Circolare numero 86 del 8-5-2007
temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina cosa fare quando la costituzione di un Comitato provinciale viene sospesa dal giudice amministrativo: in tali casi l’attività del Comitato e delle relative Commissioni speciali resta ferma e, per evitare il blocco del contenzioso, la decisione dei ricorsi pendenti viene trasferita ai competenti Comitati amministratori centrali. Le Sedi devono informare tempestivamente la Segreteria Tecnica delle pronunce cautelari; dopo tre mesi senza decisione di merito devono istruire i ricorsi e trasmetterli in forma cartacea alle Direzioni centrali competenti. Le Avvocature locali sono invitate, quando l’Istituto è in giudizio, a valutare l’istanza di prelievo per accelerare la decisione di merito e il ripristino dell’operatività del Comitato.
Trasferimento ai Comitati amministratori centrali dei ricorsi pendenti nei Comitati provinciali sospesi
Trasferimento della decisione dei ricorsi in caso di sospensione dei Comitati provinciali
La circolare affronta la situazione in cui la costituzione di alcuni Comitati provinciali venga sospesa dal giudice amministrativo a seguito di ricorsi proposti da organizzazioni sindacali o associazioni datoriali e del lavoro autonomo. Tale evenienza comporta il blocco dell’attività dei Comitati e delle Commissioni speciali, con effetti negativi sulla gestione del contenzioso amministrativo a tutela di lavoratori, datori di lavoro e pensionati.
Presupposto della problematica
Viene segnalato che i ricorsi ai T.A.R. hanno riguardato i decreti direttoriali di costituzione dei Comitati provinciali, contestandone il presupposto della rappresentatività necessario per la nomina dei componenti. L’accoglimento delle richieste cautelari ha determinato la sospensione degli organi e, conseguentemente, l’impossibilità di proseguire l’attività istituzionale.
Soluzione organizzativa adottata
Per superare la criticità, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 37 del 28 marzo 2007, ha previsto che la decisione dei ricorsi amministrativi pendenti presso i Comitati provinciali sospesi e le relative Commissioni speciali sia trasferita ai competenti Comitati amministratori centrali. Il trasferimento è limitato al periodo in cui il Comitato provinciale resta inattivo per effetto della sospensiva amministrativa.
Obblighi delle Sedi interessate
Le Sedi coinvolte devono:
- comunicare con tempestività alla Segreteria Tecnica del C.d.A. e degli Organi collegiali le pronunce del giudice amministrativo;
- decorso il termine di tre mesi senza pronuncia di merito, istruire i ricorsi ancora giacenti;
- trasmettere i ricorsi in forma cartacea alle Direzioni centrali competenti, in attesa dell’attivazione di una apposita procedura.
Indicazioni per le Avvocature locali
La circolare invita le Avvocature locali, nei casi in cui l’Istituto sia chiamato in giudizio, a valutare l’opportunità di depositare un’istanza di prelievo. L’obiettivo è accelerare la definizione nel merito del ricorso, così da consentire la ripresa dell’attività del Comitato ovvero la sua ricostituzione da parte dell’autorità competente.
Punti principali
Problema rilevato: sospensione dei Comitati provinciali
Alcune organizzazioni sindacali e associazioni datoriali o del lavoro autonomo hanno impugnato dinanzi ai T.A.R., con richiesta di sospensiva, i decreti direttoriali di costituzione dei Comitati provinciali, contestando il principio di rappresentatività alla base della nomina dei componenti. L’accoglimento delle sospensive ha determinato la sospensione dell’attività dei Comitati provinciali e delle relative Commissioni speciali, per periodi non prevedibili e spesso prolungati.
Soluzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione
Con deliberazione n. 37 del 28 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, nei casi in cui i decreti di costituzione dei Comitati provinciali siano sospesi dall’autorità di giustizia amministrativa, la decisione dei ricorsi amministrativi pendenti presso quei Comitati e presso le Commissioni speciali venga trasferita ai competenti Comitati amministratori centrali. Il trasferimento opera solo per il periodo di inattività del Comitato provinciale.
Adempimenti delle Sedi interessate
Le Sedi i cui Comitati provinciali siano colpiti da sospensiva devono comunicare immediatamente alla Segreteria Tecnica del C.d.A. e degli Organi collegiali le pronunce del giudice amministrativo. Se entro tre mesi non interviene la decisione di merito, le Sedi devono istruire i ricorsi ancora pendenti e inviarli, in forma cartacea, alle Direzioni centrali competenti, in attesa dell’attivazione di una specifica procedura.
Indicazioni per le Avvocature locali
Quando l’Istituto è parte in giudizio, le Avvocature locali sono invitate a valutare la presentazione di un’istanza di prelievo del ricorso, al fine di ottenere in tempi più rapidi la decisione di merito. Ciò mira a favorire la ripresa dell’attività del Comitato oppure la sua ricostituzione da parte dell’autorità competente.
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