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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4982/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione articolando due motivi principali: (1) errore di fatto relativo alle parti processuali, deducendo che la Corte avrebbe falsamente percepito il contenuto dei controricorsi e avrebbe indicato in epigrafe parti errate (p.es. S.G.A. s.p.a. al posto di Intesa Sanpaolo s.p.a. / Intesa Sanpaolo Group Service) e non avrebbe distinto posizioni processuali rilevanti (cedente vs cessionaria); sostiene che tali errori avrebbero influito decisivamente sulla decisione; (2) errore di fatto per insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), cioè che la Corte avrebbe frainteso il ricorso originario e ritenuto non chiarite le parti e i creditori intervenuti all'epoca dell'opposizione agli atti esecutivi, rendendo il ricorso inammissibile. Il ricorrente lamenta altresì che la tecnica redazionale adottata era necessaria per la complessità della vicenda e compatibile con le regole processuali e gli orientamenti costituzionali/eurounitari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per insussistenza dei presupposti dell'errore revocatorio. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che eventuali inesattezze nell'epigrafe o omissioni nominative non incidono sulla declaratoria di inammissibilità fondata su carenze espositive del ricorso e, se necessario, costituirebbero solo errore materiale correggibile; non è stato dimostrato il nesso causale decisivo richiesto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha qualificato la doglianza come contestazione di valutazione giuridica (non un errore di fatto incontrovertibile) applicando consolidata giurisprudenza che esclude la revocazione per contestazioni di diritto o per presunte interpretazioni errate dell'obbligo di specificità del ricorso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità; la sentenza liquida onorari e spese a favore dei controricorrenti (e indica importi specifici: es. €8.000 a Michele Schiavone, Francesco Schiavone e Antonietta Manzi; €6.000 a Italfondiario s.p.a., oltre spese forfettarie 15%, esborsi €200 e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata come vizio formale: il ricorso di cassazione deve esporre i fatti di causa in modo chiaro; la Corte ha ritenuto il ricorso originario carente ai sensi di questa disposizione, giustificando l'inammissibilità.

  • art. 395 cod. proc. civ.

    art. 395, n. 4 cod. proc. civ.

    Disciplina l'errore di fatto come causa di revocazione (errore revocatorio); la Corte ricorda i requisiti stringenti perché tale errore possa giustificare la revocazione (evidenza, decisività, non essere questione controversa).

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    art. 391-bis, comma 1 cod. proc. civ.

    Riferimento alle norme processuali sulla revocazione in Cassazione; la Corte evidenzia i limiti di ammissibilità del ricorso per revocazione e la necessità che l'errore di fatto sia incontrovertibile.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; rilevante nella definizione del giudizio di primo grado (opposizione agli atti esecutivi) e nella discussione sulla impugnabilità del provvedimento di merito.

  • art. 618, comma 2 c.p.c.

    art. 618, comma 2 cod. proc. civ.

    Richiamata nella discussione sull'impugnabilità: la sentenza emessa in opposizione agli atti esecutivi è indicata come non impugnabile ai sensi di questa norma e, secondo il ricorrente, sarebbe invece direttamente ricorribile in Cassazione per via costituzionale (art.111 Cost.).

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale utilizzato per sostenere la possibilità di ricorso diretto in Cassazione contro taluni provvedimenti non impugnabili ordinariamente, come argomento nel ricorso del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamata in sede di liquidazione delle spese per indicare l'ammissibilità/quantificazione del contributo unificato o altri presupposti formali relativi al processo.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo alla revocazione in Cassazione deve essere incontrovertibile, immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo per la decisione: non si può usare la revocazione per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o argomentazioni logiche del giudice.
  • Mancanze nella forma del ricorso di cassazione (soprattutto insufficiente esposizione dei fatti ex art.366 n.3 c.p.c.) giustificano l'inammissibilità; il ricorrente deve indicare chiaramente le parti processuali e i fatti rilevanti, in particolare nei procedimenti esecutivi con più creditori/interventi.
  • Errori materiali di trascrizione in epigrafi o omissioni nominative sono in genere rimediabili con istanza di correzione di errore materiale e non giustificano la revocazione salvo sia dimostrato il carattere decisivo dell'errore.
  • Non può costituire errore revocatorio la mera critica all'interpretazione giuridica della Corte; la revocazione non è uno strumento per contestare la corretta applicazione di norme quando la questione è controversa.
  • Nella redazione di ricorsi in contesti complessi (più parti, cessione del credito, procuratori/mandatarie) è essenziale esporre distintamente le qualità processuali (cedente/cessionario; mandatario/procuratore) e l'elenco dei creditori intervenuti alla data rilevante, per evitare censure per carenza espositiva.
  • Se si ritiene che vi siano omissioni meramente formali nell'epigrafe o nei nominativi delle parti, valutare prima la richiesta di correzione di errori materiali prima di proporre rimedi straordinari come la revocazione.

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