Circolare numero 29 del 11-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 al riscatto dei corsi universitari, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Vengono chiariti: la possibilità di pagamento in 120 rate mensili senza interessi, l’estensione della facoltà di riscatto ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano mai lavorato, i criteri di calcolo dell’onere, la valenza contributiva dei periodi riscattati e le istruzioni operative per la gestione delle domande. La circolare precisa inoltre come comportarsi per le domande presentate prima del 2008 o per i pagamenti rateali già in corso.
Nuove norme sul riscatto della laurea per soggetti inoccupati e rateizzazione
Nuove norme in materia di riscatto laurea per soggetti inoccupati
La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al decreto legislativo n. 184/1997 in materia di riscatto dei corsi universitari di studio. L’atto chiarisce la decorrenza delle nuove regole, le condizioni per il pagamento rateale, l’estensione della facoltà di riscatto ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano mai iniziato attività lavorativa, nonché i criteri di calcolo dell’onere e la valenza ai fini pensionistici dei periodi riscattati.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le modifiche si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per le domande presentate in data anteriore, l’interessato può:
- rinunciare alla domanda già depositata e presentarne una nuova;
- chiedere che l’istanza già presentata sia considerata come presentata il 1° gennaio 2008.
In entrambi i casi l’onere di riscatto viene ricalcolato tenendo conto della nuova data di presentazione. La circolare precisa inoltre che, se è stato già avviato un pagamento rateale, esso può essere interrotto; in tal caso viene accreditato il periodo coperto dalle rate già versate e può essere presentata una nuova domanda per il periodo residuo del corso di studi.
Pagamento rateale dell’onere
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997 prevede che gli oneri da riscatto relativi a periodi soggetti al sistema retributivo o contributivo possano essere versati:
- in unica soluzione;
- fino a 120 rate mensili, senza applicazione di interessi.
Resta comunque possibile per l’interessato estinguere il debito in un numero inferiore di rate, sempre senza interessi. La circolare ribadisce che il pensionato non può chiedere il pagamento rateale e che, se interviene il pensionamento mentre la rateizzazione è in corso, il beneficio decade, con obbligo di versare il residuo in un’unica soluzione.
Estensione della facoltà ai soggetti non iscritti
Il comma 5-bis consente l’esercizio della facoltà di riscatto anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato attività lavorativa. La circolare chiarisce che il requisito va verificato al momento della domanda e che il richiedente non deve essere mai stato iscritto a forme di previdenza obbligatoria, compresa la Gestione Separata.
Se esiste una precedente iscrizione o contribuzione, anche se al momento della domanda il soggetto risulta formalmente non iscritto, si applicano le regole generali del riscatto. In caso di contribuzione pregressa emersa successivamente alla definizione della pratica, l’onere deve essere rideterminato secondo i criteri ordinari, con nuovo provvedimento notificato all’interessato.
Per le domande presentate con modulistica precedente, oltre alla verifica d’ufficio, deve essere acquisita una dichiarazione di responsabilità con la quale il richiedente attesti:
- di non avere mai svolto attività lavorativa;
- di non essere mai stato titolare di contribuzione in alcun ordinamento pensionistico obbligatorio fino alla data della domanda.
La circolare disciplina anche il caso della richiesta di accredito figurativo del servizio militare presentata contestualmente alla domanda di riscatto: in assenza del requisito minimo di contribuzione obbligatoria, la richiesta non può essere accolta, ma il periodo va registrato in ARPA con codice 365. Tale codice non produce l’annotazione in estratto conto, ma segnala la futura utilità del periodo una volta perfezionato il requisito contributivo; a quel punto il codice 365 deve essere sostituito con il codice 360.
Onere di riscatto e trattamento fiscale
Per i soggetti non iscritti, l’onere di riscatto è determinato per ogni anno da riscattare sulla base del livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La circolare specifica che:
- il minimale da assumere è quello degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda;
- l’aliquota da utilizzare è quella vigente nello stesso periodo nel FPLD;
- il contributo è fiscalmente deducibile;
- in assenza di reddito personale, il contributo può essere detratto nella misura del 19% dall’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente a carico.
Il contributo viene versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Per identificare i periodi di studio riscattati da soggetti non iscritti e la relativa esposizione in estratto conto viene istituito il codice ARPA-UNEX 425.
Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale il soggetto sia o sia stato iscritto. Non è previsto l’obbligo di presentare la domanda di trasferimento al momento dell’iscrizione alla prima gestione obbligatoria; la richiesta può essere inoltrata anche successivamente, indicando eventualmente la gestione prescelta in caso di iscrizioni multiple.
Valutazione del periodo ai fini pensionistici
La disciplina introdotta dal comma 5-bis è considerata norma speciale rispetto alle regole generali del riscatto laurea. Per i soggetti non iscritti, l’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 è comunque determinato con il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.
