Riferimento al reato presupposto (riciclaggio): la confisca e il sequestro gravano sui beni che costituiscono il prodotto o il profitto di tale reato; la qualificazione giuridica del bene va ricondotta al nesso causale con la condotta illecita.
art. 240 cod. pen.
Richiamata in relazione ai limiti dell'ablazione su terzi: non può essere sottoposta a sequestro una persona che sia estranea al reato e in buona fede; il giudice deve valutare se la società abbia ricavato vantaggi dal reato o se fosse incolpevole.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dalle parti con riferimento al dovere di motivazione e al necessario esame delle deduzioni difensive: la Corte censura la motivazione carente che non ha affrontato compiutamente le questioni relative alla natura e alla disponibilità dei beni.
art. 649 cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che il principio del ne bis in idem processuale previsto dall'art. 649 c.p.p. concerne la duplicazione di procedimenti nei confronti dello stesso soggetto per lo stesso fatto e non impedisce, di per sé, la concomitante applicazione di misure ablative su uno stesso bene in procedimenti diversi; tuttavia va evitata la duplicazione illegittima in sede di confisca definitiva.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per designare la competenza del giudice al quale si rinvia (Tribunale di Venezia) per il nuovo giudizio di riesame delle misure cautelari reali.
Massime di principio
- In procedimenti per riciclaggio è indispensabile distinguere e motivare separatamente la qualificazione del bene come "prodotto" (risultato diretto dell'attività illecita) oppure come "profitto" (vantaggio economico effettivamente conseguito) e quantificare tali voci.
- Il sequestro preventivo, anche per equivalente, che colpisca beni intestati a terzi societari è legittimo solo se è dimostrato il nesso causale con il reato o la piena disponibilità degli indagati sui beni (anche "per interposta persona").
- La motivazione del provvedimento cautelare deve indicare con precisione i beni oggetto di vincolo e i rispettivi elementi di fatto e di diritto che legittimano la misura; argomentazioni generiche sulla presunta illiceità della liquidità societaria sono insufficienti e comportano annullamento.
- La presenza di provvedimenti ablativi distinti su uno stesso bene in procedimenti diversi non costituisce automaticamente violazione del principio del ne bis in idem; tuttavia occorre evitare duplicazioni illegittime in sede di confisca definitiva.
- Il Tribunale del riesame deve rispettare il principio della domanda cautelare (petitum): il provvedimento non può andare oltre ciò che è stato chiesto dall'ufficio requirente senza adeguata giustificazione e senza che sia valutata la diversa qualificazione giuridica dei beni.
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