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Circolare

Circolare numero 224 del 17-9-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale sui crediti previdenziali e pensionistici, chiarendo che l'art. 429 c.p.c. può ora applicarsi anche a tali crediti nei soli casi di condanna giudiziale. Viene confermato che la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in via amministrativa, ma solo se disposta dall'Autorità giudiziaria; non vanno più impugnate le sentenze che riconoscono il cumulo tra rivalutazione e interessi. La circolare ribadisce inoltre i criteri di calcolo della rivalutazione, l'uso degli indici ISTAT della scala mobile dell'industria e l'aggiornamento semestrale della tabella degli indici.

Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 156/1991 ai crediti pensionistici

Sentenza Corte Costituzionale n. 156/1991 e crediti pensionistici

La circolare interviene per recepire gli effetti della sentenza n. 156 dell’8-12 aprile 1991 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla G.U. n. 16 del 17 aprile 1991. La pronuncia incide sulla disciplina del ritardo nel pagamento delle prestazioni previdenziali, estendendo di fatto ai crediti pensionistici la possibilità di applicare criteri analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro in materia di interessi e rivalutazione monetaria.

Portata della decisione e applicazione dell’art. 429 c.p.c.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenze di condanna al pagamento di somme per crediti di previdenza sociale, debba determinare, oltre agli interessi nella misura legale, anche il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione del valore del credito, applicando l’indice ISTAT della scala mobile nel settore industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal momento in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardo.

Per effetto di tale pronuncia, l’art. 429 c.p.c., prima richiamabile per i soli crediti di lavoro tramite il rinvio dell’art. 442 c.p.c., può essere applicato anche ai crediti pensionistici, pur con l’attenuazione espressamente indicata dalla Corte quanto alla decorrenza degli accessori.

Rivalutazione monetaria: ambito e limiti

La circolare ribadisce che, in assenza di una specifica norma di legge che riconosca al pensionato il diritto alla rivalutazione monetaria delle somme corrisposte in ritardo, tale rivalutazione resta dovuta soltanto quando venga disposta dall’Autorità giudiziaria. Ne consegue che le istanze degli interessati volte a ottenere amministrativamente la rivalutazione dei ratei pensionistici pagati in ritardo non possono essere accolte.

Viene però precisato che non devono più essere impugnate le sentenze che riconoscono il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, poiché la sentenza costituzionale attribuisce ai crediti previdenziali una tutela più ampia rispetto a quella di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c.

Criteri per la quantificazione della rivalutazione

Per l’esecuzione delle sentenze future si confermano le istruzioni già impartite con la circolare n. 187 del 31 luglio 1990. In particolare:

  • la rivalutazione deve essere calcolata utilizzando gli indici ISTAT della scala mobile delle retribuzioni nel settore dell’industria;
  • il diritto alla rivalutazione decorre, in via generale, dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’ente debitore per il ritardo nell’adempimento;
  • se il giudice non indica criteri puntuali, la rivalutazione va riconosciuta con la stessa decorrenza prevista per gli interessi legali e fino alla data del pagamento degli arretrati;
  • tutte le rate di pensione corrisposte in ritardo devono essere rivalutate: quelle anteriori alla decorrenza del diritto a partire da tale data, quelle successive dalla rispettiva scadenza.

La tabella degli indici ISTAT richiamata dalla circolare, già allegata alla circolare n. 187 del 31 luglio 1990 e aggiornata con i messaggi n. 37787 del 28 gennaio 1991 e n. 29849 del 12 giugno 1991, viene indicata come soggetta ad aggiornamento semestrale.

Interessi legali e cumulo con la rivalutazione

Con riferimento agli interessi legali, la circolare precisa che, a modifica del criterio precedentemente enunciato, le somme dovute a tale titolo devono essere aggiunte a quelle dovute per rivalutazione monetaria, salvo che il giudice disponga espressamente in modo diverso. Se gli interessi legali sono già stati corrisposti, il relativo importo non deve essere sottratto dall’ammontare della rivalutazione spettante.

Indicazioni operative per l’Istituto

Resta fermo l’obbligo dell’Istituto di determinare le somme dovute secondo le modalità stabilite dal giudice nella sentenza di condanna. Solo in assenza di criteri specifici nella decisione giudiziale si applicano i criteri ricostruiti dalla circolare in tema di decorrenza, utilizzo degli indici ISTAT e cumulo tra rivalutazione e interessi.

Punti principali

Effetti della sentenza n. 156/1991 sui crediti pensionistici

La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non consentiva al giudice, in caso di condanna al pagamento di somme per crediti di previdenza sociale, di determinare anche il maggior danno da svalutazione, con applicazione degli indici ISTAT della scala mobile dell'industria. Per effetto di tale pronuncia, l'art. 429 c.p.c., prima riferibile solo ai crediti di lavoro per il rinvio dell'art. 442 c.p.c., può essere applicato anche ai crediti pensionistici, sia pure con la precisazione della decorrenza stabilita dalla Corte.

Rivalutazione monetaria solo su pronuncia giudiziaria

In assenza di una disposizione di legge espressa che riconosca al pensionato il diritto alla rivalutazione monetaria in caso di ritardo nel pagamento, viene confermato il principio secondo cui la rivalutazione è dovuta solo se disposta dall'Autorità giudiziaria. Pertanto, le richieste degli interessati dirette a ottenere la rivalutazione di ratei pensionistici pagati in ritardo non possono essere accolte al di fuori di una sentenza di condanna.

Cumulo tra rivalutazione e interessi legali

La sentenza riconosce ai crediti previdenziali una tutela maggiore rispetto all'art. 1224, comma 2, c.c., ammettendo il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Di conseguenza, non devono più essere impugnate le sentenze che prevedono tale cumulo.

Criteri di quantificazione della rivalutazione

Per l'esecuzione delle sentenze future restano ferme le istruzioni già impartite con la circolare n. 187 del 31 luglio 1990. La rivalutazione va calcolata utilizzando gli indici ISTAT relativi alla scala mobile delle retribuzioni del settore industria e deve decorrere, in linea di massima, dalla data in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo nell'adempimento. Se il giudice non indica criteri precisi, la rivalutazione va riconosciuta con la stessa decorrenza prevista per gli interessi legali e fino alla data del pagamento degli arretrati, rivalutando tutte le rate corrisposte tardivamente secondo la rispettiva data di scadenza o, per quelle anteriori alla decorrenza del diritto, a partire da tale data.

Interessi legali e modalità di calcolo

La circolare modifica il criterio precedentemente indicato: salvo diversa disposizione del giudice, gli interessi legali devono aggiungersi alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria. Se gli interessi legali sono già stati corrisposti, il relativo importo non deve essere sottratto dall'ammontare spettante per rivalutazione.

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