La valutazione del periodo riscattato è anch’essa contributiva e non determina il passaggio dal sistema contributivo a quello misto. Inoltre, ai sensi del comma 5-ter, i periodi riscattati ai sensi dei commi 5 e 5-bis sono utili al raggiungimento del diritto a pensione.
In particolare, tali periodi sono considerati utili:
- al computo dei 40 anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a prescindere dal requisito anagrafico;
- al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007.
La circolare conferma che questa valenza opera anche per i periodi riscattati con domande presentate prima del 1° gennaio 2008.
Criteri di compatibilità con la disciplina generale
Resta fermo quanto già previsto dalle norme generali, nei limiti di compatibilità con le nuove disposizioni. In particolare, salvo la deroga relativa ai soggetti non iscritti, continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell’onere del D.Lgs. n. 184/1997 in base alla collocazione temporale dei periodi da riscattare.
Pertanto:
- per i periodi anteriori al 31 dicembre 1995 si applica la riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962;
- per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 l’onere si determina sulla base della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime interessato.
Istruzioni operative e contabili
Per l’acquisizione automatizzata delle domande di riscatto presentate da soggetti non iscritti viene istituito il nuovo codice tipo pratica "LA247". Il rilascio delle procedure di calcolo dell’onere sarà comunicato alle sedi con successivo messaggio, unitamente alle istruzioni operative dettagliate.
Le istruzioni contabili non sono contenute nella circolare: l’Istituto si riserva di fornirle con successivi provvedimenti.
Allegato e modulistica aggiornata
Alla circolare è allegato il testo dell’art. 1, comma 77, della legge n. 247/2007, nonché lo schema di domanda per il riscatto laurea dei soggetti inoccupati. Il modulo aggiornato recepisce la nuova disciplina, in particolare la dichiarazione di assenza di attività lavorativa e di contribuzione obbligatoria, necessaria per accedere alla facoltà di riscatto prevista per i soggetti non iscritti.
Punti principali
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove modalità di esercizio del riscatto si applicano solo alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. Chi ha presentato domanda prima di tale data può rinunciare e ripresentare l’istanza, oppure chiederne la considerazione come presentata il 1° gennaio 2008, con onere calcolato in base a tale nuova data. Se è già in corso un pagamento rateale, è possibile interromperlo, ottenere l’accredito del periodo coperto dai versamenti effettuati e presentare una nuova domanda per il periodo residuo.
Pagamento rateale dell’onere
Per gli oneri da riscatto relativi a periodi soggetti a sistema retributivo o contributivo, il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili, senza interessi. Rimane possibile estinguere il debito in un numero inferiore di rate, sempre senza interessi. Il pensionato non può chiedere la rateizzazione; se il pensionamento interviene mentre la rateizzazione è in corso, il beneficio decade e il residuo deve essere versato in un’unica soluzione.
Estensione ai soggetti non iscritti e requisiti soggettivi
La facoltà di riscatto è estesa anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato attività lavorativa. La condizione va verificata con riferimento alla data della domanda: non devono risultare precedenti iscrizioni, inclusa la Gestione Separata. Se emerge una pregressa iscrizione o contribuzione antecedente, si applicano le regole generali. Per le domande presentate con la modulistica precedente è richiesta una dichiarazione di responsabilità del richiedente. È previsto anche il trattamento del servizio militare in ARPA con il nuovo codice 365, in attesa del perfezionamento del requisito contributivo.
Calcolo dell’onere di riscatto
Per i soggetti non iscritti, l’onere è determinato per ogni anno riscattato in misura pari al minimale imponibile annuo ex art. 1, comma 3, legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo dell’AGO dei lavoratori dipendenti. Il minimale da considerare è quello degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda, con l’aliquota del FPLD vigente nel medesimo periodo. Il contributo è fiscalmente deducibile; se l’interessato non ha reddito personale, può essere detratto al 19% dai soggetti fiscalmente a carico. Il versamento affluisce in un’evidenza contabile separata del FPLD ed è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo.
Valenza pensionistica dei periodi riscattati
I periodi riscattati dai soggetti non iscritti sono valutati con il sistema contributivo, anche se collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, senza determinare il passaggio dal sistema contributivo a quello misto. Tali periodi sono utili al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a prescindere dall’età anagrafica, e anche dei 35 anni di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione ai sensi della legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007. La circolare conferma che questa utilità vale anche per domande presentate prima del 1° gennaio 2008.
Criteri di compatibilità con la disciplina generale
Restano ferme, nei limiti di compatibilità, le disposizioni già vigenti in materia di riscatto laurea. In particolare, per i periodi anteriori al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi la riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962; per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 l’onere si determina sulla base della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda e dell’aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime interessato.
Istruzioni operative e contabili
Per l’acquisizione automatizzata delle domande presentate da soggetti non iscritti è istituito il nuovo codice tipo pratica "LA247". Le procedure di calcolo dell’onere e le istruzioni operative dettagliate saranno comunicate con successivo messaggio. Anche le istruzioni contabili saranno fornite in un momento successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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