Cassazione Civile, Ordinanza n. 21150/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze, perché rileva un vizio preliminare della procura speciale rilasciata per il giudizio di legittimità: il ricorso era soggetto alla disciplina dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, che richiede che la procura per il ricorso per cassazione sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura, apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, riportava la data e la firma della ricorrente, ma la formula utilizzata dal difensore si limitava a indicare che la firma era "vera ed autentica", senza una specifica certificazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 15177/2021 e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 13/2022, escludendo che il requisito possa essere desunto implicitamente dal contenuto complessivo della procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della data della procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non ha provveduto sulle spese processuali, considerando la tardiva costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 370, primo comma, c.p.c.
La costituzione del controricorrente è inammissibile se il controricorso è notificato oltre il termine previsto per il deposito del ricorso per cassazione.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Per i ricorsi per cassazione nelle materie regolate dalla norma, la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, a pena di inammissibilità del ricorso.
art. 83 c.p.c.
La disciplina speciale di cui all'art. 35-bis, comma 13, costituisce requisito ulteriore rispetto alla disciplina ordinaria della procura speciale.
art. 365 c.p.c.
La disciplina speciale di cui all'art. 35-bis, comma 13, opera in deroga al regime ordinario della procura per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono stati richiamati nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, ma la questione è stata dichiarata infondata.
artt. 28 e 46, par. 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di costituzionalità in relazione alla disciplina della procura speciale nelle controversie in materia di protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel giudizio di costituzionalità, senza incidere sull'esito di infondatezza della questione.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità, ma la Corte costituzionale ne ha escluso la violazione.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
- La certificazione della data non può essere desunta per implicito dal contenuto complessivo della procura, né può essere surrogata dalla sola autentica della firma o dall'indicazione del decreto impugnato e della sua comunicazione.
- È sufficiente un'unica asseverazione del difensore, purché sia chiaro che essa riguarda sia l'autenticità della firma sia la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento.
- La previsione di un requisito formale speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale è compatibile con la Costituzione, poiché espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale e funzionale alla nomofilachia della Corte di cassazione.
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