Circolare numero 06 del 14-03-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in seguito all’abrogazione del previgente regime di decontribuzione per le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, dal 1° gennaio 2008 tali importi concorrono ordinariamente alla base imponibile contributiva. Viene inoltre indicato che lo sgravio contributivo sostitutivo previsto dalla legge 247/2007 è solo sperimentale e non ancora operativo, in attesa del relativo decreto attuativo. Sul piano pratico, il codice K2 viene disattivato per le competenze successive al 1° gennaio 2008 e le aziende che non abbiano assoggettato correttamente tali somme a contribuzione devono regolarizzare i versamenti dovuti.
Nuovo regime contributivo per i premi di risultato da contratti collettivi aziendali o di secondo livello dal 1° gennaio 2008
Nuovo regime contributivo per i premi di risultato da contratti collettivi aziendali o di secondo livello
La circolare interviene a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello. L’obiettivo è chiarire che, dal 1° gennaio 2008, tali somme non beneficiano più dell’esclusione dalla base imponibile contributiva e devono quindi essere assoggettate a contribuzione ordinaria.
Abrogazione della disciplina previgente
L’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 ha disposto l’abrogazione dell’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997. Tale norma prevedeva l’esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni incentivanti previste dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, note come premi di risultato.
La circolare ricorda che, sotto il previgente regime, tali erogazioni erano soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro e che la disciplina era richiamata anche dall’art. 12, comma 4, lett. e), della legge n. 153/1969, nella formulazione allora vigente.
Effetti dal 1° gennaio 2008
Per effetto dell’abrogazione espressa dalla legge n. 247/2007, dal 1° gennaio 2008 le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello concorrono alla formazione della retribuzione imponibile. Ne deriva l’applicazione dell’ordinaria contribuzione previdenziale, assistenziale e pensionistica.
La circolare sottolinea inoltre che il comma 69 dell’art. 1 della stessa legge ha abrogato la specifica voce di esclusione dalla retribuzione imponibile che recepiva il precedente regime agevolativo.
Sgravio contributivo sperimentale
In sostituzione della decontribuzione abrogata, l’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 prevede uno sgravio contributivo sperimentale sulle medesime erogazioni, da riconoscersi su richiesta delle imprese. Il beneficio, tuttavia, non è immediatamente applicabile, poiché la sua operatività è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ancora atteso.
Indicazioni operative per le imprese
Sul piano gestionale, la circolare stabilisce che il codice K2, impiegato per il versamento del contributo di solidarietà in luogo dell’ordinaria contribuzione sui premi di risultato, è disattivato per le contribuzioni relative a periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008.
Le imprese che, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, non abbiano assoggettato correttamente tali erogazioni alla contribuzione ordinaria devono regolarizzare la contribuzione non versata relativa ai periodi successivi al 1° gennaio 2008 utilizzando le ordinarie procedure di pagamento.
Punti principali
Abrogazione del previgente regime di decontribuzione
L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2008, la disciplina che escludeva dalla retribuzione imponibile le erogazioni incentivanti previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, i cosiddetti premi di risultato. Con l’abrogazione dell’art. 2 del D.L. n. 67/1997 è venuto meno anche il meccanismo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, sostituito dall’assoggettamento ordinario a contribuzione.
Concorso alla retribuzione imponibile dal 1° gennaio 2008
A decorrere dal 1° gennaio 2008, le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici. La circolare evidenzia che l’abrogazione ha inciso anche sulla precedente formulazione dell’art. 12, comma 4, lett. e), della legge n. 153/1969, che richiamava la disciplina speciale di esclusione.
Nuovo sgravio contributivo ancora non operativo
In sostituzione del previgente regime di decontribuzione, la legge n. 247/2007 ha introdotto in via sperimentale uno sgravio contributivo sulle medesime erogazioni, concedibile a richiesta delle imprese. Tuttavia, il beneficio non è immediatamente fruibile perché le modalità attuative devono essere definite da un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ancora non emanato.
Istruzioni operative e disattivazione del codice K2
Sul piano operativo, il codice K2, utilizzato per identificare il versamento del contributo di solidarietà in luogo dell’ordinaria contribuzione sui premi di risultato disciplinati da accordi di secondo livello, è disattivato per le contribuzioni dovute nei periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008. Le imprese che non abbiano considerato la nuova disciplina nella determinazione della base imponibile devono regolarizzare la contribuzione non versata relativa ai periodi successivi a tale data mediante le ordinarie procedure di pagamento.
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