Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 30 del 11-3-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le aziende agricole. Dal 1° gennaio 2008 cessano il regime di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti di secondo livello e il contributo aggiuntivo del 5% sul lavoro straordinario oltre le 40 ore per le imprese con più di quindici dipendenti. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per le denunce trimestrali DMAG-Unico dal I trimestre 2008, con la soppressione di specifici campi nel quadro C.

Aziende del settore agricolo: abrogazione decontribuzione per contratti di secondo livello, soppressione contributo aggiuntivo sullo straordinario e compilazione DMAG Unico

Aziende del settore agricolo: decontribuzione, straordinario e DMAG-Unico

La circolare illustra gli effetti, per il settore agricolo, di alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In particolare, chiarisce la cessazione dal 1° gennaio 2008 del regime di decontribuzione per le erogazioni connesse alla contrattazione di secondo livello, la soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario e le conseguenti modifiche nella compilazione delle denunce trimestrali DMAG-Unico.

Abrogazione del regime di decontribuzione per le erogazioni di secondo livello

L’art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2008, non trovi più applicazione il regime contributivo agevolato che interessava le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello nel settore agricolo, già disciplinato dalla circolare INPS n. 132/1997.

Dal medesimo termine, sono incluse nella base imponibile e assoggettate a contribuzione ordinaria le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, quando:

  • la corresponsione o l’ammontare sono incerti;
  • la struttura della retribuzione è correlata al contratto collettivo medesimo;
  • l’erogazione è collegata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

La circolare richiama inoltre la previsione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi finalizzati a incentivare la contrattazione di secondo livello. Il Fondo è previsto in via sperimentale per gli anni 2008-2010, nei limiti delle disponibilità, e potrà essere utilizzato per la concessione di uno sgravio relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ma solo su espressa richiesta delle imprese. Le modalità di attuazione sono rimesse a un decreto ministeriale.

Soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

L’art. 1, comma 71, della legge n. 247/2007 prevede la soppressione, sempre dal 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario introdotto dall’art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995.

Per effetto della modifica, le imprese con più di quindici dipendenti non sono più tenute a versare al Fondo Prestazioni Temporanee gestito dall’Istituto il contributo aggiuntivo del 5% sulla retribuzione corrisposta nel 2008 per la parte eccedente il limite individuale delle 40 ore di straordinario.

Indicazioni operative per il DMAG-Unico

La circolare fornisce le istruzioni per l’adeguamento delle denunce trimestrali DMAG-Unico a decorrere dalle competenze dal 1° gennaio 2008.

In particolare, nel quadro C del modello DMAG-Unico non devono più essere compilati i seguenti campi:

  • "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 135/1997";
  • "STRAORDINARIO LEGGE 549/1995".

Il riferimento alla circolare n. 153/2002 resta utile per il quadro normativo precedente, ma per le denunce dal I trimestre 2008 tali campi vanno eliminati dalla compilazione a seguito dell’abrogazione delle norme di riferimento.

Punti principali

Abrogazione della decontribuzione per i contratti di secondo livello

Dal 1° gennaio 2008 non si applica più il regime contributivo agevolato previsto per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello nel settore agricolo, già disciplinato dalla circolare n. 132/1997. Le somme previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, delle quali siano incerti corresponsione o ammontare e che siano collegate a produttività, qualità o altri indicatori di competitività, rientrano nella base imponibile e sono assoggettate a contribuzione ordinaria. La legge prevede anche un Fondo per finanziare sgravi contributivi a incentivo della contrattazione di secondo livello, utilizzabile in via sperimentale per gli anni 2008-2010, nei limiti delle disponibilità e su espressa richiesta delle imprese, con modalità attuative demandate a un decreto ministeriale.

Soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario

Sempre dal 1° gennaio 2008 è soppresso il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario previsto dall’art. 2, comma 19, della legge n. 549/1995. Le imprese con più di quindici dipendenti non devono più versare al Fondo Prestazioni Temporanee il contributo aggiuntivo del 5% sulla retribuzione corrisposta nel 2008 eccedente il limite individuale delle 40 ore di straordinario.

Compilazione del modello DMAG-Unico dal I trimestre 2008

In conseguenza delle abrogazioni indicate, nelle denunce di competenza dal 1° gennaio 2008 non devono più essere compilati, nel quadro C del modello DMAG-Unico, i campi "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ LEGGE 135/1997" e "STRAORDINARIO LEGGE 549/1995". Il richiamo è alla circolare n. 153/2002 per le modalità precedenti, mentre le nuove indicazioni valgono per le dichiarazioni trimestrali a partire dal I trimestre 2008.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.