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Sentenza

Sentenza n. 3090/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 05/08/2024, notificato il 07.08.2024, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto il divieto nei confronti del ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché la revoca di eventuali titoli di polizia in materia di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202405050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente e di revoca degli eventuali titoli di polizia in materia di armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 R.D. n. 773/1931, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il provvedimento traeva origine da due episodi di conflittualità con vicini di casa, verificatisi il 4 agosto 2023 e il 29 dicembre 2023, dai quali erano derivate reciproche denunce e querele per minacce. Il ricorrente sosteneva di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile, di essere stato vittima dell'episodio più recente e di avere egli stesso richiesto l'intervento dei Carabinieri; richiamava inoltre una registrazione della dashcam. Contestava che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato la sua personalità, le proprie osservazioni e la documentazione difensiva, lamentando anche la compromissione delle garanzie partecipative e il mancato accesso agli atti. Nel corso del giudizio depositava l'ordinanza del GIP che aveva archiviato le reciproche denunce per impossibilità di stabilire le rispettive responsabilità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il potere prefettizio in materia di armi abbia natura preventiva, non sanzionatoria, e possa fondarsi su una valutazione prognostica dell'affidabilità del destinatario, senza necessità di un accertato abuso delle armi, di una condanna penale o della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La Prefettura aveva valorizzato due episodi reiterati di grave conflittualità di vicinato, lo stato di forte agitazione e l'atteggiamento ostile del ricorrente, nonché la richiesta ai Carabinieri di indicazioni su come reagire con la propria arma e il precedente episodio nel quale aveva mostrato una pistola scacciacani. Tali elementi sono stati giudicati oggettivi, concreti e logicamente idonei a fondare il dubbio sull'affidabilità del ricorrente e sulla sua capacità di gestire situazioni di stress. L'archiviazione penale, intervenuta successivamente al provvedimento, non impediva una autonoma valutazione amministrativa del fatto storico e della conflittualità esistente. Il giudice ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione anche alla luce della reiterazione degli episodi, escludendo la dedotta compromissione della partecipazione procedimentale poiché il provvedimento dava conto delle osservazioni del ricorrente. La censura relativa all'accesso è stata respinta perché l'amministrazione aveva negato la presentazione di una specifica istanza e il ricorrente non aveva indicato quale documentazione fosse mancante. Il sindacato giurisdizionale è stato circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, carenza istruttoria o travisamento, vizi non ravvisati nel caso concreto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il testo non riporta una citazione letterale della norma.

    Attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi quando sussistano elementi sintomatici della possibile inaffidabilità del soggetto, anche in assenza di un accertato abuso o di responsabilità penale.

  • artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il testo non riporta una citazione letterale delle norme.

    Sono richiamati quali disposizioni che subordinano il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia in materia di armi all'affidabilità del beneficiario.

  • art. 612 c.p.

    Il testo non riporta una citazione letterale della norma.

    È la fattispecie di minaccia oggetto delle reciproche denunce e querele; l'archiviazione del procedimento penale non impedisce la valutazione amministrativa autonoma dei fatti storici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il testo non riporta una citazione letterale della norma.

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Il testo non riporta una citazione letterale delle norme.

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede l'accertamento di un abuso delle armi, di una responsabilità penale o di gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente una valutazione prognostica ragionevole circa la mancata affidabilità del soggetto.
  • La valutazione di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti e su situazioni personali o sociali, considerate complessivamente, quando risultino sintomatiche del rischio di abuso delle armi o di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica e privata.
  • Una situazione reiterata di grave conflittualità con vicini, accompagnata da agitazione, atteggiamenti ostili o richieste di indicazioni sull'uso dell'arma durante una lite, può costituire elemento sufficiente a giustificare il divieto di detenzione di armi.
  • L'archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti valutati dalla Prefettura non vincola l'amministrazione, che può autonomamente apprezzare la dimensione storica e oggettiva degli episodi ai fini della prognosi di affidabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi prefettizia in materia di armi resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione.
  • La motivazione del divieto può risultare adeguata anche in presenza di un singolo episodio particolarmente significativo; a maggior ragione, la reiterazione di episodi di conflittualità può sostenere il giudizio di inaffidabilità. Le garanzie partecipative non risultano violate quando il provvedimento dia conto delle osservazioni dell'interessato e il ricorrente non dimostri quale documentazione richiesta sarebbe stata omessa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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